CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 38
TICCA – FASOLINO – SALARIS per la predisposizione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, di uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna per la delega delle funzioni in materia di “risorse energetiche”, da sottoporre alla Commissione paritetica.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, definisce l’ambito di autonomia della Regione Sardegna;
– l’articolo 5 dello Statuto prevede che “la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione” in diverse materie;
– l’articolo 56 stabilisce che “una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo e dal Consiglio regionale, propone le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione e le norme per l’attuazione del presente Statuto”;
– la Regione dispone di un quadro normativo in materia energetica che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, in linea con le strategie nazionali e comunitarie;
– il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione della politica energetica e ambientale regionale;
– la Regione esercita competenze in materia di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, come stabilito dalla legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici);
– le competenze in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e la concessione del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica in altre regioni a statuto speciale sono state trasferite alle amministrazioni locali, mentre in Sardegna rimangono principalmente di competenza statale;
– la gestione delle risorse geotermiche in Sardegna è regolamentata a livello regionale, ma con un quadro normativo distinto rispetto ad altre regioni;
CONSIDERATO che:
– la delega delle funzioni in materia di risorse energetiche alla Regione consentirebbe di:
1) rafforzare l’autonomia regionale, in piena coerenza con i principi dello Statuto speciale e con il principio di sussidiarietà ;
2) promuovere una gestione più efficiente e più attenta alle esigenze del territorio;
3) assicurare una maggiore sinergia tra le politiche energetiche e le altre politiche regionali, in particolare quelle relative all’urbanistica, all’ambiente e allo sviluppo economico;
4) migliorare la pianificazione e l’attuazione delle politiche energetiche a livello regionale, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili, anche per scongiurare i rischi derivanti dall’insediamento incontrollato di grandi impianti di produzione di energie rinnovabili nati a scopo prevalentemente speculativo;
– è opportuno avviare un processo di delega alla Regione delle funzioni in materia di energia, in conformità con le disposizioni dello Statuto e della normativa statale vigente, prevedendo un adeguato piano di potenziamento e riorganizzazione degli uffici regionali competenti;
– è fondamentale evitare il rischio di una gestione inefficiente delle risorse energetiche, garantendo competenza manageriale e un sistema politico orientato al valore e non a dinamiche di tipo clientelare,
impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) ad attivarsi, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, affinché sia predisposto uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna per la delega delle funzioni in materia di risorse energetiche”, con particolare riferimento a:
a) grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
b) concessione del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica;
c) gestione delle risorse geotermiche;
2) a definire, nello schema di decreto legislativo di cui al punto 1), i principi e le modalità di esercizio delle funzioni delegate, garantendo:
a) il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia;
b) la coerenza e l’unitarietà dell’azione di pianificazione energetica a livello regionale;
c) l’adeguata dotazione di risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni delegate, prevedendo il trasferimento delle necessarie risorse dallo Stato e un apposito stanziamento di fondi nel bilancio regionale;
d) la definizione di un sistema di monitoraggio e di controllo sull’esercizio delle funzioni delegate;
e) il coinvolgimento degli enti locali, delle università , delle associazioni di categoria e delle comunità locali nella pianificazione e gestione delle politiche energetiche;
3) a sottoporre lo schema di decreto legislativo di cui al punto 1) alla Commissione paritetica prevista dall’articolo 56 dello Statuto, ai fini della sua approvazione;
4) a riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’andamento del processo di delega delle funzioni;
5) a promuovere un’ampia consultazione con le parti interessate durante l’elaborazione dello schema di decreto legislativo, al fine di raccogliere contributi e garantire un’ampia condivisione delle scelte operate.
Cagliari, 17 febbraio 2025