CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 106/A
(Pervenuta risposta scritta in data 27/01/2022)
COMANDINI, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione dei lavoratori in utilizzo.
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Il sottoscritto,
premesso che:
– il progetto dei lavoratori in utilizzo viene avviato nel 2010 con l’accordo quadro ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali vengono utilizzati in diversi enti pubblici, tra cui ASL e comuni;
– con lo scadere degli ammortizzatori sociali, nel 2014, (decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014) inizia, nello stesso ente in cui si è prestato l’utilizzo, un nuovo percorso, quello di “servizio civico”, dal 31 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015;
– nel 2015, con la legge regionale n. 5, articolo 29, comma 36, la titolarità del progetto passa in capo al comune di residenza, questo a discapito sia delle professionalità sanitarie come ad esempio operatori socio sanitari, psicologi, pedagogisti, audiometristi e tecnici di laboratorio che si ritrovano ad occuparsi del verde pubblico, sia dei lavoratori che avevano prestato l’utilizzo nei comuni che si ritrovano, dopo anni di esperienza professionale, a cambiare mansione;
– nel 2017, la legge regionale n. 22 del 2017, articolo 1, comma 7, dispone integrazioni al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, prevedendo che: “nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall’articolo 8, comma 10 bis, della L. 23.06.2014, n. 89”;
– nel 2018, la legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019), all’articolo 8, comma 45, ha stabilito che: “a valere sulle risorse stanziate nella missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC02.0892, i progetti di utilizzo di cui all’articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015 così come integrato dall’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017 e dall’articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati al 31 dicembre 2021 e prevedono l’impiego dei lavoratori per dodici mesi all’anno e almeno 30 ore settimanali. Possono essere attivati nuovi progetti esclusivamente a favore dei lavoratori già individuati sulla base delle suddette norme. Per le medesime finalità e per garantire la continuità lavorativa, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare anche le economie maturate in relazione ai progetti attuati nell’anno 2018 e negli anni precedenti”;
considerato che l’Assessorato ha comunicato agli enti pubblici interessati quanto previsto dalla normativa, prorogando la scadenza dei termini di presentazione delle istanze entro il 5 aprile 2019;
chiedono di interrogare l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per conoscere:
1) quanti enti pubblici hanno presentato istanza di finanziamento e reinserimento di lavoratori e quanti lavoratori verranno coinvolti per le annualità 2019 – 2020 – 2021;
2) l’importo delle economie derivanti dagli anni precedenti e come saranno impegnate tali risorse;
3) se i contratti sottoscritti tra gli enti pubblici attuatori e i lavoratori rispettano quanto sancito dalla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019), articolo 8, comma 45.
Cagliari, 30 luglio 2019