CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 46/A
MAIELI – MULA – LANCIONI – SATTA Giovanni – SCHIRRU – USAI sulla durata della stagione di pesca dell’aragosta e dell’astice nel mare territoriale della Sardegna.
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I sottoscritti,
premesso che:
– il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), nel disciplinare la pesca dei crostacei stabilisce, all’articolo 132, che la pesca dell’aragosta (Palinurus elephas – P. vulgaris) e dell’astice (Homarus gammarus – H. vulgarìs) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile;
– la Regione ha disciplinato la pesca dell’aragosta e dell’astice con il decreto n. 1916/DecA/46 del 29 agosto 2016 il quale, all’articolo 1, dispone testualmente che “nel mare territoriale della Sardegna la pesca dell’aragosta (Palinurus elephas), dell’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’astice (Homarus gammarus) e della granseola o granceola (Maja squinado) è vietata dal 1° settembre di ogni anno alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo”;
– con tale decreto che, peraltro, sul punto, riprende quanto già statuito dalle precedenti regolamentazioni regionali, si estende a sei mesi il periodo di divieto di pesca all’aragosta e all’astice, a fronte dei quattro mesi previsti dalla normativa nazionale;
– presumibilmente, tale scelta è dettata dalla volontà di ridurre l’intensità della pesca e, conseguentemente, di favorire il ripopolamento dell’aragosta;
– tuttavia, appare dubbio che tale risultato possa essere conseguito con un ampliamento del divieto di pesca limitato al solo mare territoriale della Sardegna e che, al contrario, sarebbe, nel caso, necessaria una disciplina uniforme applicata in tutte le acque territoriali nazionali e, se possibile, in tutto il mare Mediterraneo;
– la minor durata del periodo di pesca stabilita dalla regolamentazione regionale rispetto alla normativa nazionale sta creando un grave nocumento alle marinerie regionali le quali nel periodo 2010 – 2018 hanno potuto usufruire di una media di novanta giornate lavorative di pesca (da marzo ad agosto) a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
– l’estensione del periodo di pesca potrebbe dare un sollievo a molte piccole imprese di pesca regionali che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica;
– la differenza tra la disciplina nazionale e quella regionale ha creato delle gravi disparità tra le marinerie sarde e quelle delle altre regioni;
– a tutt’oggi non risulta dimostrato che la riduzione del periodo di pesca abbia portato ad un incremento degli stock di aragosta e di astice;
– la sostenibilità economica della piccola pesca professionale sarda dell’aragosta e dell’astice è ormai a rischio;
– anche nella stagione in corso le avverse condizioni atmosferiche hanno frequentemente impedito lo svolgimento della regolare attività di pesca,
chiedono di interpellare l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se non ritenga opportuno allineare la durata della stagione di pesca all’aragosta e all’astice nel mare territoriale della Sardegna a quanto previsto dalla normativa nazionale per un periodo sperimentale della durata di almeno tre anni, al fine di valutare i vantaggi e gli svantaggi di tipo ecologico ed economico scaturenti dalle due diverse discipline e dare sollievo a un settore tradizionale che svolge una tipologia di pesca altamente selettiva e che sta rischiando un forte ridimensionamento.
Cagliari, 1° agosto 2019