Capo XIX
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
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Art. 126
Nomine in organi collegiali
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun Consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.
2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.
3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.
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