CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5 (ex 7/XIV)
presentata dal comitato promotore Associazione ricerca e progetto
il 7 giugno 2012
Proposta di istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate nella Regione autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
RELAZIONE DEI PROPONENTI
È sempre più forte e condivisa tra i cittadini della Sardegna l’esigenza di poter gestire in modo certo, diretto e trasparente la ricchezza prodotta in Sardegna. L’annosa e irrisolta vertenza entrate fra la Regione Sardegna e lo Stato italiano ha reso evidente la necessità per i cittadini della Sardegna di dotarsi di strumenti efficaci per il governo delle proprie entrate fiscali. Questo obiettivo si rende possibile attraverso l’attivazione di una Agenzia delle entrate della Sardegna, che abbia funzioni di accertamento e riscossione dei tributi. Le funzioni di questo strumento già si evincono dai disposti degli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto speciale della Sardegna, mentre l’articolo 9 lascia la possibilità alla Regione di delegare dette funzioni allo Stato. La stessa attivazione dell’ARASE, di recente passato, benché temporanea e con competenze parziali, dimostra il sentimento e la volontà da parte della collettività sarda di dotarsi di uno strumento di gestione tributaria. L’Agenzia delle entrate della Sardegna si configura quindi come un necessario strumento di autogoverno tributario coerente con i principi dello Statuto speciale della Regione.
TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Principi generali
Art. 1
Riscossione delle entrate
1. Ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche, si applicano nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia.
Art. 2
Attribuzioni regionali
1. Le attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte rispettivamente dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e dagli altri Assessori regionali competenti.
2. Le attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte, rispettivamente dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
3. Le attribuzioni del servizio centrale di riscossione dei tributi previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, sono svolte in Sardegna dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. I richiami contenuti da disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, a disposizioni dello stesso decreto, che siano state sostituite da disposizioni della presente legge, si intendono sostituiti dal richiamo delle corrispondenti disposizioni regionali.
5. Le attribuzioni della commissione consultiva prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, per le attività di competenza regionale, sono svolte dalla commissione consultiva prevista dall’articolo 5.
6. I versamenti di somme previsti a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le entrate di spettanza della Regione, sono effettuati direttamente alla tesoreria della Regione.
7. Gli oneri posti a carico dello Stato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, si intendono posti a carico della Regione per la parte relativa alle entrate di spettanza della stessa.
8. Le comunicazioni previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, per il servizio centrale della riscossione sono effettuate alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e, per quanto di interesse del predetto servizio, al Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, concernenti atti di competenza regionale, sono effettuate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
10. Le pubblicazioni nel foglio degli annunzi legali, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, e da effettuarsi nel territorio della Regione, si intendono sostituite dalle corrispondenti pubblicazioni nella parte III del BURAS.
11. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, le istruzioni applicative emanate con decreto ministeriale, nelle ipotesi ed ai sensi degli articoli 17, comma 6; 23, comma 1; 24, comma 1; 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, trovano diretta applicazione anche in Sardegna, salvi i necessari adattamenti da emanarsi con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Capo II
Servizio regionale di riscossione dei tributi
Art. 3
Istituzione del servizio regionale di riscossione dei tributi
1. È istituito, nell’ambito della Direzione regionale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il servizio regionale di riscossione dei tributi.
2. Nell’ambito della Direzione regionale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono altresì istituiti un ufficio statistico, un centro elaborazione dati ed un ufficio ispettivo, nonché, ai fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, una commissione consultiva con la relativa segreteria tecnica.
Art. 4
Compiti del servizio regionale di riscossione dei tributi
1. La Direzione regionale
dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, provvede per ambiti territoriali determinati ai sensi della presente
legge, con affidamento in concessione amministrativa ai soggetti di cui
all’articolo 20, alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici. In particolare cura:
a) l’esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato, della
Regione o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657
(Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di
riscossione dei tributi), venivano riscossi tramite esattorie;
b) la riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base
alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega
alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché la
riscossione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, che erano
effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando,
in alternativa, detti sistemi di versamento;
c) la riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di
titolo esecutivo, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro,
delle imposte ipotecarie e catastali, dell’imposta sulle successioni e
donazioni, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, delle
imposte di fabbricazione, delle accise, delle imposte erariali di consumo e dei
diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative,
nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e
penalità;
d) la riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di
disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa
per l’occupazione sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse,
delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;
e) la riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, della Regione e dei relativi accessori;
f) la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei
contributi di spettanza degli enti locali;
g) la riscossione di ogni altra entrata per la quale sia prevista l’esazione a
mezzo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999, e
successive modifiche.
2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge n. 657 del 1986, attribuivano la riscossione dei tributi, penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.
3. Con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, la Direzione generale dell’Assessorato può essere incaricata di curare la riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, in attuazione di speciali disposizioni di legge.
4. Nell’ambito delle competenze previste nei commi 1, 2 e 3, la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura l’istruttoria dei provvedimenti di affidamento o revoca delle concessioni, nonché l’istruttoria dei provvedimenti di sospensione cautelare, di decadenza dei concessionari e di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l’attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e la gestione esattoriale alla data di concessione delle gestioni medesime.
Art. 5
Commissione consultiva
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alla nomina, nell’ambito della Direzione regionale, della commissione consultiva di cui all’ articolo 3.
2. La commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienza delle finanze, da un esperto in diritto finanziario o diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.
4. Il presidente, nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall’incarico nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
5. La commissione esprime pareri in
materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e
all’attività degli intermediari della riscossione;
e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi
generali.
6. La commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.
7. Nei provvedimenti adottati dall’Assessore, sentita la commissione, è fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.
8. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.
9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.
10. La commissione è convocata dal presidente. L’avviso di convocazione, con l’elenco dei temi da trattare, è comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all’ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l’ufficio di segreteria.
11. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
12. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall’incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.
13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.
14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell’impegno richiesto.
Art. 6
Segreteria tecnica
1. La commissione consultiva si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla segreteria tecnica è preposto un funzionario in servizio presso la Direzione generale dell’Assessorato regionale programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con qualifica di dirigente superiore.
2. La segreteria tecnica provvede
all’istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in
particolare:
a) la convocazione della commissione;
b) la raccolta, l’analisi e l’istruzione del materiale documentale per lo
svolgimento dell’attività della commissione;
c) i rapporti della commissione con gli enti, gli organi e gli uffici
interessati alle procedure della riscossione.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Art. 7
Ufficio statistico
1. Per i fini del servizio regionale
di riscossione dei tributi, la Direzione regionale dell’Assessorato regionale
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, avvalendosi
dell’ufficio statistico:
a) provvede all’acquisizione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari
delle gestioni in concessione amministrativa e studia ogni altro fenomeno
interessante lo svolgimento del servizio di riscossione.
b) cura, altresì, anche a richiesta della commissione consultiva, l’elaborazione
statistica dei dati relativi avvalendosi dell’ufficio statistico e del centro
elaborazione dati.
Art. 8
Centro elaborazione dati
1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si avvale del centro elaborazione dati per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, alla gestione dei servizi affidati in concessione, nonché agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa.
2. A tali fini la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alla realizzazione di una rete di collegamenti informativi con concessionari del servizio di riscossione, con gli uffici della Direzione regionale delle entrate e le Ragionerie provinciali dello Stato, nonché con i competenti uffici regionali.
3. Mediante il centro elaborazione dati la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può, altresì, provvedere alla informatizzazione degli altri servizi di sua competenza, ivi compresi quelli affidati in concessione.
4. Nelle more della realizzazione del centro di cui al comma 1, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può stipulare convenzioni con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione ovvero con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657), di cui agli articoli 42 e seguenti.
Art. 9
Ufficio ispettivo
1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, tramite l’ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, alla vigilanza sulla regolarità della gestione e dei versamenti dei concessionari e degli altri agenti della riscossione. Effettua, anche su proposta del responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate competente, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché verifiche straordinarie sull’andamento della gestione e dei servizi della riscossione ed ogni altra indagine disposta dall’Assessore.
Capo III
Organizzazione del servizio di riscossione
Art. 10
Ambiti territoriali della riscossione
1. Il servizio regionale di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all’articolo 4 è affidato, per singoli ambiti territoriali, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all’articolo 19, ai quali è attribuita la qualità di agenti di riscossione.
2. La determinazione e la modifica degli ambiti territoriali e dei relativi sportelli di riscossione sono effettuate con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la Giunta regionale, su proposta della commissione consultiva di cui all’articolo 5, secondo i criteri dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
3. Per gli ambiti territoriali comprendenti più province, ai fini dei rapporti con i concessionari, restano ferme le competenze dei singoli uffici delle amministrazioni interessate.
4. I provvedimenti di modificazione degli ambiti territoriali sono comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale e pubblicati nel BURAS entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.
5. Per ciascun ambito territoriale, la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, per i versamenti diretti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), all’apertura di un conto corrente vincolato a favore della Regione per l’ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall’articolo 22, comma 3, lettera a).
Art. 11
Affidamento del servizio e requisiti di idoneità
1. Entro il 31 maggio dell’ultimo
anno di durata della concessione, la Direzione generale dell’Assessorato
regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura
la pubblicazione, nel BURAS del decreto dell’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, contenente l’elenco
degli ambiti territoriali da affidare in concessione nonché, per ciascuno di
essi:
a) la misura della commissione e dei compensi e dei relativi importi minimi e
massimi per operazione;
b) il rimborso spese per atti esecutivi;
c) gli interessi semestrali di mora a carico dei contribuenti per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo;
d) la misura della cauzione;
e) l’organizzazione tecnica ritenuta essenziale per la corretta gestione della
concessione, con espressa indicazione del numero e della dislocazione degli
sportelli nell’ambito territoriale, della durata della loro apertura nonché dei
sistemi informativi atti a soddisfare anche le esigenze dell’Amministrazione
finanziaria regionale;
f) le modalità di presentazione delle domande di conferimento;
g) il termine entro cui le domande devono pervenire alla Direzione generale
dell’Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.
2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.
3. Il servizio di riscossione è affidato ai soggetti indicati all’articolo 19, lettera a), che ne facciano domanda e che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni, nazionali o regionali, sempre che i loro amministratori non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’ articolo 20.
4. L’affidamento del servizio di riscossione è effettuato per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all’articolo 5, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nel quale è fissato altresì il termine entro cui, a pena di decadenza, il concessionario stipula apposita convenzione con la Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e presta la cauzione di cui all’articolo 27 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 12
Pluralità di domande
1. Se per lo stesso ambito territoriale sono presentate più domande, il conferimento è effettuato al soggetto che risulti più idoneo all’espletamento del servizio e che offra maggiori garanzie in ordine agli elementi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 13
Vigilanza sui concessionari
1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che la esercita con le modalità ed ai sensi dell’articolo 9.
2. Con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, sono impartite istruzioni per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, tenuto conto delle analoghe direttive diramate in materia dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 14
Controlli sulla cauzione
1. La Direzione generale dell’Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio accerta qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione, nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.
2. Le iscrizioni ipotecarie concernenti i beni oggetto della cauzione sono rinnovate di ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino alla data di comunicazione allo stesso del decreto di svincolo della cauzione.
Capo IV
Estinzione della concessione
Art. 15
Recesso dalla concessione
1. Il concessionario, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto revisionale biennale dei compensi di cui all’articolo 22, comma 5, ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.
2. La dichiarazione di recesso dalla concessione è notificata, nei modi previsti dal Codice di procedura civile, alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed alla Direzione regionale delle entrate competente.
3. Al concessionario recedente si applicano le norme contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 16
Notifica dei provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione
1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione sono notificati al concessionario, a cura della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nei modi previsti dal Codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla relativa adozione.
2. Copia del provvedimento di revoca o di decadenza è contestualmente trasmessa, a cura della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Direzione regionale delle entrate competente.
3. Avverso i provvedimenti di revoca o di decadenza è ammessa opposizione all’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. L’Assessore decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. Trascorsi comunque centoventi giorni dalla relativa proposizione senza che al concessionario sia pervenuta alcuna comunicazione, l’opposizione si intende respinta.
Capo V
Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione
Art. 17
Nomina e durata dell’incarico
1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 19 che ne facciano domanda.
2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui, che abbia l’organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento dei servizi di riscossione.
3. L’incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento.
4. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Capo VI
Rinnovo della concessione
Art. 18
Rinnovo della concessione
1. Entro il mese di febbraio dell’ultimo anno del periodo di gestione il concessionario può richiedere, con istanza notificata nei modi previsti dal Codice di procedura civile, alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il rinnovo della concessione.
2. Se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione di cui all’articolo 5, accertato che sussistono i requisiti di legge e valutati il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può, con proprio decreto, rinnovare la concessione entro il 30 aprile, fissando il termine per la stipula della convenzione prevista dall’articolo 11, comma 4.
3. Il rinnovo è comunque escluso se l’ambito territoriale oggetto della concessione è stato modificato ai sensi dell’articolo 10.
4. In tutti casi di mancato rinnovo, si provvede ai sensi degli articoli 11 e 12.
Titolo II
Rapporto di concessione
Capo I
Agenti della riscossione
Art. 19
Soggetti della concessione
1. La Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio organizza il servizio regionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. Tale concessione può essere conferita a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno euro 2.582.284,49, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. Il trasferimento di azioni a soggetti diversi è causa di revoca della concessione.
2. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura l’acquisizione delle notizie e delle informative relative ai partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1, e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, concessionarie del servizio di riscossione in Sardegna affinché posseggano, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o comunque i requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993, così come previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 20
Incompatibilità
1. Salve le ipotesi previste
dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive
modifiche, non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci
delle società di cui all’articolo 19, comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di
controllo regionali, provinciali e comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
d) i componenti dell’organo di revisione economica e finanziaria degli enti che
riscuotono mediante ruolo.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
3. Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione di cui all’articolo 5, provvede, con proprio decreto, alla sospensione cautelare ed alla revoca della concessione.
Capo II
Obblighi e diritti del concessionario
Art. 21
Obbligo di informazione
1. Il concessionario fornisce le informazioni e trasmette gli atti di cui all’articolo 36 del decreto del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed agli organi interessati dell’amministrazione statale, con le modalità e nei termini previsti o determinati ai sensi della norma sopra citata.
2. Il concessionario, altresì, fornisce alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che ne faccia richiesta, ogni ulteriore informazione o atto.
3. Le rilevazioni previste dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, possono essere altresì disposte dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio nei confronti dei concessionari operanti in Sardegna.
Art. 22
Remunerazione del servizio
1. La misura dei compensi spettanti al concessionario è determinata, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 5, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, pubblicato nel BURAS.
2. Il parere di cui al comma 1:
a) elenca tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione delle misure
dei compensi;
b) indica in modo specifico l’incidenza di ciascun elemento di valutazione sul
risultato finale;
c) consente il confronto tra l’incidenza di cui alla lettera b) e l’incidenza
riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione della
misura dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
3. L’attività degli agenti della
riscossione è remunerata con un aggio, pari al 3 per cento delle somme iscritte
a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura dell’1,50 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal
caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
4. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 possono essere rideterminate con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da pubblicare nel BURAS, nel limite di 0,5 punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
5. L’aggio di cui al comma 3 è a
carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui al comma 1, e comunque non
superiore all’1,5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale
caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
6. Nel caso previsto dall’articolo
32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), l’aggio di cui ai commi 3 e
4 è a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
7. L’agente della riscossione trattiene l’aggio all’atto del riversamento all’ente impositore delle somme riscosse.
8. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, pubblicato nel BURAS.
9. All’agente della riscossione
spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di
una tabella approvata con decreto dell’Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, con il quale sono altresì stabilite
le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo è annullato per effetto di provvedimenti di
sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, negli altri casi.
10. Il rimborso delle spese di cui al comma 9, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l’agente della riscossione a restituire all’ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L’importo dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
11. In caso di delega di riscossione i compensi, corrisposti dall’ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
12. In caso di emanazione di un provvedimento dell’ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all’agente della riscossione spetta un compenso per l’attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 8. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l’aggio di cui ai commi 3 e 4.
13. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale importo può essere aggiornato con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Nei casi di cui al comma 9, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.
Art. 23
Dilazione dei versamenti
1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e di rateizzazione o dilazione del pagamento dei tributi sono adottati dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il quale può delegare, il responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate competente, anche per quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46 (Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli artt. 19 e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, ed all’art. 58 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858).
2. I provvedimenti di cui al comma 1 operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario il quale, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, è esonerato dall’obbligo di effettuare il relativo versamento alle scadenze stabilite.
3. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, il responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate provvede a concedere, con proprio decreto, dilazioni di pari importo a valere sul versamento della prima scadenza utile di rata. In caso d’incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti. L’importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dal responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate.
4. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazioni del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l’obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca.
5. Qualora, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione di singole partite erariali iscritte nei ruoli con l’obbligo del non riscosso per riscosso sia particolarmente difficile, ovvero sia gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ove l’importo complessivo di dette partite non sia inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ruoli erariali affidati in riscossione con l’obbligo del non riscosso per riscosso nell’anno precedente, con decreto da pubblicarsi per estratto nel BURAS, può concedere dilazioni per il versamento di tributi relativi a singole partite iscritte a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La concessione delle predette dilazioni può essere delegata dall’Assessore al responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.
6. La percentuale d’incidenza sul carico dei ruoli posti in riscossione nell’anno precedente non si applica alla concessione delle dilazioni nei confronti dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, e dell’articolo 18 della presente legge.
7. Le dilazioni di cui al comma 5 non trovano comunque imputazione sul versamento delle somme riscosse mediante versamenti diretti. In caso d’incapienza sul carico di rata, dette dilazioni possono essere imputate ai versamenti relativi alle successive rate.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alla sospensione della riscossione ed alla rateizzazione delle imposte indirette previste dalle singole leggi istitutive del tributo, con facoltà di delega agli uffici finanziari competenti per territorio.
9. Ai tributi di cui al comma 8 si applicano anche le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge n. 46 del 1980. Nelle ipotesi previste dalle norme citate, l’adozione dei relativi provvedimenti può essere delegata dall’Assessore al responsabile dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.
Titolo III
Rimborsi, discarico delle quote inesigibili e reiscrizione nei ruoli
Capo I
Procedimento
Art. 24
Rimborsi
1. Per i rimborsi dovuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede all’emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei responsabili dell’ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, i rimborsi di cui al comma 1 sono dovuti al concessionario decaduto o revocato che ha anticipato le relative somme, sempre che non abbia debiti nei confronti della Regione.
Art. 25
Discarico per inesigibilità
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Costituiscono causa di perdita del
diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di
pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n. 46 del 1999, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel
ruolo;
b) la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con
cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote
comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo;
tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto
dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del
ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1; tale
comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non
imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione
mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo dell’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a meno che i beni
pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo,
nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi
del comma 4;
e) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni
esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio ai sensi del comma 4;
f) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al
concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di
perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività
di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva,
salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità
non hanno influito sull’esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell’ufficio di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l’ufficio competente si avvale anche del potere di cui all’articolo 32, primo comma, punto 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 51, secondo comma, punto 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.
Art. 26
Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli
1. Il competente ufficio dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per le entrate di sua competenza, ovvero l’ufficio indicato dall’ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell’attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell’articolo 25, comma 2, lettere a), d), e) ed f), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.
3. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 25, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. In caso di diniego del discarico, il concessionario versa all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7-ter del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, se rimborsate dall’ente creditore.
5. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell’importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.
6. Per le entrate tributarie della Regione l’ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.
7. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.
Titolo IV
Sanzioni
Capo I
Sanzioni
Art. 27
Dati ed informazioni
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, i dati e le informazioni ivi previste, previa autorizzazione della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere altresì forniti alle amministrazioni regionali interessate.
Art. 28
Principio di legalità ed altri princìpi generali in tema di sanzioni
1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i princìpi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli articoli 47 e 50.
2. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Art. 29
Omissione dei riversamenti agli enti creditori
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, versa all’ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.
Art. 30
Ritardo nell’esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite
1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all’articolo 26, comma 1 bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.
Art. 31
Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al
concessionario delegante
1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 32
Atti compiuti da personale non autorizzato
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. L’ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51 per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Art. 33
Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. Se l’ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, all’ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di euro 258 per ogni violazione.
2. Se l’ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all’ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di euro 51 per ogni violazione.
Art. 34
Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione
1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Art. 35
Mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di
riscossione spontanea a mezzo ruolo
1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 1999, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di euro 516 per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.
Art. 36
Altre violazioni
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, anche se contenuti in circolari.
Art. 37
Procedura di irrogazione delle sanzioni
1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito l’ufficio competente regionale individuato in via generale con provvedimento del direttore generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio regionale, notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, delle altre somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso alla Regione e sono versate alla tesoreria della Regione.
Art. 38
Esecuzione delle sanzioni
1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell’articolo 37, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, costituisce titolo per procedere all’espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 39
Prescrizione delle violazioni
1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.
Titolo V
Disposizioni transitorie
Capo I
Disposizioni transitorie
Art. 40
Durata della prima concessione
1. Per il primo periodo di gestione la concessione scade il 31 dicembre 2013.
Art. 41
Disciplina della concessione
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, la concessione relativa al primo periodo di gestione è disciplinata dalle disposizioni generali dettate dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.
Art. 42
Numero degli ambiti territoriali e degli sportelli
1. Per il primo periodo di gestione
di cui all’articolo 40, gli ambiti territoriali sono determinati in numero di
otto, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei
relativi sportelli è così stabilito:
Cagliari 18;
Carbonia-Iglesias 4;
Nuoro 5;
Olbia -Tempio 5;
Oristano 5;
Medio Campidano 3;
Sassari 11;
Ogliastra 2.
Art. 43
Conferimento del servizio per il primo periodo
1. Per il primo periodo di gestione del servizio, la concessione è conferita, per ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell’articolo 42, ad uno dei soggetti di cui all’articolo 19, aventi i requisiti indicati nell’articolo 11.
2. Si applicano gli articoli 11 e 12.
3. Il decreto di cui all’articolo 11, comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 44
Commissione e compensi
1. Le misure della commissione e dei compensi sono determinate ai sensi dell’articolo 22.
Art. 45
Recesso dalla concessione nel primo periodo di gestione
1. Le misure della commissione e dei compensi, determinate ai sensi dell’articolo 22, sono comunicate al concessionario il quale, se non intende accettare le nuove misure, ha facoltà di recedere a norma dell’articolo 15.
2. Si applica la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 23.
Art. 46
Rinnovo dopo il primo periodo di gestione
1. Allo scadere del primo periodo di gestione di cui all’articolo 40, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19.
Titolo VI
Servizio di informatizzazione dei ruoli
Capo I
Servizio di informatizzazione dei ruoli
Art. 47
Affidamento del servizio
1. La formazione, con sistemi informatici, dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche, concernenti la riscossione in Sardegna delle entrate disciplinate dalla presente legge, nonché le altre attività ivi previste, per il territorio della Regione, sono affidate, in concessione amministrativa, al consorzio indicato nel citato articolo, che le effettua attraverso i propri centri di elaborazione dati.
2. Il consorzio provvede, inoltre, alla compilazione di statistiche, nonché ad altri lavori relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, allo stesso richiesti dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. All’affidamento del servizio ed all’approvazione della relativa convenzione, provvede con proprio decreto l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni possono avere durata decennale. Alle singole scadenze l’Amministrazione regionale ha facoltà di determinare compiti ed attività, concernenti la riscossione dei tributi, da affidare al consorzio.
Art. 48
Vigilanza regionale
1. La Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio esercita la vigilanza sull’attività del consorzio, concernente la gestione dei servizi affidati in concessione ai sensi della presente legge.
Art. 49
Compensi per i servizi resi alla Regione
1. Per l’esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati, diversi da quelli di cui all’articolo 47, comma 2, richiesti dalla Regione o dagli altri enti pubblici regionali autorizzati, qualora gli stessi lavori siano connessi e contemporanei alla formazione delle iscrizioni a ruolo, degli elenchi e degli altri documenti in formato elettronico, è dovuto al consorzio un corrispettivo, che è determinato dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su parere della commissione consultiva di cui all’articolo 5, sentito il consorzio medesimo.
2. Con le modalità di cui al comma 1 è, altresì, determinato il compenso dovuto al consorzio per gli altri lavori richiesti dall’Amministrazione regionale.
Art. 50
Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di
riscossione
1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può, per il relativo recupero, autorizzare la compilazione di iscrizioni a ruolo straordinari, da darsi in carico per le riscossioni ad uno dei concessionari operanti in ambiti territoriali contigui o viciniori.
2. Si applica il comma 2 dell’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.
Art. 51
Controversie tra enti impositori e consorzio
1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, concernenti il servizio affidato in concessione ai sensi dell’articolo 47, è devoluta all’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 52
Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.
Titolo VII
Amministrazione finanziaria regionale
Capo I
Amministrazione finanziaria regionale
Art. 53
Competenze della Direzione generale dell’Assessorato regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
1. La Direzione generale
dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio svolge la propria attività nelle seguenti materie:
a) affari connessi all’applicazione delle norme di attuazione in materia
finanziaria;
b) imposte dirette; imposte indirette; dogane ed imposte sui consumi, accise;
tasse; entrate in genere; entrate accessorie; interessi, soprattasse, sanzioni
pecuniarie amministrative e penali; proventi, contributi, concorsi e rimborsi;
contenzioso amministrativo;
c) distribuzione primaria dei valori bollati; prelievo di fondi della
riscossione presso uffici finanziari;
d) agevolazioni fiscali; servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo
agevolato;
e) redditi patrimoniali; determinazione dei canoni di concessione e delle
indennità di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo e di altri beni
demaniali della Regione;
f) servizio centrale di riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di
enti pubblici;
g) informatizzazione dei ruoli e rapporti con il consorzio nazionale
obbligatorio fra i concessionari del servizio riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche;
h) vigilanza sulle entrate proprie della Regione; analisi dell’andamento delle
entrate regionali; vigilanza sulla regolarità della gestione dei servizi di
riscossione e sui concessionari; controlli e verifiche; statistica economica e
finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati;
i) vigilanza sulla riscossione delle entrate degli enti impositori diversi che
si avvalgono del servizio regionale di riscossione; acquisizione dei dati
relativi;
j) finanza locale: attività tributaria degli enti locali; assegnazione di quote
di tributi; rimborso di oneri per servizi regionali e statali;
k) credito e risparmio; affari relativi alla applicazione delle norme di
attuazione in materia di credito e risparmio; credito agevolato e vigilanza
relativa; rapporti con il Comitato regionale per il credito ed il risparmio ed
esecuzione delle relative deliberazioni; analisi delle strutture creditizie e
della bancabilità del territorio; anagrafe delle aziende di credito; raccolta ed
elaborazione dati; statistica;
l) servizi ispettivi;
m) segreteria tecnica della commissione consultiva di cui all’articolo 6.
2. La Direzione regionale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, altresì, tramite il centro elaborazione dati di cui all’articolo 8, salve le necessarie intese con le amministrazioni interessate, ai collegamenti con il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato e con i servizi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, predispone una rete di collegamento per gli uffici della Direzione regionale delle entrate della Sardegna, gli uffici competenti regionali, i concessionari dei servizi di riscossione sui quali esercita la vigilanza, e con il consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.
3. La Direzione regionale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può proporre l’affidamento a società, enti o istituti specializzati nella predisposizione dei programmi occorrenti per il funzionamento del centro elaborazione dati.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Capo I
Disposizioni finali
Art. 54
Riferimenti legislativi
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che fanno riferimento agli esattori, si intendono riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui alla presente legge.
Art. 55
Concessione di agevolazioni fiscali
1. Le agevolazioni fiscali in materia di imposizione sul reddito, previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), e successive modifiche, dall’articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, sono concesse nell’ambito del territorio della Regione, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa istanza documentata del soggetto interessato.
2. Per gli occorrenti accertamenti tecnici l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si avvale degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.
3. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al comma 1 mediante apposita dichiarazione resa in seno alla denuncia annuale dei redditi, allegando alla stessa la certificazione rilasciata dall’Amministrazione regionale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.
4. L’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere delegata dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.
Art. 56
Abrogazione di norme
1. Con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.