CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 5/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
CONGIU – BUSIA – CHERCHI Augusto – DESINI – MANCA Pier Mario – UNALI
il 6 aprile 2016
Modifiche della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di modifica alla legge statutaria si propone l’obiettivo di valorizzare il principio della parità di genere nella composizione delle liste elettorali, oggi insufficientemente disciplinato dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2013, foriero di possibili discriminazioni, e di renderlo applicabile in tutte le circoscrizioni elettorali.
Stando, infatti, al tenore dell’articolo 4, comma 4, nella sua formulazione testuale vigente nelle circoscrizioni elettorali in cui è possibile la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a tre, risulterebbe compromesso il principio di equilibrio di genere contemplato proprio dall’articolo 4 citato.
Detta norma, infatti, nel prevedere che “ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati”, costruisce un modello attorno ad un numero di candidati pari a tre.
Affinché sia, quindi, possibile il calcolo dei “due terzi” dei candidati, il loro numero deve essere almeno pari o superiore a tre.
Quid juris nelle circoscrizioni elettorali in cui le liste possono essere composte da due candidati?
In assenza di una disciplina specifica, potrebbero determinarsi presenze in lista di candidati entrambi di solo sesso maschile o anche di solo sesso femminile, con una frustrazione del principio di equilibrio di genere che verrebbe, di fatto, derubricato ad una mera enunciazione di principio.
Sulla scorta dei canoni interpretativi usualmente utilizzati non è possibile pensare ad un approdo interpretativo diverso da quello espressamente voluto dal legislatore.
Così come non è revocabile in dubbio che parimenti il legislatore non abbia minimamente inteso penalizzare l’istituto con una irragionevole compromissione dell’equilibrio di genere in presenza di due soli candidati, dal momento che la ratio legis è evidentemente sottesa e ispirata alla creazione di un meccanismo di garanzia partecipativa per entrambi i generi, valido per tutti i territori.
L’odierna novella integratrice del disposto in epigrafe consente di riaffermare la validità dell’istituto ed evitare possibili discriminazioni di genere.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Liste circoscrizionali)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di lista circoscrizionale con due soli candidati, devono essere rappresentati entrambi i generi, a pena di inammissibilità.”.