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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 12

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 12

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI – COSSA – CRISPONI

il 19 luglio 2016

Norme sulle fondazioni bancarie e sugli istituti che compiono operazioni monetarie e di credito


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le fondazioni bancarie e gli istituti di credito esercitano in Italia un ruolo strategico per il rilancio dell’economia in crisi. In particolare, le fondazioni, istituzioni affidatarie, sono chiamate a tutelare e gestire il proprio patrimonio nell’esclusivo interesse delle comunità di riferimento, in maniera imparziale e in collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, assicurando la più netta separazione tra politica e sistema bancario.

La “Carta delle fondazioni”, approvata all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI) in data 4 aprile 2012, affinché le singole fondazioni ispirino a essa le loro prassi, procedure e atti operativi, afferma che le fondazioni debbono gestire i propri patrimoni nell’esclusivo interesse generale dell’intera comunità, interpretandone le esigenze e rispondendo alle istanze in maniera imparziale.

Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle fondazioni è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica, elettiva o amministrativa. Le fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l’insorgere dí situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie.

Le fondazioni individuano, inoltre, opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro organi.

Purtroppo, oramai da tempo, si verifica che i componenti dei consigli di amministrazione di fondazioni bancarie o istituti finanziari abbiano concluso, più o meno di recente, un’esperienza politica, elettiva o amministrativa, e, pertanto, non siano in grado di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

È, pertanto, necessario che il legislatore intervenga perché l’attività degli enti sia svolta nel solo interesse generale delle comunità, in modo imparziale e senza particolarismi partitici, nel rispetto di quei principi di trasparenza, di pubblicità e di obiettività dell’operato, che sono degli attributi imprescindibili nell’ambito dei quali deve essere esercitata l’autonomia operativa.

La presente proposta di legge vuole ottenere un profondo cambiamento delle regole di governance delle fondazioni e degli istituti bancari, nella direzione di una netta separazione tra politica e finanza, finalizzata alla trasparenza della rappresentatività negli organi e alla garanzia di ricambio dei componenti.

In particolare, l’articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per le fondazioni bancarie e per gli istituti che compiono operazioni monetarie e di credito, impiegando il capitale proprio e quello depositato dai clienti, l’inserimento di una incompatibilità assoluta, che vieta l’assunzione o esercizio di cariche negli organi della fondazione o della banca a coloro che abbiano ricoperto una qualsiasi carica politica, elettiva o amministrativa, nelle regioni italiane, nel parlamento e nel governo nazionali e negli organi dell’Unione europea.


TESTO DEL PROPONENTE

Art.1
Partecipazione
agli organi delle fondazioni bancarie

1. La partecipazione agli organi delle fondazioni bancarie e degli istituti che compiono operazioni monetarie e di credito, impiegando il capitale proprio e quello depositato dai clienti, è vietata a chi abbia assunto o esercitato una qualsiasi carica politica, sia elettiva sia amministrativa, in una regione italiana, nel parlamento e nel governo nazionale e negli organi dell’Unione europea.

Art. 2
Norma finanziaria

1. L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

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