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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 5

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 5

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU – COCCO Pietro – SABATINI – AGUS – COCCO Daniele Secondo – COMANDINI – DEMONTIS – LEDDA – UNALI – SOLINAS Antonio – MORICONI

il 19 febbraio 2015

Misure urgenti per assicurare la piena attuazione delle disposizioni sul diritto allo studio universitario – Modificazioni dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), e al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge mira a intervenire per affrontare due questioni di grande e urgente rilevanza, che si inseriscono nell’ambito del tema più generale dell’attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, il quale prevede che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi”, e che “la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Si tratta, come è noto, di una norma ben lontana dall’aver trovato piena attuazione. Al contrario, nella reale situazione italiana si realizza una netta contraddizione con la prescrizione costituzionale, con pesanti conseguenze sulla mobilità e sulla coesione sociale, sulle prospettive delle giovani generazioni, sulla qualità del capitale umano. Il calo delle immatricolazioni universitarie è una costante degli ultimi 10 anni che, al di là delle ragioni demografiche, evidenzia una crisi di fiducia nell’istruzione universitaria. Dal picco di 338.036 immatricolati del 2003-2004, nel 2012/2013 si è giunti a 267.177. La percentuale dei diplomati che si immatricolano è in continuo calo: ormai sono poco più della metà i diplomati che si iscrivono all’università, il 55,7 per cento nell’anno accademico 2012-2013, mentre erano il 72,6 per cento nell’anno 2003-2004 (dati Annuario statistico Istat 2014).

Per laureati nella fascia di età 25-34 anni l’Italia si colloca al 34° posto su 37 paesi OCSE. La Strategia Europa 2020 prevede entro il 2020 il 40 per cento di laureati nella fascia 30-34 anni (attualmente l’Italia si colloca intorno al 20 per cento, contro una media europea vicina al 35 per cento) e la dispersione scolastica sotto il 10 per cento (il dato italiano si colloca al 19 per cento, con punte molto più alte nel sud e nelle isole; media UE 14 per cento).

Oggi l’istruzione universitaria in Italia si regge su un paradosso che inibisce le opportunità degli studenti: tasse molto elevate (terza in Europa dopo Regno Unito e Paesi Bassi, che però vantano una spesa per studente quasi doppia) e un pessimo sistema di diritto allo studio, privo di risorse adeguate e di una vera regia nazionale. Infatti, ottiene una borsa di studio solo il 7 per cento degli studenti, con circa 250 milioni di euro di fondi pubblici, contro il 25,6 per cento della Francia (1,6 miliardi), il 30 per cento della Germania (2 miliardi) e il 18 per cento della Spagna (943 milioni). In 5 anni il nostro dato è calato (-11,2 per cento), mentre è aumentato negli altri paesi (Francia +25,9 per cento, Germania +18,6 per cento, Spagna + 39 per cento). Il diritto allo studio per i meritevoli è inoltre negato dallo scandalo italiano degli idonei senza borsa, che evidenzia drammaticamente la distanza tra nord e sud: nel 2012/13 su oltre 170.000 idonei, l’80 per cento). E, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta hanno assegnato borse di studio al 100 per cento degli aventi diritto, in Piemonte ne ha beneficiato l’85 per cento degli idonei, solo il 69 per cento in Veneto, il 61 per cento in Piemonte, il 64 per cento in Sardegna, il 57 per cento in Calabria, il 27 per cento in Campania (dati MIUR). In molte di questi regioni tali percentuali subiscono un ulteriore calo nel 2013/14, nel quale la media nazionale si riduce al 74,9 per cento.
Le questioni urgenti che la presente proposta di legge nazionale intende affrontare riguardano da un lato definire, intervenendo su due disposizioni rispettivamente della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta Legge Gelmini) e del decreto legislativo n. 68 del 2012, recante disposizioni di principio in materia di diritto allo studio, la natura vincolante della norma che intende garantire l’erogazione della borsa di studio e degli altri servizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli e dunque “aventi diritto”, attraverso l’individuazione – come accade in molte disposizioni finanziarie – di una clausola di salvaguardia. Si mira così a eliminare, seguendo una linea già sostenuta dal Partito Democratico nel corso del dibattito parlamentare della cosiddetta Legge Gelmini, lo scandalo degli “aventi diritto non beneficiari”.
In secondo luogo, intervenendo ancora sul decreto legislativo sopra citato, si intende affidare alle regioni, in costanza della disciplina costituzionale che ne individua la competenza in materia di diritto allo studio, la facoltà di ridurre la misura della tassa regionale del diritto allo studio, qualora rinvengano nel bilancio regionale altre risorse di pari entità che le rimpiazzino. Si intende in questo modo contribuire a una riduzione complessiva delle tasse universitarie, che dovrebbe costituire un obiettivo più generale della riforma dei meccanismi di contribuzione studentesca al finanziamento del sistema.
Infine, per contrastare un fenomeno verificatosi in diverse regioni negli ultimi anni, si individua quale fattispecie di danno erariale in capo ai componenti della Giunta regionale la violazione della disposizione che impone alle regioni medesime di destinare interamente l’ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario all’erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge n. 390 del 1991.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Integrazione dell’articolo 6
del decreto legislativo n. 68 del 2012
(Strumenti e servizi per il successo formativo)

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), in fine, aggiungere il seguente periodo: “Tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 hanno diritto alla effettiva concessione della borsa di studio”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo n. 68 del 2012
(Disponibilità finanziaria)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 68 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “si provvede” abrogare le parole “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”;
b) in fine, dopo le parole “esercizi successivi”, aggiungere il seguente periodo: “Qualora tali risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dall’anno 2016 si provvede attraverso un corrispondente aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. La disposizione entra in vigore dalla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2015.”.

Art. 3
Integrazioni al decreto legislativo n. 68 del 2012
(Tassa per il diritto allo studio)

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012, è aggiunto il seguente:
“Art. 8 bis (Condizioni per la determinazione della tassa per il diritto allo studio)
1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
“21 bis. Le regioni e le province autonome hanno la facoltà di determinare l’importo della tassa per il diritto allo studio in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal comma 21, a condizione che la riduzione degli introiti così determinatasi sia integrata da risorse proprie di pari importo, da destinare, analogamente a quanto previsto dal comma 23 per le risorse derivanti dalla tassa per il diritto allo studio, integralmente alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.”;
b) al comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La violazione di tale disposizione costituisce fattispecie di danno erariale nei confronti dei componenti della Giunta regionale”.”.

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