Data: 02/12/2006 – Aosta
Aosta, sabato 2 dicembre 2006 – Un documento che raccoglie la voce forte e condivisa delle Regioni e delle Province a Statuto Spe-ciale rispetto a quanto sta accadendo in Italia in materia di finanza e dei nuovi assetti delle Regioni a statuto ordinario. Questa la filo-sofia alla base della “Dichiarazione di Aosta”, il documento, che porta la firma dei capi degli esecutivi e dei Presidenti delle assemblee delle Regioni e delle Province autonome (per la Sardegna erano presenti Renato Soru e Giacomo Spissu), consegnato ai ver-tici delle Commissioni affari costituzionali del Parlamento riuniti a Palazzo regionale per un’audizione speciale dedicata ai temi delle Autonomie, in particolare in merito al rapporto tra le specialità re-gionali e le innovazioni emerse dal nuovo Titolo V, parte II della Costituzione.
Nel documento, redatto congiuntamente, le speciali sottolineano come le autonomie speciali hanno rappresentato per decenni l’unica esperienza di regionalismo in Italia, preparando il terreno alla gra-duale effettiva estensione di poteri anche alle altre Regioni, a lungo rimaste solo sulla carta. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome hanno intrapreso un’azione congiunta in materia di valo-rizzazione delle autonomie speciali. Per queste ragioni, le autono-mie speciali ritengono necessario che vi sia un pieno e definitivo re-cepimento del loro particolare status derivante da fattori storici, i-stituzionali, territoriali, culturali, linguistici che le pone su un piano diverso rispetto alle altre Regioni, con diversa strutturazione dei rapporti con lo Stato, che devono caratterizzarsi per individualità e bilateralità.
Le speciali ritengono poi necessario sottolineare come esse costitui-scano un sistema integrato e omogeneo con gli enti locali, e in tale ambito, potrebbero prevedersi da parte di ciascuna regione sistemi differenziati anche attinenti a enti intermedi quali le Province in ipo-tesi non a costituzione elettiva ma di nomina secondaria. Da ciò di-scende che in relazione alle autonomie locali che sostengono gli oneri della finanza locale, lo Stato si debba rapportare con l’intero sistema.
Inoltre, il particolare ordinamento finanziario delle speciali deve es-sere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro rico-nosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i territori, da ciò discende che agli oneri finanziari sostenuti autonomamente deve corrispondere la relativa autonomia decisionale, e la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano,delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico; che debba essere conferita piena autonomia fiscale alle speciali, in base a specifiche norme di attuazione statutaria, e che debbano essere emanate norme di attuazione statutaria che disci-plinino le forme di coordinamento tra il nuovo sistema di finanza pubblica complessiva e l’ordinamento finanziario delle autonomie speciali.