CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Ordine del giorno n.40

ORDINE DEL GIORNO PIZZUTO – COCCO Pietro – PITTALIS – DESINI – FENU – ARBAU – USULA – RUBIU – ANEDDA – CARTA – DEDONI – COCCO Daniele Secondo – TOCCO – MELONI – AGUS – LAI – ZEDDA Paolo Flavio – SOLINAS Antonio – UNALI – COSSA sulle problematiche relative al servizio e alla gestione del trasporto marittimo infraregionale.

Data: 06/05/2015

IL CONSIGLIO REGIONALE


a conclusione della discussione della mozione n. 113 sulle problematiche relative alla privatizzazione della Saremar,


PREMESSO che:
– l’articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 2008, stabilisce all’articolo 1, comma 1 che “Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.” e che al comma 3 del medesimo articolo si determina che: “Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia”;
– la Giunta regionale, con la deliberazione n. 42/16 del 15 settembre 2009, ha definito la procedura per la “regionalizzazione” della società Sardegna regionale marittima Spa, definendo che, anche attraverso la costituzione di una società mista pubblico privata, si sarebbe operato con una suddivisione di quote pari al 49 per cento in capo alla Regione e al 51 per cento in capo a capitale privato da ricercare attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica;
– il 3 novembre 2009 viene firmato l’accordo di programma tra il Governo italiano e la Regione per la regolamentazione del servizio di cabotaggio marittimo regionale;
– con la deliberazione n. 51/29 del 17 novembre 2009, la Giunta regionale, modificando parzialmente la precedente deliberazione n. 42/16, stabilisce che si sarebbe dato attuazione all’accordo di programma senza ricorrere alla costituzione di una nuova società a capitale misto pubblico privato, ma rimarcando che la quota pubblica della Saremar si sarebbe attestata nella misura del 49 per cento e che il restante 51 per cento sarebbe stato destinato al socio privato;
– con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che converte il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, viene dato attuazione giuridica all’accordo di programma, attraverso la previsione della norma di legge per il trasferimento della Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa, a titolo gratuito, dallo Stato alla Regione e, specificamente, nell’articolo 19 ter dove si stabilisce, tra le altre cose, che: “La Saremar sarà privatizzata in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle Regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l’affidamento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato”;
– la Saremar è interessata da una procedura di infrazione per illegittimi aiuti di Stato che ha dato seguito alla decisione della Commissione europea (relativa al contributo ex legge regionale n. 15 del 2012, articolo 1, comma 3, per i collegamenti Sardegna-Continente e all’aumento del capitale sociale del luglio 2012) che ha imposto la restituzione di circa 11 milioni di euro; in relazione a tale decisione la Saremar ha presentato al Tribunale di Cagliari la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale secondo la legge fallimentare;
– la Saremar, in data 15 gennaio 2015, è stata ammessa dal Tribunale di Cagliari al concordato preventivo liquidatorio;
– la situazione in cui la Saremar Spa versa attualmente è in gran parte determinata dalla scelta di procedere alla costituzione della Flotta sarda negli anni 2011-2012, che ha generato non solo perdite di gestione, ma ha anche dato avvio alla procedura di infrazione per illegittimi aiuti di Stato;


VALUTATO che:
– con deliberazione n. 32/50 del 15 settembre 2010, la Giunta regionale ha preso atto che il processo di privatizzazione Saremar subisce una battuta d’arresto a causa dello stato di insolvenza di Tirrenia, debitrice verso Saremar di circa 11,5 milioni di euro;
– il Consiglio regionale della Sardegna nella legge regionale 7 agosto 2012, n. 15, ha previsto la privatizzazione dell’intero capitale azionario della Saremar con la pubblicazione della gara ad evidenza pubblica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge;


PRESO ATTO che:
– il regolamento n. 3577/92 del Consiglio europeo, sul cabotaggio marittimo recita all’articolo 4 che “Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole”;
– la Commissione europea, in seguito alla interrogazione n. 902/2009 del 10 febbraio 2009, ha precisato con risposta scritta in data 10 marzo 2009 che l’Unione europea “permette agli Stati membri di stipulare dei contratti di servizio pubblico e/o imporre degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare i collegamenti con le proprie isole secondo i requisiti che essi ritengono più appropriati. Spetta in effetti agli Stati membri o ai loro enti regionali e locali, in base al principio di sussidiarietà, adottare ogni decisione in merito e assumere i relativi oneri finanziari”; inoltre, in merito al mantenimento della quota pubblica in seno alle regioni, la Commissione europea afferma ancora che “sotto stringenti condizioni e in presenza di insufficienza del mercato, le autorità locali (e quindi le Regioni) ben potrebbero rilevare le società regionali per far loro effettuare i servizi di cabotaggio, purché nel loro ambito territoriale di competenza (all’interno di una stessa Regione)”;
– con la comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014 recante la “interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)” si fornisce una interpretazione del regolamento CEE n. 3577/92 che, indicando in apertura del paragrafo 5 (Servizio pubblico) che “Il trasporto marittimo di passeggeri e merci è vitale per gli abitanti delle isole d’Europa” definisce compiutamente al successivo punto 5.2 che: “Spetta agli Stati membri (comprese, se del caso, le autorità regionali e locali) e non agli armatori determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi regolari (di linea) di cabotaggio con le isole in caso di fallimento del mercato con conseguente incapacità di assicurare servizi adeguati. Secondo le condizioni stabilite dal regolamento, gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per “garantire adeguati servizi” di trasporto marittimo regolare per una data isola (…) nei casi in cui gli armatori dell’Unione, ove considerassero il proprio interesse commerciale, non fornissero servizi di livello adeguato o alle stesse condizioni”;


TENUTO CONTO:
– che, dalle precedenti esperienze di privatizzazioni attuate nelle Regioni Campania, Lazio, Sicilia e Toscana si traggono conclusioni prettamente sfavorevoli derivanti da disservizi, ritardi, discusse irregolarità negli appalti e, infine, licenziamenti improvvisi;
– della notizia risalente al giugno del 2014 che la gara d’appalto per Caremar (Regione Campania) è stata annullata dal TAR, preceduta da diversi disagi, soppressione delle corse e ritardi;
– dell’estromissione delle tre biglietterie di Formia da parte della nuova Laziomar (Regione Lazio) nell’aprile 2014, sebbene i contratti con la precedente gestione regionale fossero in scadenza il 30 dicembre dello stesso anno, con evidenti rischi di licenziamento per tutti i lavoratori dei tre mandatari estromessi;
– dei forti disagi, ritardi e soppressioni ingiustificate nelle tratte di Pantelleria e Lampedusa per conto della Siremar (Regione Sicilia), cagionata dal ricorso per la gara d’appalto delle quote private della stessa;
– delle proteste nei confronti della Toremar (Regione Toscana) per i prezzi dei biglietti e per ulteriori ritardi;


VALUTATO che la privatizzazione totale del servizio di trasporto marittimo infraregionale rischia di non garantire un adeguato controllo pubblico e un mantenimento efficace ed efficiente dei servizi;


CONSIDERATO che:
– il servizio di trasporto per le isole minori di La Maddalena e Carloforte è un genere di trasporto fondamentale per la vita delle due popolazioni per via della sua basilare natura sociale, sanitaria e per lo sviluppo economico, turistico e commerciale delle due isole;
– il ruolo del trasporto marittimo tra la Sardegna e le isole minori garantisce parità di trattamento nella mobilità dei sardi residenti presso le isole stesse;
– alla luce delle esperienze pregresse nelle altre regioni, sussiste il potenziale rischio che la privatizzazione totale o maggioritaria esponga l’utenza al rischio di disservizi e generi tagli e licenziamenti per il personale attualmente impiegato;


PRESO ATTO che:
– sulla base delle norme europee, non esiste alcun vincolo giuridico alla privatizzazione totale o maggioritaria e che lo stesso non è una diretta conseguenza dell’applicazione del regolamento CEE n. 3577/92;
– il contenuto dell’accordo di programma del 3 novembre 2009 richiama solo una decisione politica del Governo centrale e non un obbligo giuridico alla privatizzazione,


impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale


1) a mettere in atto tutte le azioni e gli strumenti finalizzati ad evitare la privatizzazione totale del servizio e della gestione del trasporto marittimo infraregionale e/o mantenere pubblica la proprietà, in particolare riconoscendo la funzione sociale del trasporto marittimo con le isole minori e la necessaria permanenza del servizio in ambito pubblico evidenziando la centralità di una soluzione che tuteli l’utenza e tutti i posti di lavoro fissi e stagionali;
2) a comunicare ufficialmente tutti gli atti della Giunta regionale, relativi al tema oggetto del presente ordine del giorno, al Governo e alla Commissione europea, unitamente alla relazione sulle motivazioni sociali, economiche e giuridiche che sono alla base della sua adozione;
3) a costruire, inoltre, una conseguente azione congiunta del Consiglio regionale della Sardegna, di tutti i parlamentari e gli europarlamentari sardi, al fine di aprire un tavolo di confronto con il Governo nazionale:
a) volto a non vincolare l’erogazione del contributo statale alla privatizzazione del servizio e della gestione del trasporto marittimo infraregionale;
b) finalizzato ad inserire nella modifica dell’articolo 19 ter della legge n. 166 del 2009, una clausola sociale, che preveda il trasferimento dei lavoratori attualmente impiegati da Saremar Spa al nuovo soggetto gestore del servizio di trasporto marittimo infraregionale;
4) a verificare ed avviare ogni utile iniziativa presso il Governo nazionale se ci siano le condizioni per ottenere il contributo statale annuo di euro 13.686.441 e che lo stesso possa essere ancora erogato per dodici anni;
5) ad avviare le procedure pubbliche formali per la ricerca del partner privato da inserire nella eventuale società mista pubblica/privata che possa partecipare alle procedure di gara per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo infraregionale;
6) a programmare e rendere operativa, prima delle procedure di gara per il contratto di servizio, una soluzione di tutela di tutti i posti di lavoro attualmente attivi (a tempo indeterminato, determinato, stagionale e dei servizi connessi) anche attraverso il collocamento mirato dei lavoratori, eventualmente in esubero, presso altre aziende preliminarmente individuate;
7) a istituire un apposito organismo di controllo, in cui siano presenti anche rappresentanti delle comunità locali interessate, al fine di monitorare la gestione del servizio di trasporto marittimo infraregionale.


Cagliari, 6 maggio 2015


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Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 maggio 2015.

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