Interrogazione n. 314/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 314/A

(Pervenuta risposta scritta in data 02/02/2021)

GANAU – CORRIAS – DERIU – PISCEDDA – PIANO – MELONI – MORICONI – COMANDINI – CADDEO – LAI – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – COCCO – AGUS – PIU, con richiesta di risposta scritta, in merito alla modifica dei criteri di accreditamento degli studi professionali di fisioterapia contenuto nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/30 del 6 febbraio 2020 (sostituzione dei punti 4.1, 4.2 e 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008 approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/42 dell’8 aprile 2008).

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I sottoscritti,

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/30 del 6 febbraio 2020 (sostituzione dei punti 4.1, 4.2 e 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008 approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/42 dell’8 aprile 2008);

preso atto che la succitata delibera modifica i criteri di accreditamento degli studi professionali di fisioterapia, introducendo l’obbligo di presenza della figura del medico specialista in fisiatria o disciplina affine o equipollente durante lo svolgimento dell’attività e per l’intero orario di apertura al pubblico;

valutato che tale norma appare in contrasto:
– con il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista” che stabilisce: “il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge “in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie”, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita”… “pratica “autonomamente” attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, massoterapiche e occupazionali”;
– oltreché con la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) che all’articolo 2, dedicato alle “professioni sanitarie riabilitative” prevede che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area di riabilitazione svolgono con “titolarità e autonomia professionale”, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”;

constatato che la deliberazione in questione non tiene conto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna che con sentenza datata 9 ottobre 2009 si esprimeva nel merito della questione rigettando i ricorsi presentati da sindacati autonomi professionisti medici italiani, numerosi centri e studi medici di fisioterapia, oltreché del Sindacato italiano medici fisici riabilitatori, motivando tra l’altro che “la presenza di un medico nell’ambito dello studio professionale del fisioterapista avrebbe svilito la sfera di azione e di autonomia di tale professionista e si sarebbe posta in contrasto con il quadro normativo che riconosce, a pieno titolo, la professione in parola come attività propriamente sanitaria”,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se fosse a conoscenza di quanto esposto;
2) se, in relazione a quanto evidenziato, non ritenga opportuno ritirare il provvedimento, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi giudiziari.

Cagliari, 24 febbraio 2020

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