CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 197
CIUSA – MANCA Desiré Alma – LI GIOI – SOLINAS Alessandro sulle modifiche al servizio territoriale di soccorso di emergenza-urgenza 118 per emergenza epidemiologica da Covid-19.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha emanato la delibera con la quale si dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il DPCM dell’11 marzo 2020 ha annunciato che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale hanno necessitato l’adozione sull’intero territorio nazionale di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– in attuazione delle disposizioni nazionali il Presidente della Regione ha emanato le ordinanze per l’adozione di misure straordinarie urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna;
– unitamente alle numerose ordinanze del Presidente della Regione il Consiglio regionale, in data 11 marzo 2020, ha approvato la manovra finanziaria 2020-2022 e le misure urgenti a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale per consentire alla Giunta di intraprendere tempestivamente tutte le azioni utili a fronteggiare l’emergenza;
– le misure urgenti di cui sopra, e previste dall’articolo 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, autorizzano per l’anno 2020 “la spesa di euro 60.000.000 per l’adozione di misure straordinarie nel territorio regionale necessarie a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19.”;
– l’articolo 6 precisa che le attività connesse alle misure straordinarie devono essere programmate e autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con l’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio e sentiti gli Assessori competenti per materia;
– una delle deliberazioni della Giunta regionale approvate a seguito dell’emergenza Covid-19 è la n. 13/22 del 17 marzo 2020 con cui è stata disposta la deroga alla composizione standard dell’equipe operativa in ciascuna ambulanza stabilendo quindi che i mezzi di soccorso di base possano, secondo le indicazioni delle centrali operative e per il periodo dell’emergenza fino a comunicazione dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, essere dotati di due soli operatori: il soccorritore e l’autista soccorritore;
CONSIDERATO che:
– la motivazione di tale provvedimento risiede nella dichiarata criticità di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) a livello nazionale e regionale;
– i requisiti del personale volontario per ciascuna postazione sono stati stabiliti con apposita Convenzione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22 febbraio 2019 che disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra l’AREUS e le associazioni di volontariato (compresa la Croce Rossa Italiana) e le cooperative sociali onlus e operanti nel territorio di competenza della Centrale operativa 118;
– l’articolo 4 della convenzione dispone che per ciascuna postazione venga prevista un’equipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori, autorizzati a svolgere l’attività dal direttore sanitario dell’associazione e della cooperativa sociale, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici (BLSD, PTC base, PBLSD, Corso di guida in emergenza (solo autisti) e protocolli e sistemi di comunicazione) la cui verifica deve essere effettuata da AREUS;
– la Convenzione ha validità transitoria, ovvero la sua applicazione è valida per il tempo necessario a garantire l’adozione di uno schema di convenzione che recepisca integralmente tutti gli aspetti delineati nel nuovo Codice unico del terzo settore;
DATO ATTO che:
– la Regione si propone di integrare l’articolo 4 “Requisiti del personale volontario” della convenzione transitoria, prevedendo oltre alla composizione standard quella “a due unità di personale”, fino alla fine del periodo di emergenza Covid-19;
– appare incredibile pretendere che un mezzo di soccorso del 118, proprio in questo momento di intensa e fondamentale attività a servizio dei cittadini, possa svolgere efficientemente il proprio servizio con sole due unità: il soccorritore e l’autista soccorritore, che da soli dovrebbero svolgere tutte le funzioni indispensabili e vitali per tutti gli interventi di emergenza-urgenza;
RITENUTO che la Regione abbia:
– il dovere di garantire a tutti i cittadini un efficiente servizio “attivo” (in pronta disponibilità) delle equipe di soccorso del 118, e non a ranghi ridotti;
– la possibilità di individuare tutte le soluzioni concretamente attuabili affinché si consenta a tutto il personale dei mezzi di soccorso di lavorare in condizioni di assoluta sicurezza,
impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale
affinché provvedano a mettere in campo tutte le misure sopra individuate come necessarie per garantire efficienza, tempestività di intervento e sicurezza nello svolgimento dell’attività di soccorso territoriale di base da parte delle associazioni di volontariato e cooperative sociali onlus che operano per conto del servizio territoriale di soccorso 118.
Cagliari, 1° aprile 2020