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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 8

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 8

presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU – AZARA – LEDDA – PERRA

il 25 agosto 2015

Estensione della definizione di pascolo permanente, con effetto retroattivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Ai fini delle erogazioni dei pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, la definizione di “prato permanente” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) comprende anche specie non erbacee, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti sulla superficie in oggetto.

L’Agea, nell’aggiornamento della propria banca dati 2013, realizzato sulla base delle citate direttive europee, ha pesantemente penalizzato la Sardegna, sottraendo oltre 300.000 ettari dalla superficie agricola utile (SAU).

La riduzione della SAU ha comportato per l’agricoltura sarda una perdita diretta di svariati milioni di euro, con ripercussioni negative anche sull’avvio della nuova politica agricola comunitaria (PAC), in quanto le assegnazioni dei nuovi titoli avverranno sulla base degli importi che gli agricoltori percepiranno nel 2014 e la SAU dichiarata nel 2015.

Il problema rileva peraltro, ed anche in modo drammatico, per gli effetti già prodotti da regole cambiate in corso che obbligano tantissime aziende a restituire somme già percepite; pertanto, la presente proposta, prevede un effetto retroattivo della definizione di “pascolo permanente” al fine di sanare la situazione fin dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto.

Pertanto, con la presente proposta di legge nazionale, i consiglieri del gruppo Sardegna Vera si fanno promotori, verso il Parlamento, della necessità di riconoscere con legge nazionale le peculiarità del territorio sardo, in base alle prerogative previste all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento europeo, secondo cui “gli Stati membri possono considerare prato permanente i terreni pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora sulle superfici destinate al pascolo non siano tradizionalmente predominanti l’erba e le altre piante erbacee da foraggio” e recepito dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.

Questa disposizione consente, infatti, di salvaguardare le tradizioni dell’agricoltura e le radici storiche del pascolamelo in Sardegna, attività che si è sviluppata nei secoli in perfetta sinergia con le peculiarità del territorio sardo, dominato da superfici boschive e dalla macchia mediterranea, che rappresentano proprio il valore aggiunto dei nostri pascoli.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Estensione della definizione di pascolo permanente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307 del 2013

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013), è ricompreso nella definizione di “pascolo permanente” anche il terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

2. La definizione di cui al comma 1 ha effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307 del 2013.

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