Mozione n. 69

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 69

MULA – LANCIONI – MAIELI – SATTA Giovanni – SCHIRRU – USAI in materia di attivazione di punti e zone franche nel territorio della Regione.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che lo Statuto sardo (Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948) prevede:
– all’articolo 10 che la Regione, “al fine di favorire lo sviluppo economico dell’isola, possa disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le imprese.”
– all’articolo 12 che “il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi”;
– l’articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 1998 dispone: “In attuazione dell’articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili”; “La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività” viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; “In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari é quella di cui all’allegato dell’atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell’accordo di programma dell’8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti”;

VISTI:
– l’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2008, che dispone: “La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria a:
a) rideterminare, attraverso la riduzione o l’ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l’ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
d) promuovere l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli l e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l’istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l’istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l’istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all’articolo 3.”;
– l’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2013 che prevede: “1. Al fine di dare piena operatività alle zone franche della Sardegna istituite ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l’istituzione di zone franche), la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta apposita deliberazione contenente la proposta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 (Ulteriori disposizioni per l’operatività della zona franca di Cagliari), che preveda la trasformazione della società di gestione denominata “Cagliari Free Zone” in “Sardegna Free Zone” e avente la finalità di porre in capo a quest’ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001. Nei termini previsti, la Presidenza della Regione raccoglie e, qualora non ancora perfezionata, definisce la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della Sardegna.
2. La società “Sardegna Free Zone” dispone di un capitale sociale cosi ripartito: il 33 per cento fra i comuni interessati, il 33 per cento fra le autorità di gestione dei porti e il restante 34 per cento detenuto dalla Regione autonoma della Sardegna.
3. Entro i successivi sessanta giorni dall’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica, la Regione determina, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, gli indirizzi generali per l’attività del soggetto gestore delle zone franche di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i prefetti delle province sarde interessate.”;

PRESO ATTO che:
– ad oggi si è data parziale applicazione al decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, con il quale si dispone l’istituzione delle zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti e aree industriali ad essi funzionalmente collegati e collegabili;
– il decreto legislativo costitutivo prevede che, per definire la delimitazione territoriale e l’operatività delle zone franche si deve intervenire, su proposta della Regione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
– ad oggi risulta che sia stato adottato il decreto per la zona franca di Cagliari (7 giugno 2001) con il quale sono autorizzati sei ettari e quello per la zona franca di Portovesme (16 maggio 2019) con il quale sono stati autorizzati sette ettari, una zona perimetrata assolutamente insignificante. E’ del tutto evidente, pertanto, che le previsioni sulle norme di attuazione dello Statuto in materia di zona franca ad oggi risultino largamente disattese;
– il Consiglio regionale e per esso la Prima Commissione permanente, con risoluzione adottata in data 12 ottobre 2011, ha impegnato la Giunta regionale a formulare al Governo una proposta di delimitazione delle zone franche della Sardegna, suggerendo l’opportunità di ricomprendervi anche le zone industriali fino ad una distanza di 120 chilometri dai porti stessi;
– la stessa risoluzione, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e del titolo III dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna, ha previsto che venga accordata alla Regione la potestà di stabilire aliquote ed esenzioni sui tributi erariali generati in Sardegna e il cui importo sia di sua spettanza;
– nella risoluzione 31 ottobre 2012 della Prima Commissione si è suggerito di richiedere allo Stato misure di compensazione degli svantaggi legati all’insularità volti a consentire nel tempo un superamento di tali oggettivi svantaggi, con misure da notificare e possibilmente concordare con la Commissione europea;

CONSIDERATO che la materia è stata fatta oggetto di numerose proposte di legge, anche nazionali, e di altrettante numerose interrogazioni da parte di consiglieri appartenenti a diversi partiti;

RILEVATO che:
– l’attuale quadro giuridico normativa comunitario è prevalente rispetto alla normativa degli stati membri e di conseguenza il mutato contesto legislativo di riferimento ha modificato i precedenti regolamenti;
– il nuovo Codice doganale dell’Unione approvato con regolamento (UE) n. 952/2013 dal Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, (circolare del 19 aprile 2016 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Disposizioni e istruzioni procedurali) prevede, all’articolo 243, un solo tipo di zona franca, quella interclusa, in cui il perimetro ed i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale;

CONSIDERATO, inoltre, che:
– il decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, all’articolo 4 disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove nelle aree che ricadono al loro interno;
– la Giunta regionale con la deliberazione n. 57/17 del 21 novembre 2018 ha approvato il piano strategico finalizzato all’istituzione della ZES Sardegna e pertanto si rende necessario valutare la possibile integrazione con le zone franche doganali;

PRESO ATTO che il nuovo quadro normativo rende necessario individuare un unico soggetto che metta a sistema tutti gli strumenti necessari per l’attuazione e operatività delle zone franche,

impegna il Presidente della Regione

1) a procedere, per quanto rientri nei poteri della Regione al fine di giungere nei tempi più brevi possibili a dare pratica attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 1998 e dall’articolo 12 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, con particolare attenzione all’opportunità di collegamento tra i porti e le aree industriali interne;
2) a trattare con il Governo affinché l’iter di approvazione di piani o procedimenti già trasmessi dalla precedente Giunta regionale siano condivisi e coerenti con gli attuali obiettivi di governo regionale;
3) a istituire presso la Presidenza della Regione un ufficio speciale al quale conferire la responsabilità di programmazione e coordinamento delle azioni necessari per l’istituzione delle zone franche, informando, periodicamente, il Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi.

Cagliari, 19 settembre 2019

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