CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 252
MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro in merito alla necessità di emanare protocolli operativi regionali delle procedure di pulizia, sanificazione, disinfestazione degli ambienti (negozi e spazi comuni).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– l’11 marzo 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARSCoV-2 è da considerare a tutti gli effetti una pandemia, intendendo così un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie;
– l’OMS ha utilizzato il termine pandemia perché la velocità e la dimensione del contagio, nonostante i frequenti avvertimenti, evidenziano che alcuni Paesi non si siano avvicinati a questa minaccia con un adeguato livello di impegno politico necessario per controllarla;
– secondo la definizione dell’Oms, una pandemia è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia e generalmente indica il coinvolgimento di almeno due continenti, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo;
– l’OMS ha chiesto ai Paesi di adottare una strategia su quattro fronti:
– prepararsi ed essere pronti: tutti i Paesi con casi hanno aree che non sono interessate dalla circolazione del virus; i Paesi hanno l’opportunità di mantenere l’attuale situazione, preparare la popolazione e le strutture sanitarie;
– individuare, prevenire, curare: non si può combattere un virus se non si sa dove si trova, adottando misure di sorveglianza atte a trovare, isolare, testare e trattare ogni caso e per spezzare la catena di trasmissione;
– ridurre ed eliminare la trasmissione del virus: per salvare vite umane è necessario ridurre la trasmissione del virus, trovando e isolando il maggior numero possibile di casi e mettendo in quarantena i loro contatti più vicini;
– innovare e migliorare: si tratta di un nuovo virus e di una nuova situazione, per cui tutti i Paesi devono trovare nuovi modi per prevenire l’infezione, salvare vite umane e minimizzare l’impatto;
– il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione;
– il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha emanato la delibera con la quale ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– da quel giorno l’emergenza in Italia è stata gestita in tutti gli ambiti della vita sociale e lavorativa attraverso decreti, ordinanze, circolari e protocolli emanati a livello nazionale, regionale e comunale;
CONSIDERATO che:
– il 22 febbraio 2020 il Ministero della salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente “Covid-19. Nuove indicazioni e chiarimenti” che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di biosicurezza;
– la circolare prevede che le pulizie di ambienti non sanitari in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 prima di essere stati ospedalizzati, devono essere svolte secondo determinate procedure di sanificazione, quali:
– a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
– deve essere utilizzato ipoclorito di sodio 0,1 per cento dopo pulizia in tutti i casi di decontaminazione e, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, etanolo al 70 per cento dopo pulizia con un detergente neutro;
– tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione);
– vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, oltre alla biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto che necessitano un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente;
– qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio;
– successivamente, il 14 marzo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020;
– l’obiettivo del protocollo è stato quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19;
– le amministrazioni pubbliche devono provvedere alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020;
– in data 31 marzo 2020 l’OMS ha emanato le linee guida per la gestione del Covid-19 rivolto alle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra alberghiere;
– le strutture a cui si rivolge il documento sono luoghi in cui gli ospiti soggiornano anche in stretta convivenza e dove c’è un alto grado di interazione tra ospiti e lavoratori;
– le misure proposte dall’OMS, secondo quanto precisato nel documento, dovrebbero essere riviste e adattate al contesto locale dal Comitato per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dell’istituto di accoglienza, dai responsabili e dai servizi per la prevenzione e dai consulenti sanitari, o da altre parti responsabili della gestione delle questioni sanitarie all’interno di uno stabile, comprese le associazioni amministrative e di settore;
EVIDENZIATO che:
– in Regione è stato istituito il comitato tecnico scientifico per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19, con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1° aprile 2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del decreto del Presidente del Consigli dei ministri 26 aprile 2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all’andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
– come si rileva nell’ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 2 maggio 2020, il comitato tecnico scientifico, ispirato ad un criterio di massima cautela, si è espresso a favore di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo;
– occorre avere particolare attenzione, in ragione dell’allentamento delle misure di contenimento e della progressiva riapertura degli esercizi commerciali, alle specifiche esigenze in tema di sanificazione degli ambienti dei diversi tipi di esercizi pubblici, tra cui ad esempio le categorie riconducibili all’articolo 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore (esercizi dell’attività ricettiva: pensioni e locande, dormitori privati, alberghi anche diurni e bagni pubblici; esercizi della somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, caffè e bar, osterie ed osterie con cucina, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto; esercizi dove si svolgono giochi leciti: sale pubbliche da biliardo e altri giochi leciti; esercizi cosiddetti “Internet Point”: esercizi in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche);
PRESO ATTO che:
– purtroppo nulla è stato disposto in merito alle procedure di sanificazione da adottare in Regione, così come previsto dalle linee guida per la gestione del Covid-19 nel settore alberghiero del OMS, al fine di consentire ai gestori dei servizi turistici una riapertura in condizioni di assoluta sicurezza razionale, specifica per categoria di struttura e soprattutto sostenibile economicamente;
– parimenti nulla è stato disposto in merito alle procedure di sanificazione da adottare in Regione Sardegna per consentire la riapertura in condizioni di sicurezza per gli esercenti il commercio e le attività di servizio alla persona;
– la Regione non può certo in alcun modo mettere a repentaglio l’incolumità dei propri cittadini portando avanti azioni di allentamento delle misure di chiusura in assenza di adeguati Protocolli di sanificazione dedicati al settore turistico, a quello del commercio e dei servizi alla persona;
– la volontà e la necessità di consentire una ripresa in sicurezza e secondo sostenibilità economica è una esigenza legittima di tutti i proprietari di attività commerciali e di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e di servizi dedicati al turista che stanno vedendo svanire definitivamente la stagione turistica 2020;
– come da direttive e protocolli emanati sull’emergenza Covid-19 che riportano frequentemente il termine “sanificazione”, occorre evidenziare che quest’ultima è regolamentata dal decreto legge 31 gennaio 1997, n. 274, e può essere svolta solo da imprese autorizzate con specifici requisiti tecnico-professionali, aggiungendo ulteriori spese alle già asfittiche casse, ulteriormente impoverite dal periodo di lock down imposto, degli esercenti il commercio e dei proprietari di strutture turistiche;
– appaiono insufficienti, a questo proposito, le risorse rese disponibili con le misure introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevedono un credito d’imposta nella misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a far predisporre tempestivamente da parte delle strutture competenti i protocolli di sanificazione da adottare negli esercizi commerciali, in quelle dei servizi alla persona e nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e di servizi dedicati al turista;
2) ad esigere che le procedure di sanificazione e i prodotti da utilizzare da parte dei gestori delle strutture del comparto turistico siano economicamente sostenibili e immediatamente reperibili sul mercato (esempio: soluzioni a base di ipoclorito di sodio, soluzioni idroalcoliche, etc);
3) a voler valutare un impegno economico diretto da parte della Regione autonoma della Sardegna a sostegno delle spese di sanificazione per gli esercizi commerciali, per quelli dei servizi alla persona e per i privati del settore turistico al fine di incentivare una più immediata e facile ripresa.
Cagliari, 7 maggio 2020