CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 6 (ex 8/XIV)
dalla Signora Maria Spanu
e dai sindaci aventi la gestione autonoma del sistema idrico integrato dei Comuni di Domusnovas, Nuxis e Fluminimaggiore
il 18 dicembre 2013
Norme in materia di gestione da parte dei comuni della Sardegna del Servizio idrico integrato
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Al fine di rispettare il diritto dei cittadini sardi ad avere un servizio idrico integrato di elevata efficienza, efficacia ed economicità e nella consapevolezza che tale obiettivo sia raggiungibile, si propone la seguente legge di iniziativa popolare che mira a riorganizzare il servizio idrico integrato permettendo a tutti i comuni della Sardegna di decidere in modo autonomo l’affidamento del servizio medesimo. Pertanto si propone al Consiglio regionale di legiferare in tal senso.
I sottoscritti elettori sardi formulano richiesta al Consiglio regionale di approvare la proposta di legge così come sotto elencata.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. La Regione, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), conferisce ai singoli comuni della Sardegna, trasferendo le funzioni dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale, la facoltà di decidere autonomamente le modalità di affidamento e gestione del Servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Art. 2
1. I comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, possono esercitare le funzioni sia in forma singola che associata con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I comuni che intendono gestire il servizio nelle modalità indicate all’articolo 2, comma 1, possono procedere all’affidamento diretto della gestione del Servizio idrico integrato a società a totale o a prevalente capitale pubblico. Tali società sono comunque escluse dalle gare per l’affidamento di altri servizi pubblici locali e tale esclusione si estende anche a società collegate o controllate.
Art. 3
1. I comuni che all’entrata in vigore della presente legge non hanno ancora consegnato gli impianti all’attuale gestore del Sistema idrico integrato, possono proseguire l’erogazione del servizio, senza variare quanto già in essere, rispettando le condizioni dettate dall’articolo 2.
Art. 4
1. Al fine di razionalizzare i
consumi ed eliminare gli sprechi, sarà cura della Regione prevedere nei propri
bilanci un fondo per sostenere i comuni relativamente ai seguenti interventi:
a) realizzazione di nuove reti e nuovi impianti;
b) sistemazione di quelli esistenti che necessitano di interventi straordinari.
2. I comuni che intendono usufruire dei fondi di cui al comma precedente formulano ufficiale richiesta alla Regione, inoltrando tutta la documentazione necessaria al fine di provare la spesa da sostenere.