CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Interrogazione n. 955/A

TEDDE – PITTALIS – CHERCHI Oscar – FASOLINO – RANDAZZO – TOCCO – ZEDDA Alessandra, con richiesta di risposta scritta, circa l’estensione ai Confidi che non hanno sede in Sardegna, ma che s’impegnano ad istituirla nel termine di 60 giorni dall’assegnazione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, della possibilità di partecipare al bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi relative al 2015 e al 2016, con palese la violazione dell’articolo 3, comma 1, della leggere regionale n. 14 del 2015.

Data: 11/04/2017 ore 11:01

I sottoscritti,


premesso che la legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, disciplina e regolamenta forme di stabilizzazione finanziaria e di sostegno mutualistico tra i consorzi fidi allo scopo di prevenire e contenere effetti sistemici negativi a livello regionale sulle micro, piccole e medie imprese e sui liberi professionisti associati al sistema del Confidi;

premesso, altresì, che con deliberazione n. 57/10 del 25 novembre 2015 la Giunta regionale ha approvato il disciplinare per il Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi ed il disciplinare di attuazione dell’Osservatorio dei confidi a seguito dei quali, con avviso pubblico del 25 novembre 2015 e del 5 dicembre 2016 sono state aperte le procedure di assegnazione delle risorse del Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi rispettivamente per gli anni 2015 e 2016;

dato atto che:
– la legge regionale n. 14 del 2015, all’articolo 3, comma 1, stabilisce che “per Confidi s’intendono i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che hanno sede operativa in Sardegna e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al comma 1”;
– altresì, al disposto di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del si conforma correttamente la deliberazione della Giunta regionale n. 57/10 del 25 novembre 2015 il cui allegato n. 1, all’articolo 3, comma 3, lettera f), prevede che, tra i requisiti che i soggetti beneficiari delle risorse di cui al Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi debbono possedere, vi è quello di avere la sede operativa nel territorio regionale;

rilevato che:
– invece, sia l’avviso del 25 novembre 2015 che l’avviso del 5 dicembre 2016, relativi rispettivamente alle procedure per all’assegnazione delle risorse del Fondo unico per gli anni 2015 e 2016, prevedono che possono accedere ai benefici anche i soggetti che non hanno la sede operativa in Sardegna purché s’impegnino nella domanda di ammissione ad istituire ed a rendere operativa tale sede nel termine di 60 giorni dall’assegnazione delle risorse;
– altresì, la suddetta previsione, contenuta esclusivamente nell’avviso pubblico, non è conforme alla legge regionale n. 14 del 2015 ed a quanto previsto dai disciplinari di attuazione del Fondo unico approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 57/10 del 25 giugno 2015;

considerato che il precetto normativo contenuto nell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2015 e quello contenuto nei disciplinari di attuazione del Fondo unico approvati dalla Giunta regionale sono superati da un semplice avviso pubblico che, attraverso una evidente forzatura, aggiunge alla legge regionale ciò che essa non prevede, ammettendo alle agevolazioni anche quei soggetti che al momento di presentazione della domanda non hanno la propria sede operativa in Sardegna, ma che opportunisticamente la istituirebbero solo dopo essere stati ammessi al beneficio;

osservato che:
– la legge regionale n. 14 del 2015 è finalizzata a premiare e sostenere i soggetti che già operano in Sardegna e la volontà del legislatore regionale è proprio quella di fornire strumenti di supporto a chi quotidianamente impiega risorse al servizio di imprese e professionisti sardi, attraverso un impegno costante al fianco di quei soggetti che, a causa del protrarsi della crisi, incontrano non poche difficoltà nell’accesso al credito;
– altresì, quanto previsto dagli avvisi pubblici per le annualità 2015 e 2016 viola pesantemente la volontà del legislatore e penalizza i soggetti che operano già in Sardegna avvantaggiando ingiustamente coloro che opportunisticamente istituiscono una sede operativa presso la nostra Regione esclusivamente al fine di beneficiare dei contributi, senza che vi sia una strategia o un progetto tendente a sostenere concretamente il sistema economico e produttivo dell’Isola;

osservato che con una recente determinazione sono state attribuite ad un Confidi toscano risorse pari ad euro 1.976.000, pari circa al 40 per cento dei fondi regionali in materia,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per conoscere:
1) quali siano le fonti giuridiche in base alle quali l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi all’assegnazione delle risorse per gli anni 2015 e 2016 del Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, violando la previsione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2015 e all’articolo 3, comma 3, lettera f) della deliberazione di Giunta regionale n. 57/10 del 25 novembre 2015, consentendo di accedere ai benefici anche ai soggetti che non hanno la sede operativa in Sardegna, ma s’impegnano ad istituirne una entro 60 giorni dall’eventuale ammissione ai contributi;
2) quali siano le azioni che l’Amministrazione regionale intende porre in essere al fine di sostenere e premiare i soggetti già con sede operativa in Sardegna conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2015 e alla volontà del legislatore regionale.


Cagliari, 11 gennaio 2017

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