MOZIONE N. 37

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 37

FASOLINO – TICCA – SALARIS, per la predisposizione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, di uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per la delega delle funzioni in materia di beni culturali”, da sottoporre alla Commissione paritetica.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– lo Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), definisce l’ambito di autonomia della Regione;
– l’articolo 5 dello Statuto prevede che “la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione” in diverse materie, tra le quali antichità e belle arti;
– l’articolo 56 stabilisce che “una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo e dal Consiglio regionale, propone le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione nonché le norme di attuazione del presente statuto”;
– il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ivi inclusi i beni archeologici;
– la Regione già detiene la competenza concorrente con lo Stato per la “valorizzazione dei beni culturali” in forza dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per il quale le materie dell’articolo 117 della Costituzione si estendono alle Regioni speciali in virtù della “clausola di maggior favore”;
– la Sardegna possiede un patrimonio di beni culturali di inestimabile valore, che include testimonianze storiche e preistoriche uniche al mondo;
– la civiltà nuragica, con i suoi monumenti megalitici (nuraghi, tombe dei giganti, pozzi sacri, villaggi), rappresenta un’eredità culturale di straordinaria importanza, che necessita di una specifica e attenta azione di valorizzazione ed è oggetto di una importante iniziativa per il suo inserimento nella World Heritage List dell’Unesco;
– oltre ai monumenti nuragici, il territorio sardo conserva preziose testimonianze di epoca pre-nuragica (oltre che fenicio-punica, romana, giudicale, e delle epoche successive), che contribuiscono in modo importante a definire l’identità culturale della Sardegna;
– il popolo sardo, quale attore istituzionale della specialità, ha mostrato negli ultimi decenni un crescente interesse verso i beni nuragici quale elemento essenziale della identità sarda;
– ad oggi, le funzioni amministrative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, ivi inclusi i beni archeologici, sono ancora esercitate prevalentemente dagli organi periferici dello Stato;

CONSIDERATO che:
– la delega delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali alla Regione consentirebbe di:
1) rafforzare l’autonomia regionale, in piena coerenza con i principi dello Statuto e con il principio di sussidiarietà;
2) valorizzare le specificità del patrimonio culturale sardo, con particolare attenzione ai siti preistorici e ai monumenti della civiltà nuragica, favorendo una gestione più attenta alle esigenze di conservazione e alle peculiarità locali;
3) promuovere un’azione di valorizzazione dei beni culturali più integrata con le politiche di sviluppo culturale, turistico ed economico della Regione;
4) favorire una maggiore sinergia tra le politiche di valorizzazione dei beni culturali e le altre politiche regionali, in particolare quelle relative all’urbanistica, all’ambiente, al paesaggio, al turismo e alla cultura;
5) assicurare una più efficace azione di promozione e fruizione del patrimonio culturale sardo, anche attraverso la creazione di percorsi di visita e la promozione di attività di ricerca, studio e divulgazione;
– la definizione delle norme di attuazione relative alla delega delle funzioni in materia di beni culturali con riguardo alla valorizzazione dei monumenti della civiltà nuragica e della fase prenuragica deve avvenire attraverso un percorso di confronto e collaborazione tra lo Stato e la Regione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
– è opportuno avviare per questi ambiti un processo di delega delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali alla Regione, in conformità con le disposizioni dello Statuto e della normativa statale vigente, prevedendo un adeguato piano di potenziamento e riorganizzazione degli uffici regionali competenti,

impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) ad attivarsi, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, affinché sia predisposto uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per la delega delle funzioni in materia di beni culturali”, con riferimento alla valorizzazione dei monumenti alla civiltà nuragica e al prenuragico;
2) a definire, nello schema di decreto legislativo di cui al punto 1, i principi e le modalità di esercizio delle funzioni delegate, garantendo:
a) il rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia dei beni culturali, con particolare riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) e alle sue successive modifiche e integrazioni;
b) il trasferimento della delega in materia di beni nuragici e prenuragici, così da garantire la coerenza e l’unitarietà dell’azione di valorizzazione dei beni culturali a livello regionale;
c) una specifica attenzione alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione dei monumenti e dei siti archeologici interessati, riconoscendone l’eccezionale valore universale e l’importanza per l’identità culturale della Sardegna;
d) l’adeguata dotazione di risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni delegate, prevedendo il trasferimento delle necessarie risorse dallo Stato e un apposito stanziamento di fondi nel bilancio regionale;
e) la definizione di un sistema di monitoraggio e di controllo sull’esercizio delle funzioni delegate;
f) il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle associazioni culturali e delle comunità locali nella valorizzazione dei beni culturali;
3) a sottoporre lo schema di decreto legislativo di cui al punto 1 alla Commissione paritetica prevista dall’articolo 56 dello Statuto, ai fini della sua approvazione;
4) a riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’andamento del processo di delega delle funzioni;
5) a promuovere un’ampia consultazione con le parti interessate, inclusi enti locali, università, soprintendenze, associazioni di categoria, organizzazioni culturali e cittadini, durante l’elaborazione dello schema di decreto legislativo, al fine di raccogliere contributi e garantire un’ampia condivisione delle scelte operate.

Cagliari, 14 febbraio 2025

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