Data: 18/09/2019 ore 11:30 Cagliari
Istituzioni delle nuove province, percorsi possibili, riforma dell’ordinamento regionale degli enti locali della Sardegna sono stati i temi trattatati dalla commissione Autonomia, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), che ha sentito ieri in audizione Laura Buffoni, professore associato di Diritto Costituzionale dell’Università di Sassari. Il presidente Saiu ha spiegato che la Commissione “è partita dalla necessità di riforma della legge 2 del 2016, determinata dalla incoerenza del testo legislativo vigente rispetto al non mutato quadro costituzionale e alla mancanza di una disciplina completa e organica”.
La docente ha individuato e illustrato alla Commissione gli spazi in cui il legislatore regionale potrebbe intervenire nel rispetto dei limiti posti dal diritto costituzionale vigente e dagli orientamenti futuri della giurisprudenza costituzionale. Buffoni ha individuato cinque profili. Il primo è relativo alla potestà legislativa primaria per quanto riguarda il riordino della legislazione degli enti locali, il secondo riguarda le fonti locali, ossia l’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali. Il terzo profilo preso in esame è stato quello delle funzioni amministrative, in particolare per capire qual sia la potestà legislativa della Regione Sardegna e se davvero le funzioni fondamentali delineate dal legislatore statale siano inderogabili o se quelle stesse funzioni, pensate uniformi per tutto il territorio, rientrino nella potestà legislativa primaria. Il quarto punto esaminato è stato quello relativo alla questione dei controlli, mentre il quinto profilo è stato quello relativo al Consiglio delle Autonomie locali, per capire il rapporto, allo stato attuale, tra Cal e Conferenza permanente Regione-Enti locali, visto che la Sardegna è una delle poche regioni a Statuto speciale che ha mantenuto entrambi.
Buffoni ha spiegato che, guardando all’ordinamento dell’autonomia speciale “gli spazi lasciati aperti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale più recente sono molto stretti”. Per quanto riguarda le città metropolitane, secondo la Costituzionalista, l’articolo 43 dello Statuto può essere letto alla luce dell’articolo 114 della Costituzione con la previsione anche delle città metropolitane che non sono menzionate nello Statuto della Sardegna, in base a quanto disposto dall’articolo 10 della Legge costituzionale 3/2001, che prevede “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
Ci sarebbe, poi, secondo Buffoni, un margine per istituire le nuove province senza la procedura aggravata, in quanto si tratta di una legge di Riordino e una sentenza recente della Corte Costituzionale, la n. 50 del 2015, a proposito della legge Del Rio ha affermato che se si tratta di Grande riforma l’articolo 133 della Costituzione non viene preso in considerazione, perché varrebbe solo per le modifiche del singolo ente. Importante, secondo la Corte, è che però venga in qualche modo garantita la consultazione delle popolazioni interessate.
Nel caso, invece, si vollessero istituire le nuove province prima di approvare la legge Riforma dell’ordinamento regionale e del sistema degli enti locali, la Costituzionalista ha sottolineato che, finora seguendo anche la strada meno garantista, non sono state sollevate eccezioni di illegittimità della legge regionale per violazione del parametro statutario e quindi sarebbe possibile. La Buffoni ha delineato, comunque, alcune strade per l’istituzione delle nuove province: la prima, più garantista, attraverso “una legge regionale con referendum popolare di approvazione in senso proprio, quindi con procedura aggravata, previa approvazione di una legge procedurale sul modello della legge del ’97 per l’istituzione delle nuove province”, la seconda prevede la modifica della Legge regionale n. 2, ritenendo che essendo una modifica di una legge regionale segua lo stesso procedimento seguito dall’approvazione della Legge regionale del 2016. (eln)