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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 21

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 21

presentata dal Consigliere regionale
DERIU

il 29 giugno 2018

Riforma del sistema elettorale per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a intervenire per affrontare una questione di grande e urgente rilevanza, che si inserisce nell’ambito della rappresentanza a tutela dell’elettorato. Risulta urgente ripristinare la piena legalità costituzionale rispetto alla possibilità di rappresentanza dell’elettorato.

In questo scenario ed in presenza di un sistema plurinominale di lista senza preferenze, si intende optare invece per un sistema uninominale a turno unico, secondo la tradizione anglosassone che riteniamo l’unica esente dagli sviluppi fascisti del continente.

Per quanto riguarda la Camera ed il Senato, essi vengono eletti a suffragio universale con voto diretto attribuito ai candidati che sono concorrenti in circoscrizioni uninominali ove, per quanto possibile, deve essere osservata e mantenuta l’integrità territoriale delle province che ne fanno parte. Inoltre, si intende istituire una Commissione permanente per le circoscrizioni uninominali, tale commissione avrà il compito (sulla base di censimenti delle popolazioni) di apportare modifiche nella ripartizione delle circoscrizioni elettorali tra le province.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
La Camera dei deputati

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in circoscrizioni uninominali.

2. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che vi abbia raccolto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età.

3. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Salvi i seggi assegnati alla Circoscrizione Estero, l’ambito delle singole circoscrizioni uninominali, è definito sulla base dei seguenti criteri:
a) nessuna circoscrizione uninominale può includere territori situati al dì là dei limiti della provincia di appartenenza;
b) la popolazione di ciascuna circoscrizione uninominale non può differire dalla cifra di ripartizione della media nazionale al di là del limite di tolleranza del tre per cento, per eccesso o per difetto;
c) ogni circoscrizione uninominale deve rappresentare un’aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente;
d) per quanto possibile nella configurazione delle circoscrizioni deve essere osservata l’integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte.

4. Alle province che hanno una popolazione inferiore alla cifra di ripartizione della media nazionale è attribuita, comunque, una circoscrizione uninominale.

5. La ripartizione del numero dei seggi è effettuata sulla base delle province in cui la Repubblica è ripartita. A tal fine si divide il totale della popolazione residente nella Repubblica, previa detrazione del numero dei residenti non in possesso della cittadinanza italiana, per il totale del numero dei componenti della Camera dei deputati. La cifra così ottenuta, arrotondata all’unità superiore, rappresenta la cifra di ripartizione della media nazionale. Successivamente si procede al riparto dei collegi uninominali tra le singole province, dividendo la cifra corrispondente al totale della popolazione di ciascuna provincia per la cifra di ripartizione della media nazionale ed attribuendo ad ogni provincia tante circoscrizioni uninominali quante volte la cifra di ripartizione risulti contenuta nel totale della sua popolazione. Nel caso in cui, effettuate le operazioni per le singole province, non tutti i seggi, ivi compresi quelli delle province cui spetta un solo seggio per il non raggiungimento della cifra di ripartizione, non siano stati attribuiti, si effettuano i calcoli necessari per assegnare i seggi alle province cui spettano i più alti resti.

Art. 2
Il Senato della Repubblica

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in circoscrizioni uninominali.

2. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che vi abbia raccolto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età.

3. Il numero dei senatori è di trecentoquindici (315), sei dei quali eletti nella Circoscrizione Estero. Il numero dei senatori da eleggere in ciascuna regione è stabilito sulla base della popolazione residente fatto salvo che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. L’ambito delle singole circoscrizioni uninominali, è definito sulla base dei seguenti criteri:
a) ogni circoscrizione uninominale deve rappresentare una aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente;
b) per quanto possibile nella configurazione delle circoscrizioni deve essere osservata l’integrità territoriale delle province che ne fanno parte.

Art. 3
Commissione permanente
per le circoscrizioni uninominali

1. È istituita una Commissione permanente per le circoscrizioni uninominali co-presieduta dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera e composta dal Presidente dell’Istituto centrale di statistica, da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e da sei membri esperti di questioni elettorali che non siano deputati e senatori in carica, designati dal presidente del Consiglio dei ministri.

2. Sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla Commissione proporre le modifiche da introdurre nella ripartizione delle circoscrizioni elettorali tra le province e nella configurazione territoriale delle singole circoscrizioni. Entro il termine massimo di tre anni dall’inizio di ciascuna legislatura la Commissione presenta una relazione con le sue proposte di modifica al Parlamento.

Art. 4
Elezioni suppletive

1. Si procede ad una elezione suppletiva nel collegio nei casi in cui:
a) un candidato sia deceduto dopo l’accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;
b) in caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accettazione dell’elezione da parte del candidato eletto o di decesso o dimissioni da parte del rappresentante del collegio, oppure di annullamento dell’elezione.

2. I comizi suppletivi sono convocati non oltre il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni generali nei casi di cui alla lettera a) e dal giorno della dichiarazione di vacanza del collegio nei casi in cui alla lettera b).

Art. 5
Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene tramite il deposito, presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia nella cui circoscrizione è compreso il collegio presso il quale il candidato concorre, di una dichiarazione autenticata oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l’apposizione della firma digitale e sottoscritta dal candidato e da almeno lo 0,5 per cento e da non più dell’1 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio contenente il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e la residenza dei sottoscrittori, non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione.

2. La certificazione delle firme e la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 si svolge, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.

3. All’atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato deve versare la somma di euro 5.000 a titolo di cauzione. Dell’avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta.

4. La cauzione viene rimborsata ai candidati che ottengano almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio.

5. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovavano al momento della votazione, in condizione di ineleggibilità.

Art. 6
Spese per la propaganda elettorale

1. Ciascun candidato non può effettuare spese per la propria propaganda elettorale per una somma complessiva superiore a euro 50.000.

2. È fatto obbligo a chiunque effettui prestazioni a scopo di propaganda elettorale di rilasciarne regolare ricevuta a norma della legislazione fiscale vigente indicando in essa il nome del candidato a favore del quale la prestazione viene effettuata e che la prestazione stessa viene effettuata a scopo di propaganda elettorale.

3. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica depositano presso i rispettivi Uffici di presidenza una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propria propaganda elettorale, corredata delle ricevute di cui al comma 2 e della ulteriore documentazione che gli Uffici di presidenza ritengano utile o necessario richiedere.

4. L’Ufficio di presidenza controlla che le spese elettorati non abbiano superato la cifra complessiva indicata nel comma 1 e provvede al rimborso dell’80 per cento di esse, ponendo il relativo onere a carico del bilancio interno della Camera.

Art. 7
Norma attuativa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e quelle del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 533, alla disciplina introdotta dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare ai citati testi unici le modifiche e le integrazioni conseguenti alle disposizioni introdotte dalla presente legge, nonché le ulteriori modifiche necessarie a fini di coordinamento;
b) provvedere alla delimitazione territoriale dei collegi elettorati, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e all’individuazione delle sedi di Corte d’Appello e di Tribunale competenti per ciascun collegio.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina di cui alla lettera b) del comma 1, ed è trasmesso alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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