CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 12/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO – ORRÙ – TRUZZU – CARTA
il 21 settembre 2017
Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale
per la Sardegna)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la Regione ha dettato disposizioni riguardo al sistema elettorale regionale prevedendo all’articolo 4, comma 4, che in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e all’articolo 13, comma 2, lettera b), in riferimento alla ripartizione dei seggi e premi di maggioranza, che si assegni alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegato al presidente proclamato eletto, il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se quest’ultimo ha ottenuto una percentuale di voti compresa fra il 25 per cento e il 40 per cento.
L’articolo 4, comma 4, di tale legge elettorale stabilisce dei criteri che non promuovono a sufficienza le pari opportunità tra uomini e donne, rendendosi, quindi, necessario stabilire regole elettorali che consentano una più inclusiva partecipazione del genere femminile in politica al fine di garantire una rappresentanza che migliori la parità di genere anche in conformità all’articolo 16 dello Statuto speciale della Sardegna.
La pari dignità sociale dei cittadini è prevista, inoltre, dall’articolo 3 della Carta costituzionale e deve trovare una sua concreta attuazione nella realizzazione di regole volte a favorire la parità di rappresentanza di entrambi i sessi nelle istituzioni politiche, rimuovendo gli ostacoli che limitano tale obiettivo di uguaglianza e libertà.
La maggiore presenza del genere femminile nelle istituzioni, poi, non potrà che arricchire le stesse della sensibilità, del senso della famiglia e della intelligenza sociale universalmente riconosciuta alle donne.
All’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria, si pone il problema della corretta attuazione del principio della democrazia rappresentativa, in riferimento al premio di maggioranza, in quanto come stabilito dalla legge viene attribuito alla coalizione vincente ” il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti tra il 25 e il 40 per cento”, trasformando, pertanto, un consenso elettorale limitato in una maggioranza politica governante il Consiglio regionale divenendo, tale organo istituzionale, l’ espressione di un ridotto corpo elettorale pari al 25 per cento dei voti validi che potrebbe rappresentare addirittura poco più del 15 per cento del corpo elettorale.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è pronunciata in materia elettorale con particolare riguardo al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica sancendone la parziale illegittimità e salvando alcuni aspetti, tra i quali il premio di maggioranza attribuito alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti, ritenendo che tale soglia “non è irragionevole” ma “promuove” il premio che punta a “bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività”.
Ritenuto che l’obiettivo primario della legge elettorale sia quello di consentire la formazione di maggioranze che assicurino l’effettiva rappresentatività, requisito indefettibile di costituzionalità anche alla luce dei principi dettati dalla Carta costituzionale che all’articolo 1, comma 2, sancisce: ” La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, in base al principio su cui si basa il governo democratico.
Considerato, inoltre, che gli elettori devono vedere tradotte le loro “legittime aspettative” e, conseguentemente, il principio di rappresentatività, che si concretizza in un premio da conferire con modalità “ragionevoli” e “proporzionate”.
Ritenuto che, alla luce di quanto dichiarato dalla Consulta riguardo alla legge nazionale, la percentuale di voti compresa fra il 25 e il 40 per cento che attribuisce al presidente proclamato eletto il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria regionale n. 1 del 2013, leda il principio di rappresentatività non garantendo l’equilibrio tra governabilità e rappresentanza.
Valutato pertanto che occorre assicurare un’adeguata rappresentanza democratica in seno al Consiglio regionale che tenga conto di una più ampia platea elettorale, altrimenti esclusa.
Visto, inoltre, che tali considerazioni devono tenere conto anche della progressiva disaffezione alla partecipazione al voto del corpo elettorale che registra punte sempre più elevate di astensionismo.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica articolo 4, comma 4,
della legge statutaria regionale n. 1 del 2013
1. All’articolo 4, comma 4, della legge statutaria regionale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) le parole “In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all’unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale” sono sostituite dalle seguenti “In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, il genere femminile non può essere rappresentato in misura inferiore al 50 per cento dei candidati”.
Art. 2
Modifica all’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria regionale
n. 1 del 2013
1. All’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria regionale n. 1 del 2013, le parole: “il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 e il 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 33 e il 40 per cento”.