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Legge regionale 21 giugno 2019, n. 8 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2017 (Proroga di termini).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2019, N. 8

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2017 (Proroga di termini).


Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2017 (Proroga di termini)

  1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015)) è così sostituito:
    “1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015), è così sostituita:
    “a) al comma 1 dell’articolo 37 le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2019″.”.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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