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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 18

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 18

presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra – PITTALIS – CAPPELLACCI – CONTU – FASOLINO – PERU – TEDDE – TOCCO – TUNIS

il 19 febbraio 2018

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende attuare una modifica dell’articolo 12 dello Statuto speciale di autonomia per adeguare lo stesso Statuto sardo alla normativa europea e nazionale e soprattutto per rispondere alle esigenze improrogabili della Sardegna, isola alla quale va riconosciuta la condizione di insularità.

Sotto il profilo dell’iter legislativo, si di intervenire su un articolo, appunto il 12 inserito nel titolo III dello Statuto che essendo decostituzionalizzato è modificabile con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie statali.

Con tale normativa la Sardegna ha uno strumento di sviluppo che favorisce l’autogoverno dell’economia e della finanza pubblica, della mobilità di persone e merci da e per la Sardegna con la penisola italiana e con i paesi dell’Unione europea nel rispetto delle sue peculiarità, storiche, economiche, sociali e culturali e della condizione di regione insulare più periferica di tutto il Mediterraneo.

D’intesa con lo Stato italiano e al fine di favorire lo sviluppo economico, la Sardegna dispone nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le imprese. Si stabilisce che il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato e viene applicata la deroga prevista dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pari di ciò è stato riconosciuto all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che hanno risentito della divisione della Germania, nella misura in cui sono stati necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Il primo passo è già avvenuto con la modifica dell’articolo 10 contenuta nella legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che ha consentito alla Regione di poter esercitare quella autonomia finanziaria indispensabile per determinare un duraturo sviluppo utilizzando la leva delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, limitata ai tributi propri. Per perseguire tale obiettivo si rende improcrastinabile adottare misure specifiche di fiscalità di vantaggio e compensative applicabili in tutta l’Isola, basate particolarmente sul differenziale fiscale favorevole e speciale rispetto al resto della Repubblica e all’Unione europea.

La nuova norma consentirà alla Sardegna di essere interamente zona economica e fiscale speciale, la quale in ragione dell’esiguità della popolazione sarda e della condizione di ritardato sviluppo e condizione insulare costituisce certo un territorio al quale deve essere applicata la deroga sia per le forme dell’aiuto di Stato che per i principi di lesione della concorrenza.

La Sardegna ha gli indicatori di sottosviluppo economico e sociale che hanno già consentito ad altre zone e Isole dell’Unione Europea di ottenere il riconoscimento di “Zona franca”.

Le misure contenute nella presente proposta di legge vogliono incidere sulla salvaguardia dei livelli di competitività delle imprese operanti in Sardegna, sulla maggiore autonomia finanziaria, sul potenziamento delle imprese sarde, sull’attrazione di investimenti italiani ed esteri, sullo sviluppo industriale, artigianale, agroindustriale, immobiliare, dell’allevamento, dell’agricoltura, del turismo, della produzione, del trasporto e della distribuzione di energia, della movimentazione anche internazionale di persone merci e prodotti, della manipolazione, trasformazione e commercializzazione di merci, dell’ICT e della ricerca scientifica.

Un modello, quindi, che si caratterizzerà per un innalzamento dei livelli occupativi, data la maggiore apertura del sistema economico regionale verso il mercato internazionale, l’aumento delle esportazioni e il collegato miglioramento della bilancia commerciale.

In ultima analisi il nuovo articolato, oltre alle esposte ragioni di carattere geografico, economico e fiscale, si indirizza verso un rafforzamento del riconoscimento delle ragioni della specialità della Sardegna con la previsione di misure atte a ottenere dallo Stato il rispetto della propria identità culturale.

Da ultimo ma, non per importanza, la modifica e integrazione dell’articolo 12 dello Statuto sardo così come contenuto nella presente proposta, fa emergere il ruolo identitario, autonomista e speciale della Regione che, potrà avere un diverso ruolo sia nei confronti dello Stato italiano sia nei rapporti con l’Unione europea.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Sostituzione dell’articolo 12 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è sostituito dal seguente:
“Art. 12
1. Nel rispetto dell’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Costituzione italiana è riconosciuta alla Sardegna la condizione di insularità.
2. Tale condizione e la distanza dal resto dell’Italia sono compensati dal principio di continuità geografica.
3. La continuità geografica così riconosciuta deve garantire lo sviluppo autopropulsivo dell’Isola, compensare le diseconomie geografiche, favorire la coesione sociale, l’autogoverno dell’autonomia con il concorso dell’Unione europea e dello Stato.
4. Lo Stato rimuove ogni ostacolo derivante dall’insularità al fine di tutelare, conservare e assicurare il patrimonio identitario e il benessere economico, sociale e culturale del popolo sardo.
5. Per gli anni dal 2018 al 2025 non si applica, in regime di aiuti concessi dagli stati e quindi per la Sardegna, il comma 1 dell’articolo 107, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato, tuttavia il territorio della Regione autonoma della Sardegna viene posto fuori dalla linea doganale statale, al fine di istituire apposita legislazione regionale in materia di imposte dirette e indirette. In conformità con la normativa comunitaria sono istituiti regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate in Sardegna, operanti in regime di zona franca secondo aree e produzioni definiti con apposita legge regionale al fine di consentire lo sviluppo economico dell’Isola.
7. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell’autonomia finanziaria in armonia con l’articolo 119 della Costituzione repubblicana, con legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri, adottando quelli statali vigenti intervenendo nella rimodulazione delle aliquote, così come definito all’articolo 10 del presente Statuto sardo.
8. È fatta salva la possibilità che, con legge regionale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti anche altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate in Sardegna nei settori ritenuti strategici per lo sviluppo industriale, artigianale, agro-industriale, immobiliare, dell’allevamento, dell’agricoltura, del turismo, della produzione, del trasporto e della distribuzione di energia, della movimentazione anche internazionale di persone merci e prodotti, della manipolazione, trasformazione e commercializzazione di merci, dell’ICT e della ricerca scientifica.
9. Sono istituite agevolazioni dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori.
10. D’intesa tra Regione e Stato è definita la quota degli accantonamenti quale contributo alla finanza pubblica che è determinata annualmente.
11. Le eventuali esenzioni da imposte dirette e indirette previste per l’intero territorio della Repubblica restano valide anche a favore delle imprese operanti e dei cittadini residenti nel territorio regionale e sono cumulabili con le esenzioni contenute nel presente articolo. La Regione comunica annualmente agli uffici finanziari dello Stato, operanti nel territorio regionale, la lista delle imprese ammesse al regime di esenzione, i tipi e l’ammontare delle esenzioni concesse.
12. La Regione destina le risorse ad interventi per la rinascita economica e in concorso con lo Stato e l’Unione europea adotta le seguenti azioni:
a) istituisce la zona franca coincidente con il suo territorio;
b) adotta un sistema di illimitata continuità territoriale per il trasporto delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la penisola italiana e con i paesi dell’Unione europea;
c) istituisce agevolazioni e contributi per la mobilità di trasporti, persone e merci con tutti i paesi del Mediterraneo.
Al funzionamento della zona franca provvede la Regione che, con propri provvedimenti indica gli ambiti economici e le tipologie di imprese ammesse ad operare in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette.
13. La Regione indica le merci e i prodotti ammessi al consumo finale locale, esenti dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo.
14. Gli oneri, comunque derivanti per l’istituzione e la gestione della zona franca sono a carico del bilancio dello Stato e della Regione e vengono stabiliti con intesa.
15. Con apposita disposizione viene inserita annualmente nella legge di stabilità dello Stato, secondo le disposizioni di legge in proposito, la quantificazione degli stessi oneri.”.

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