Mozione n. 164

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 164

CADDEO – AGUS – ZEDDA Massimo – SATTA Gian Franco – ORRÙ – PIU – LOI – STARA sul rispetto delle norme contrattuali e delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei presidi nei quali i professionisti sanitari garantiscono il servizio di emergenza e di continuità assistenziale (ex guardia medica).

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– i medici di continuità assistenziale delle provincie subiscono una serie di rilevanti inadempimenti contrattuali da parte dell’ATS ed operano in strutture le cui condizioni in alcuni casi risultano oltre i limiti di praticabilità;
– un rilevante numero di medici di continuità assistenziale operanti nell’ambito dell’hinterland Cagliaritano e della provincia di Oristano parrebbe aver richiesto parere legale a riguardo al rispetto da parte dell’ATS della normativa che regola ed impronta il loro rapporto di lavoro;

RISCONTRATO che diverse organizzazioni sindacali hanno evidenziato molteplici inadempimenti posti in essere dall’ATS e concretantesi nella mancata osservanza della contrattazione collettiva e delle leggi regolanti il settore, sia in relazione alla parte normativa sia in relazione alla parte retributiva;

CONSIDERATO che risulterebbero formulate n. 2 cause, tuttora pendenti presso il Tribunale di Oristano e quello di Cagliari, aventi quali oggetto la presunta violazione e disapplicazione sistematica della parte normativa del contratto che più direttamente ha riferimenti con la figura del MCA, connessa con la funzione da questi espletata nell’ambito territoriale;

VISTO che:
– il rapporto contrattuale che i MCA intrattengono con l’ATS ha natura parasubordinata e non implica in alcun modo un contratto di lavoro di tipo subordinato;
– la regolamentazione del rapporto è affidata al vigente accordo collettivo nazionale-ACN integrato con la contrattazione territoriale che, nel caso di specie, è 1’Accordo integrativo regionale – AIR;
– sembrerebbero disattesi gli adempimenti contrattuali quali:
– organizzazione dei corsi di aggiornamento ECM obbligatori previsti dall’ACN, articolo 20, e dall’AIR articoli 6 e 23;
– organizzazione del sistema di reperibilità tra i medici titolari;
– applicazione dell’articolo 16, comma 10, dell’AIR che prevede il riconoscimento di un periodo di ristoro annuale quantificabile in 104 ore di servizio;
– adeguamento di tutte le sedi di continuità assistenziale alle norme strutturali, igienico-sanitarie ed agli standard minimi previsti dagli accordi vigenti (articolo 68, 2° comma, ACN ed articolo 17, 4° comma, punti da 1 a 7, dell’AIR);
– attivazione della vigilanza armata nelle sedi di continuità assistenziale a rischio in occasione dei turni diurni ai sensi dell’articolo 17, comma 4, sub 8;
– dotazione degli apparecchi di telefonia mobile di servizio privi del sistema di blocco;
– mancata divulgazione della Carta dei servizi di continuità assistenziale (articolo 17 comma 6 AIR);
– pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;
– più precisamente in ordine agli adempimenti sopra elencati:
a) l’articolo 20 dell’ACN e gli articoli 6 e 23 dell’AIR vanno a regolamentare i corsi di aggiornamento ECM obbligatori. L’articolo 20 dell’ACN prevede un sistema di delega alle singole regioni le quali devono approntare un offerta formativa adeguata a rispondere all’esigenza della classe medica; l’articolo dell’AIR rubricato “formazione continua” stabilisce che “l’Azienda sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 8, dell’ACN organizza corsi di aggiornamento specifici e dedicati per i medici di continuità assistenziale fino al 70 per cento del credito ECM e comunque non inferiori alle 40 ore annue dando priorità ad argomenti specifici della continuità assistenziale (BLS-D, ACLS, Trauma base, Medicina legale, ADI ecc..)”; la norma contiene un secondo comma che specificatamente stabilisce che “la partecipazione è obbligatoria ed è retribuita come attività oraria di servizio al netto delle indennità regionali “. Orbene 1’Azienda sanitaria, più chiaramente l’ATS, è sicuramente inadempiente in relazione alla prescrizione normativa testè riportata posto che non ha provveduto, come suo onere, all’organizzazione dei corsi obbligatori, concretando in questo modo un danno verso i medici di continuità assistenziale variamente sfaccettato atteso che i predetti: perdono la possibilità di avere una formazione qualificata, devono sopperire con i propri mezzi anche economici alla formazione continua, non usufruiscono del vantaggio previsto dalla norma che stabilisce il principio della retribuzione per 40 ore annue di formazione continua. Quanto sopra con grave danno, oltre che ai soggetti diretti per i quali la formazione è prevista, anche per lo stesso sistema sanitario che in questo modo finisce per dequalificarsi.
b) l’articolo 71 dell’ACN e l’articolo 20 dell’AIR prevedono 1’organizzazione della reperibilità. Si stabilisce, infatti, che 1’Azienda sanitaria debba organizzare i turni di reperibilità demandando alla contrattazione regionale la definizione delle modalità di attuazione e di quelle di remunerazione; l’articolo 20 dell’AIR interpreta correttamente la delega stabilendo in modo molto articolato 1’organizzazione della reperibilità. Il dettato normativo non ha, però, avuto corretta applicazione o, quantomeno, non è stato univocamente applicato dalle ASSL tanto che nell’ambito del territorio regionale non risulta una sistema di reperibilità omogeneo. Laddove non esiste un sistema di reperibilità è stata la sensibilità dei medici di continuità assistenziale che ha ovviato a questa gravissima lacuna rendendosi detti medici artefici di un sistema che ha sinora consentito di approntare un piano di reperibilità indipendentemente dall’organizzazione dell’ATS.
c) l’articolo 68, 2° comma, ACN e l’articolo 17, 4° comma, punti da 1 a 7, dell’AIR prevedono l’adeguamento di tutte le sedi di Continuità Assistenziale alle norme strutturali, igienico-sanitarie ed agli standard minimi previsti dagli accordi vigenti. Più specificatamente l’AIR prevede alle pagine 72-73-74 l’elencazione di quello che deve intendersi quale standard minimo per dotazioni tecnico-strumentali nella continuità assistenziale. Detta elencazione suddivisa in: dotazione strumentale, presidi sanitari, presidi farmacologici, supporto logistico non sembra essere rispettata nella grande maggioranza delle sedi di guardia medica. Le sedi ambulatoriali risultano, comunque, inadeguate anche per quanto riguarda la previsione contenuta all’articolo 17, comma 4, e risultano, altresì, disattese le prescrizioni che prevedono adeguati locali per il riposo e la sosta dei medici, previsti dalla norma in ragione di un locale per ogni medico in turno, dotato dell’arredo necessario per il riposo con servizi igienici esclusivi e quant’altro previsto nell’elencazione, quale i telefoni cellulari di servizio privi di blocco (articolo 17, comma 4, punto 6);
– sempre quale inadempimento all’articolo 17 dell’AIR comma 4, sub 8, si rileva la mancata attivazione della vigilanza armata nelle sedi di continuità assistenziale in occasione dei turni diurni. Sul punto si specifica che la norma che prevede la guardia armata nelle sedi di guardia medica non opera alcun distinguo tra 1’attività svolta in orario notturno e quella svolta in orario diurno.
– ulteriormente, l’articolo 17, comma 6, dell’AIR prevede 1’emanazione della Carta dei servizi di continuità assistenziale, strumento concepito per far sì che le Aziende Sanitarie possano portare a conoscenza dell’utente i modi ed i tempi di utilizzo del servizio di continuità assistenziale e ciò al fine di contenere, per quanto è possibile, il disagio derivante dalla scarsa conoscenza dei servizi forniti dai medici;
– la stessa norma, infatti, individua quali sono gli elementi minimi che devono essere contenuti in detta Carta, più precisamente:
– orari di servizio e destinatari;
– modalità di accesso e di eventuale compartecipazione alla spesa nei casi previsti;
– compiti del medico;
– prestazioni non di competenza del medico in servizio;
– eventuali alternative al servizio di continuità assistenziale;
– è evidente ai fini dell’ottimizzazione del servizio 1’importanza assoluta che gli elementi da indicare nella Carta rivestono talchè la mancata adozione della Carta riflette un disagio sull’utenza pari quantomeno all’importanza ed all’utilità che alla Carta stessa dovrebbe riconoscersi;
– ciò si aggiunga anche le difficoltà dei medici nei confronti degli assistiti poiché, non potendo fare affidamento sulla Carta dei servizi che indichi le attività a cui il medico è preposto, spesse volte sono chiamati ad operare interventi o comunque a dare risposte a richieste per attività che non rientrano nelle proprie competenze, con ulteriore disagio da parte degli assistiti che spesse volte vedono le proprie legittime richieste di intervento postergate a seguito di assolvimento di attività non previste né dovute;
– la verifica dei siti web istituzionali delle singole ASSL è sufficiente a fornire un quadro esauriente della mancata attivazione della Carta dei servizi rinvenendosi nelle pagine a questa dedicate espressioni sintomatiche di attività in corso d’opera e comunque di attività non conclusa e quindi di non operatività;
d) l’articolo 63 dell’ACN prevede che entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna regione debba pubblicare sul bollettino ufficiale gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati a seguito di formale determinazione delle aziende, previa comunicazione al Comitato aziendale di cui all’articolo 23 dell’ACN, rispettivamente alla data del primo marzo e del primo settembre dell’anno in corso, gli incarichi vacanti rinvenibili nell’ambito delle singole aziende.

RISULTA che il sistema ATS-RAS non ottemperi regolarmente alla predetta prescrizione normativa; invero, l’inadempimento dell’ATS si concreta nella mancata adozione della formale determinazione da inviare alla Regione sicchè questa possa provvedere alla pubblicazione sul BURAS. La lesione del diritto dei medici di continuità assistenziale è ravvisabile laddove si vedono privati di uno strumento onde poter operare scelte organizzative di carattere personale ma anche, più in generale, nel deterioramento della qualità del servizio complessivamente inteso che risente in termini di efficienza della impossibilità di copertura immediata delle sedi vacanti a seguito della mancata conoscenza delle stesse da parte degli interessati; e ciò sia per quanto attiene il servizio di continuità assistenziale sia per il servizio di medicina generale.

RITENUTO che tutto quanto sopra, unitamente ai fatti che la cronaca ci ha proposto nei giorni scorsi (si fa riferimento espresso al caso dell’infortunio accaduto presso la sede di Senorbì, gravemente infortunato a seguito del cedimento di un armadio-letto mal posizionato, ma anche a quanto avvenuto presso la Guardia medica nel comune di Tertenia per un pericoloso incendio della macchina di condizionamento dell’aria) depone per una situazione gravemente deteriorata del sistema delle “guardie mediche” nella Regione, sistema che denota carenze organizzative e strutturali certamente imputabili all’azienda che sistematicamente risulta inadempiente in relazione all’applicazione delle norme contrattuali e alle norme di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81),

impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale
e l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

a riferire urgentemente sulle azioni che si intendono mettere in essere per garantire il rispetto delle norme contrattuali dei medici di continuità assistenziale (ex Guardie mediche), nonché su quali provvedimenti si vogliano attuare al fine di risolvere le inadempienze organizzative e strutturali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in cui gli stessi medici si trovano ad operare.

Cagliari, 14 febbraio 2020

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