Mozione n. 311

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 311

MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro – COCCO – LAI in merito alla sospensione del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna in favore delle persone con disabilità.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– l’articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985), e successive modifiche ed integrazioni autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai comuni un contributo per il trasporto delle persone con disabilità in esse residenti dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure; i comuni, a loro volta, erogano il contributo agli enti e agli istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta;
– l’articolo 12 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio¬assistenziali), ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative di cui sopra;
– la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni prevede all’articolo 26 che le regioni disciplinino le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone disabili la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi e che i comuni assicurino, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
– la legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”), disciplina all’articolo 4 il trasferimento ai comuni delle somme necessarie per il rimborso delle spese per il trasporto dei disabili di cui all’articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, e prevede all’articolo 10 che il contributo in questione sia concesso, oltre che ai comuni, anche alle ASL che provvedono al trasporto delle persone con disabilità dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione;
– l’articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), prevede che la Regione garantisca il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale finanziati con proprie risorse, servizi minimi che devono assicurare anche la fruibilità da parte degli utenti dei servizi socio-sanitari e la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria; nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, deve assicurare le modalità e le tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;
– in forza dell’articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), entro un anno dall’entrata in vigore della legge la Regione avrebbe dovuto disciplinare il riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, dei neuropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, nonché la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 15, e alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, e delle persone con disabilità ex articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 18 aprile 2006 ha avviato la sperimentazione del progetto “Amico bus” a favore delle persone con disabilità, un modello di offerta di trasporto pubblico “a domanda” “porta a porta”; il servizio è attualmente attivo soltanto a Sassari e a Cagliari;
– l’articolo 33, comma 10, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), istitutiva del Fondo regionale per la non autosufficienza, ha attribuito le competenze regionali ex articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985, in un primo momento assegnate all’Assessorato regionale competente in materia di enti locali, all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
– con la deliberazione n. 32/11 del 4 giugno 2008 la Giunta regionale, preso atto che, nonostante la pluralità degli interventi disciplinati dal legislatore regionale e finalizzati a garantire la mobilità delle persone con disabilità, i servizi di trasporto operanti risultavano inadeguati, frammentati e attuati con criteri e modalità molto differenziate, manifestava la volontà di riorganizzare complessivamente il sistema di trasporto dei disabili attraverso la predisposizione del Progetto regionale per la mobilità sociale, comprensivo di due tipologie d’intervento: trasporti continuativi effettuati giornalmente o più volte nell’ambito della settimana, con una cadenza periodica programmabile (ivi compreso il trasporto presso centri riabilitativi) e trasporti occasionali effettuati per rispondere ad esigenze non continuative e non necessariamente prolungate nel tempo, programmabili con preavviso dell’utente (ad esempio: trasporti legati ad attività socio-sanitarie non strettamente connesse alla cronicità);
– la successiva deliberazione n. 59/1 del 29 ottobre 2008 precisava che il servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione, fino a quel momento garantito con risorse regionali assegnate alle Asl e – tramite i comuni – ai soggetti privati erogatori di prestazioni riabilitative, risultava “effettuato in maniera non uniforme sul territorio, differenziato in base al soggetto che garantisce il trasporto, con duplicazioni di percorsi in presenza di più centri di riabilitazione su uno stesso territorio, con modalità non sempre adeguate alle esigenze degli utenti che abbisognano di specifica assistenza” e, per tali motivi, annoverava tra gli interventi definiti all’interno del Progetto regionale per la mobilità sociale anche “l’organizzazione strutturata di un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità, con veicoli attrezzati e con personale per l’assistenza e l’accompagnamento, destinato a persone che devono raggiungere periodicamente o saltuariamente i centri di riabilitazione”;
– la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), ha introdotto rilevanti modifiche relativamente alla gestione del Fondo per la non autosufficienza e ha previsto che lo stesso Fondo, integrato con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), venisse destinato a: Programmi personalizzati a favore delle persone con disabilità grave (ex legge n. 162 del 1998); Programma “Ritornare a casa”; azioni di integrazione socio sanitaria; interventi rivolti a persone affette da particolari patologie;
– l’articolo 2 della citata legge regionale n. 7 del 2014 prevede, altresì, che i comuni, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, procedano alla predisposizione di programmi triennali ai fini dell’attuazione delle linee di intervento previste dal Fondo;
– nelle more del riordino della disciplina relativa alle provvidenze di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 23 del 2005, con la deliberazione n. 27/14 del 6 giugno 2017 la Giunta regionale, dato che la legge 13 aprile 2017, n. 5, ha previsto che per l’accesso ai benefici del Fondo regionale per la non autosufficienza si debba in ogni caso fare riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ha deciso di dare continuità all’applicazione della normativa vigente, assegnando il fabbisogno per il 2017 per il trasporto di persone con disabilità ai centri pubblici di riabilitazione (articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985 e articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1999), all’ATS Sardegna e all’Ente gestore del PLUS di Oristano;
– l’articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2018 (legge di stabilità 2018) ha modificato il secondo paragrafo dell’articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985 prevedendo: “Gli enti locali erogano le somme di cui sopra alle persone con disabilità previa presentazione di apposita richiesta e relativa documentazione comprovante le spese sostenute. Il limite di reddito per l’accesso ai rimborsi spese, espresso in termini di ISEE, è fissato in euro 15.000. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, può aggiornare annualmente il limite di reddito”;
– con la deliberazione n. 23/7 dell’8 maggio 2018 la Giunta regionale comunicava che, relativamente a quanto disposto dal suddetto comma 5 dell’articolo 7, gli importi e le specifiche modalità di erogazione dei rimborsi spesa della legge regionale n. 12 del 1985 per il trasporto dei disabili da e per i centri di riabilitazione sarebbero stati definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale;
– nel frattempo, tuttavia, la legge regionale 12 giugno 2018, n. 18 (Contributi per il trasporto delle persone con disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018), all’articolo 1 ha sostituito il secondo capoverso dell’articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985 con il seguente: “Gli enti locali erogano le somme di cui sopra agli enti ed istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta”, ripristinando, così, l’originaria previsione normativa;
– nelle more della revisione della disciplina normativa dei contributi di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 23 del 2005, tra i quali rientra il contributo ex articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985, tuttora la Regione assegna alle aziende sanitarie locali le risorse per la gestione del servizio di trasporto delle persone disabili dal loro domicilio ai centri di riabilitazione, ma normalmente il servizio viene gestito dagli stessi istituti o centri riabilitativi che ricevono le somme dai comuni competenti per territorio;

CONSIDERATO che:
– da anni il servizio di trasporto delle persone con disabilità prese in carico dai centri di riabilitazione AIAS (Associazione italiana assistenza spastici) della Sardegna nella tratta domicilio-centro di riabilitazione e viceversa è garantito dall’AIAS stessa e le relative risorse regionali vengono liquidate dai comuni territorialmente competenti;
– già prima dell’avvento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il servizio in questione non veniva sempre assicurato regolarmente in tutti i centri di riabilitazione del territorio regionale, se si considera che, ad esempio, l’AIAS Cagliari, dopo aver garantito per venti anni il trasporto degli utenti presso il centro diurno a valenza socio-riabilitativa di Perdasdefogu, aveva sospeso il servizio nel 2018;
– con il sopraggiungere della pandemia e dello stato di emergenza all’inizio del mese di marzo del corrente anno il servizio di trasporto è stato interrotto in tutti i centri di riabilitazione AIAS dell’Isola;
– terminata la Fase 1 dell’emergenza epidemiologica, i centri AIAS hanno riaperto al pubblico, ma il servizio di trasporto non è stato, finora, riattivato, con grave pregiudizio per i pazienti disabili che spesso si trovano nella condizione di dover dipendere interamente dai propri familiari per poter raggiungere il centro e che, pertanto, rischiano di non poterlo frequentare regolarmente vanificando i progressi finora raggiunti durante il proprio percorso riabilitativo;

PRESO ATTO che:
– parrebbe che l’AIAS non sia più in grado di assicurare la ripresa del servizio di trasporto a causa dell’utilizzo di un solo mezzo, di media, per ciascun centro di riabilitazione, che non consentirebbe più, da solo, di far fronte all’esigenza dei pazienti tenuto conto delle misure dettate a livello statale per il contenimento della diffusione del Covid-19;
– difatti, il protocollo, condiviso tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, oltre a prescrivere, in generale, un’appropriata e frequente sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto, per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea raccomanda di non trasportare, sul sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, più di due passeggeri;
– le medesime prescrizioni si ritrovano nelle Linee guida trasporto passeggeri del 22 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che, per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea ribadiscono che nei sedili posteriori non debbano essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri muniti di idonei dispositivi di sicurezza, mentre nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri non devono essere presenti più di due passeggeri per ogni fila di sedili;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, all’Allegato 2 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico) recepisce le Linee guida del 22 maggio 2020;

RILEVATO, tuttavia, che a livello regionale, l’ordinanza del Presidente della Regione n. 35 del 15 luglio 2020, richiamato l’allegato 2 del DPCM del 14 luglio 2020 nella parte in cui riconosce alle regioni la possibilità “di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi”, dispone che lo stato dell’evoluzione del contagio da Sars-Cov-2 nel territorio isolano presenti “condizioni di compatibilità anche con un ampliamento del coefficiente di riempimento fino al 100 per cento dei posti a sedere, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto automobilistico (bus) extraurbano, ferroviario e metrotranviario nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus”;

RITENUTO che ad ogni modo, quali che siano le prescrizioni statali e regionali dettate per contenere la diffusione epidemiologica, non sia accettabile che gli utenti dei centri AIAS della Sardegna vengano privati di un servizio essenziale come questo, servizio che la Regione, direttamente o tramite i comuni e le aziende sanitarie locali, è tenuta a garantire in forza dell’articolo 26 della legge n. 104 del 1992 e delle disposizioni regionali sopra richiamate;

EVIDENZIATO che la Giunta regionale già da tempo, con le succitate deliberazioni, ha riconosciuto le carenze del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione garantito con risorse regionali assegnate alle ASL e – tramite i comuni – ai soggetti privati erogatori di prestazioni riabilitative, in quanto effettuato in maniera non uniforme sul territorio e con modalità non sempre adeguate alle esigenze degli utenti, tant’è che è giunta perfino a ipotizzare l’avvio di un complessivo Progetto regionale per la mobilità sociale con l’organizzazione strutturata di un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità, con veicoli attrezzati e con personale per l’assistenza e l’accompagnamento, che, tuttavia, è stato abbandonato negli ultimi anni,

impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

a garantire l’immediata riattivazione del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna in favore delle persone con disabilità, valutando, laddove l’AIAS non sia più in grado di assicurare la regolare ed efficiente esecuzione del servizio, una complessiva riorganizzazione dello stesso.

Cagliari, 30 luglio 2020

Condividi: