CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 118/C-1
MANCA Desirè Alma sulla situazione dei lavoratori FoReSTAS.
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La sottoscritta,
premesso che:
– con la deliberazione n. 22/3 del 23 aprile 2020 la Regione ha pubblicato le nuove prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020-22, dando mandato all’Agenzia FoReSTAS di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione e dei comuni della Sardegna;
– nel mese di aprile il commissario straordinario dell’agenzia ha precisato in una nota di non poter dedicare il proprio personale alla campagna antincendio in considerazione del fatto che il personale interessato non può svolgere la suddetta attività in quanto il contratto del personale di FoReSTAS, non ancora transitato in CCRL, non prevede le mansioni specializzate necessarie per l’attuazione della suddetta campagna;
– dal mese di febbraio i vari direttori dei servizi territoriali dell’agenzia hanno fatto presente ai vertici della stessa che senza l’applicazione dell’assetto contrattuale previsto dalle leggi regionali n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019 non sarebbe stato possibile assicurare neppure gli schieramenti minimi necessari alla mera copertura dei turni delle postazioni di avvistamento e men che meno quelli delle postazioni AIB di lotta attiva, da schierarsi in tutto il territorio regionale secondo la consuetudine consolidata ultra-decennale che vede l’Agenzia FoReSTAS (e l’ex-Ente foreste della Sardegna prima) quale principale braccio operativo schierato da giugno a settembre per garantire presidio delle postazioni ed interventi tempestivi e capillari in caso di incendio boschivo anche negli ambiti peri-urbani;
viste:
– la disastrosa situazione della governance dell’agenzia, rimasta senza vertici da ottobre a tutto dicembre 2019, per poi essere commissariata, peraltro con la deliberazione della Giunta regionale n. 42-42 del 22 ottobre 2019, pubblicata però solo il 2 gennaio 2020) e con decreto presidenziale n. 157 del 31 dicembre 2019;
– l’incredibile sequenza di deliberazioni con le quali si protrae da ormai un anno la posizione, quanto meno anomala, di un “direttore facente funzioni” scelto peraltro secondo criteri discutibili, nella persona di un dirigente con la minima anzianità di servizio (pur potendosi individuare dirigenti più anziani ed esperti in seno alla stessa agenzia) con deliberazione dell’amministratore unico n. 37 del 5 luglio 2019 “Individuazione sostituto del direttore generale” con la quale è stato individuato, quale sostituto del direttore generale, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, il dott. Salvatore Mele, appena nominato direttore del servizio territoriale di Nuoro; poi successivamente prorogato e curiosamente, nonostante nei primi atti si rinveniva la consapevolezza che dette funzioni di direttore generale, esercitabili per un massimo di novanta giorni, erano attribuite fino al giorno 4 ottobre 2019; poi però con nuova deliberazione dell’amministratore unico, la n. 58 del 1° ottobre 2019, ancora incredibilmente rubricata “Individuazione sostituto del direttore generale” veniva ancora prorogata, con decorrenza dal 5 ottobre 2019, la stessa persona, che poi, ancor più curiosamente, era prorogato anche una terza volta per altri 90 giorni, per un totale di 270 giorni, dal commissario straordinario nel frattempo nominato (dott. Caria) che riteneva con la propria prima deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2020 di dover ancora procedere ad assegnare le funzioni di direttore generale, dal giorno 03.01.2020 e sempre (curiosamente) per un massimo di novanta giorni, salvo poi aggiungere ulteriori 90 (e quattro) con la delibera commissariale n. 26 del 23 marzo 2020;
considerato che:
– l’esigenza di ricorrere all’impiego in “mansioni superiori” degli operai è da ricondurre al fatto che in FoReSTAS vi sono solo circa 1360 (poco più di 770 secondi livelli, 490 terzi e appena 90 quarti) operai qualificati/specializzati, circa un terzo dell’organico degli operai, di cui 107 sono stati assunti nelle ultime stabilizzazioni nelle qualifiche superiori al primo livello;
– nessuna norma del nostro ordinamento permette l’attribuzione di mansioni superiori in modo permanente, ma queste sono riconoscibili solo in limitati casi aventi carattere di eccezionalità, tra i quali certamente non rientrano le campagne antincendio che sono programmate e programmabili da molti mesi;
– la legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019 all’art. 2 comma 15 dispone che “In attuazione della legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS), e della legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche della legge regionale n. 8 del 2016 e della legge regionale n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS) le risorse stanziate nel bilancio 2019-202 sono destinate per i medesimi esercizi al transito del personale a tempo indeterminato dell’Agenzia forestale regionale nel comparto unico di contrattazione regionale con la previsione di una specifica quota di euro 1.000.000 da destinare alla omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell’Agenzia regionale FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all’articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione);
evidenziato che:
– non può considerarsi “eccezionale”o”emergenziale” il necessario coinvolgimento annuale del personale FoReSTAS nella campagna antincendi;
– la velleità che si evince dalle proposte del commissario straordinario di poter continuare ad adibire migliaia di dipendenti allo svolgimento delle mansioni superiori, magari con una legge palesemente incostituzionale, è destinata ad assumere rilievo contabile, ed è pertanto impercorribile specie con la presumibile “consapevolezza” da parte dei pochi dirigenti FoReSTAS di doverne rispondere nei tanti casi in cui l’assegnazione delle mansioni non possa ricondursi ai casi previsti dalla legge;
– non è possibile proporre le mansioni superiori al di fuori dei limiti definiti nei due casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dipendenti pubblici, tanto meno ricorrendo una assegnazione per saltum, ovvero con l’attribuzione di una qualifica di due livelli superiore, anziché immediatamente superiore come previsto dalla legge;
– allo stato attuale FoReSTAS ha serie difficoltà a svolgere le proprie attività istituzionali, dalla pulizia delle fasce parafuoco allo schieramento delle vedette, alla composizione dei nuclei antincendio, potendo schierare solamente con grandi difficoltà (e nel caso migliore dei casi) il 30 per cento della propria forza di intervento;
– l’assenza di possibilità di utilizzo delle cosiddette mansioni superiori non può essere utilizzato come pretesto per lasciare la situazione dei lavoratori FoReSTAS nel caos e minacciare gravemente l’attività antincendio 2020;
tenuto conto che:
– nessuna norma che autorizzi l’agenzia all’attribuzione di mansioni superiori potrebbe essere approvata dal Consiglio regionale senza incorrere nell’impugnativa da parte del governo per la violazione delle norme che stabiliscono criteri stringenti per l’attribuzione di mansioni superiori;
– è necessario un intervento della politica regionale affinché si creino le condizioni per dare attuazione alle leggi regionali n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019 senza creare disparità e pregiudizio nell’iter di contrattazione per il passaggio al CCRL, ai dipendenti già in essere al comparto unico di contrattazione che attendono da anni riclassificazioni, rinnovo contrattuale e progressioni;
– è invece ragionevolmente applicabile, nel breve periodo, una soluzione che presupponga l’immediata operatività del nuovo Coran e la rapida definizione della questione finanziaria per la copertura triennale del transito, atteso che si apprende che nel bilancio FoReSTAS ci sono 25 milioni utilizzabili e che, quindi, non occorre alcun ulteriore stanziamento da parte della Regione,
– è possibile avviare contestualmente la contrattazione per il transito al CCRL del personale di FoReSTAS al pari della riqualificazione di tutto il personale del Sistema Regione;
– con un provvedimento d’urgenza e provvisorio si può disporre un inquadramento temporaneo secondo le categorie previste dal CCRL per il personale FoReSTAS, un’azione sicuramente unilaterale e provvisoria, ma prevista dalla vigente legge regionale n. 31 del 1998 che al comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che ai fini di assicurare la buona azione amministrativa può essere disciplinato da una legge il rapporto di lavoro, nelle more della conclusione delle trattative davanti al Coran,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta regionale per sapere:
1) se siano a conoscenza del fatto che per l’anno 2020 FoReSTAS non potrà dare il proprio contributo alle comunità locali nella lotta agli incendi o nelle altre calamità naturali a causa delle motivazioni sopra esposte, salvo che non si intervenga per addivenire ad un assetto contrattuale funzionale alle attività cui FoReSTAS è chiamata;
2) come intendano intervenire per garantire la sicurezza dei territori e delle comunità di fronte all’impellente inizio della stagione antincendio, e per consentire il dispiegamento di tutte le potenzialità di prevenzione e di intervento dell’Agenzia regionale FoReSTAS a copertura di tutti i territori attualmente scoperti ed indifesi a causa della summenzionata situazione contrattuale ed organizzativa dell’agenzia;
3) come intendano intervenire, per assicurare la messa in campo di tutte le azioni necessarie per consentire la completa applicazione della legge regionale n. 43 del 2018 e della legge regionale n. 6 del 2019, inclusa la completa necessaria dotazione contabile, nei capitoli corretti, per il passaggio del personale di FoReSTAS al CCRL nel rispetto delle esigenze di riqualificazione, progressioni e rinnovo contrattuale attese da tutti i dipendenti del comparto unico regionale.
4) quanto intendano ancora protrarre la paradossale situazione dei vertici dell’agenzia, con un “facente funzioni” incaricato “per massimo 90 giorni” ma attualmente prorogato sino a 270 giorni che scadranno a fine giugno, e l’ulteriore anomalia di una agenzia “commissariata” ma con un soggetto che non esercita (secondo la comune e consolidata accezione di “commissario straordinario”) tutti i poteri di gestione politica e di indirizzo amministrativo.
Cagliari, 3 giugno 2020