CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI – COCCO Pietro – COMANDINI – COZZOLINO – SABATINI
il 28 luglio 2015
Disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche di PS e PG agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna (CFVA)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge affronta due questioni di grande importanza per l’adeguamento dello status giuridico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna (CFVA) al pari del Corpo forestale dello Stato e degli altri corpi di polizia.
Questo provvedimento, in coincidenza con la riforma della pubblica amministrazione, l’accorpamento e lo scioglimento di alcune forze di polizia, trova motivata urgenza per dare al CFVA riconoscimento giuridico per l’assolvimento di tutte le funzioni di polizia necessarie per l’applicazione delle leggi a tutela dell’ambiente.
Ad oggi l’articolo 57, del Codice di procedura penale, indica i cinque corpi di polizia che nel territorio dello Stato sono preposti a svolgere gli atti della polizia giudiziaria. Tra questi rientra il Corpo forestale dello Stato, che svolge particolari compiti inerenti la polizia ambientale, oltre a concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e al pubblico soccorso specie nei territori rurali e montani. Dette funzioni, nella Regione sono esercitate dal CFVA, istituito con specifica legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Le funzioni esercitate dal CFVA coincidono in tutto con le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato e assumono, in Sardegna, un rilievo ancora più pregnante per la pregiata particolarità e peculiarità delle risorse ambientali da tutelare. In questi anni, la Regione ha investito ingenti risorse per assumere e formare personale idoneo a combattere la piaga degli incendi e contrastare tutti gli altri reati ambientali che potrebbero danneggiare il patrimonio naturale dell’Isola. Nasce per questo il CFVA composto da 1.300 unità inquadrate gerarchicamente nei ruoli degli agenti, dei sottufficiali e degli ufficiali; essi sono distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale, con a capo una direzione generale, sette servizi territoriali ispettorati ripartimentali, ottanta stazioni forestali e di vigilanza ambientale, dieci basi navali per il controllo delle acque territoriali e undici basi elicotteristiche; inoltre, al pari delle altre forze di polizia, in tutte le procure della Repubblica dell’Isola sono presenti appartenenti al CFVA applicati nelle sezioni di polizia giudiziaria, che collaborano attivamente con la magistratura, riscuotendo consensi unanimi e portando a compimento con successo indagini delicate e complesse. Ciascuna di queste strutture è dotata di personale altamente qualificato e professionalizzato da numerosi corsi di formazione predisposti dalla Regione.
Appositi nuclei di polizia giudiziaria hanno, con la loro esperienza nelle investigazioni sugli incendi boschivi, contribuito alla formazione del personale forestale proveniente da altre regioni d’Italia e d’Europa. Su tutto il territorio nazionale, per il reato di incendio boschivo, il CFVA è la struttura operativa che ha effettuato il maggior numero di arresti e di denunce a piede libero.
Il CFVA svolge, pertanto, anche altri compiti importantissimi nelle materie istituzionali, quali la caccia, la pesca nelle acque interne e marittime, la prevenzione e la repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia ambientale. Particolarmente attivo nell’attività antibracconaggio con il contrasto ai reati connessi al porto e alla detenzione di armi clandestine o alterate; si ricordano a tale proposito le brillanti operazioni che hanno portato al recupero di numerose armi di fabbricazione artigianale, piazzate in mezzo ai sentieri dei boschi, che si attivano al passaggio delle prede, con grave rischio per l’incolumità dei passanti e delle persone che operano nelle zone boscate, in quanto caricate a pallettoni e ad altezza d’uomo, in merito alle quali il CFVA ha identificato gli autori e informato le autorità giudiziarie competenti. Numerosa è anche l’attività di polizia giudiziaria, relativa ad altre fattispecie di reato, quali abusivismo edilizio, truffe ai danni della pubblica amministrazione, furti, rapine, corruzione, reati in materie di stupefacenti e ogni altro tipo di reati, eseguita su ordine della magistratura o in flagranza di reato.
Il CFVA svolge diverse attività nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico, tra le quali vanno ricordate il servizio ai seggi elettorali in occasione delle varie consultazioni elettorali, i servizi nei palazzi dei tribunali, il servizio di vigilanza e di scorta al Presidente della Regione, il servizio di vigilanza sul territorio a seguito di rapine a uffici postali o a banche, di sequestri di persona, in collaborazione con le altre forze di polizia, per le quali il CFVA diventa una forza strategicamente insostituibile per la sua conoscenza diretta del territorio. Infine è importante ricordare le vittime che in seno al CFVA hanno pagato con la vita il loro attaccamento al dovere durante i grandi incendi o a causa degli innumerevoli atti intimidatori e attentati di cui sono stati oggetto sia durante l’espletamento del servizio che nella vita privata.
La protezione civile vede il CFVA sempre impegnato in prima linea, intervenendo prontamente in soccorso delle popolazioni in occasione delle, ormai, sempre più frequenti, calamità naturali che colpiscono il territorio regionale e intervenendo talune volte anche al di fuori del territorio dell’Isola. Tutto ciò premesso si evidenzia il fatto che l’opera preziosa del CFVA è in parte ostacolata dal mancato adeguamento delle normative tuttora vigenti. Il CFVA non ha accesso, contrariamente al Corpo forestale dello Stato, all’archivio informatico comune delle forze dell’ordine (SDI), nel quale vengono inseriti i dati relativi a fatti criminosi o a persone eventualmente ricercate, con il risultato che, paradossalmente, l’istituzione che in Sardegna, data la particolare orografia e vastità territoriale, ha maggiori possibilità di imbattersi in un latitante o negli autori di un reato, sono quelli che incorrono nei maggiori rischi per la loro incolumità personale.
La disparità di trattamento tra CFVA e altri corpi di polizia è
marcata dalla differenza nel riconoscimento dello status giuridico. Occorre
pertanto provvedere con urgenza al riconoscimento dell’identicità del CFVA al
Corpo forestale dello Stato, come del resto è già in parte riconosciuto in
diverse norme nazionali. Si vedano a tale proposito:
a) le linee guida emanate in base alle disposizioni della legge n. 353 del 2000
in materia di incendi boschivi che enunciano: «Per “regioni” si intendono quelle
a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome; inoltre per Corpo
forestale dello Stato, si deve intendere, per le regioni e province autonome, i
rispettivi Corpi Forestali»;
b) in materia di vigilanza sulle aree per la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, in
attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, l’articolo 15 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, che recita: «Il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle
attribuzioni ad esso assegnate dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349, e dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n, 394, i corpi
forestali ove istituiti (…)»;
c) l’articolo 138 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha permesso ai corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano di poter apporre targhe personalizzate del corpo ai propri
automezzi e rilasciare patente di servizio ai propri dipendenti.
La presente proposta di legge pone fine a un’evidente carenza normativa che, di fatto discrimina gli operatori del CFVA creando una sperequazione nell’ambito dell’espletamento dei medesimi compiti.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981
1. Al secondo comma dell’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 57 del Codice di procedura penale
1. All’articolo 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, le parole: “e del corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “, del corpo forestale dello Stato e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna”.
2. All’articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale, dopo le parole: “le guardie forestali” sono inserite le seguenti: “dello Stato e gli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna”.