CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 166/A
(Pervenuta risposta scritta in data 27/03/2025)
TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – MELONI Corrado – MULA – RUBIU – USAI, con richiesta di risposta scritta, sull’applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25/18 del 17 luglio 2024.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– con deliberazione 17 luglio 2024, n. 25/18 (Indirizzi sulla corretta applicazione dell’articolo 28, comma 8, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), la Giunta regionale ha modificato gli indirizzi sulla corretta applicazione dell’articolo. 28, comma 8, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), relativi alla retribuzione dei direttori generali “interni” revocati a seguito di spoils system;
– in particolare sulla base dei nuovi indirizzi al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico non è più conservata l’originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, comunque non oltre i dodici mesi;
CONSIDERATO che:
– tale deliberazione è stata assunta in seguito alla richiesta di un parere all’Avvocatura dello Stato da parte dell’allora Segretario generale della Regione, che ha modificato la costante interpretazione avvenuta negli ultimi 26 anni dell’articolo. 28, comma 8, della legge regionale n. 31 del 1998;
– il parere fornito dall’Avvocatura dello Stato non appare essere chiaramente inequivocabile, ma lascia spazi ad alcuni legittimi dubbi fin dalla sua letterale formulazione, giacché recita che “Le ragioni di tutela alla base del riconoscimento dell’indennità per il caso di trasferimento del dirigente ad altro incarico per effetto di provvedimenti organizzativi (articolo 28, comma 8) non parrebbero ricorrere nel caso dello spoils system”;
APPURATO che:
– con la medesima deliberazione, in nome della nuova interpretazione e dei nuovi indirizzi, in palese contrasto con la costante applicazione della norma, si è dato mandato alla Direzione generale del personale e riforma della Regione di porre in essere le opportune attività di recupero delle somme percepite dai direttori generali nel corso degli anni;
– con deliberazione 17 luglio 2024, n. 25/19 la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge recante “Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4, dell’articolo 29, della legge regionale n. 31 del 1998”, poi diventato legge regionale 09 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998) che imponeva la medesima disciplina anche per i direttori generali esterni all’Amministrazione regionale;
VERIFICATO che:
– in seguito all’impugnazione da parte del Governo, il Consiglio regionale ha dovuto, con apposito provvedimento normativo, correggere le disposizioni previste dalla legge regionale n. 15 del 2024, prevedendo l’applicabilità della stessa solo per il prossimo futuro e non per il passato con l’approvazione della legge 18 dicembre 2024, n. 22 (Modifica all’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024, in materia di dirigenti esterni);
– si è sostanzialmente, pertanto, venuta a creare una discriminazione verso i direttori generali interni, per i quali la norma in questione continua a valere per il passato, con il proseguire dell’attività di recupero delle somme da parte della Direzione generale del personale e riforma della Regione;
– è giunta notizia che nel frattempo gli uffici della Direzione generale del personale e riforma della Regione e della Presidenza della Regione sono stati investiti da numerose diffide da parte degli interessati, che ben presto potrebbero tramutarsi in contenziosi e cause con grave nocumento per le casse della Regione,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) quante siano le diffide a oggi presentate e a quanto ammonti l’eventuale spesa per la Regione in caso di soccombenza in eventuali giudizi;
2) quali siano le azioni che si intendono intraprendere per evitare il verificarsi di questa assurda situazione discriminatoria e per evitare che le attuali diffide si trasformino in contenzioso futuro.
Cagliari, 11 marzo 2025