INTERROGAZIONE N. 150/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 150/A

(Pervenuta risposta scritta in data 13/03/2025)

COCCIU – MAIELI – TALANAS – PIRAS – CHESSA – MARRAS, con richiesta di risposta scritta, in merito alla scadenza di concessione del servizio idrico integrato ad Abbanoa spa al 31 dicembre 2025.

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– il 22 dicembre 2005 è stata costituita Abbanoa spa, attualmente composta da 342 comuni, in house providing, e dalla stessa Regione, con un capitale sociale pari a 281.275.415 euro;
– con la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche e integrazioni, è stata effettuata una riforma per l’organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale;
– la Regione, con il 70,9 per cento del capitale sociale e come previsto dalla legge regionale 11 dicembre 2017 n. 25 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4(Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)), dovrà cedere ai comuni parte delle sue quote e mantenerne massimo il 20 per cento;

PRESO ATTO che:
– con l’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) sono stati stanziati 50 milioni di euro per il consolidamento dei debiti del gestore stesso;
– con le deliberazioni della Giunta regionale 10 agosto 2011, n. 33/18 (Iniziative a sostegno del servizio idrico integrato nella Regione Sardegna di cui alla L.R. n. 12/2011, art. 6. Linee di indirizzo ex art. 8, comma 1 della L.R. n. 31/1998) e 7 dicembre 2011, n. 49/6 (Interventi a sostegno della Società ABBANOA S.p.A., Gestore del Servizio idrico integrato. Attuazione della L.R. n. 12/2011 art. 6 e della deliberazione della Giunta regionale n. 33/18 del 10 agosto 2011) è stata effettuata la ripartizione dello stanziamento costituendo il fondo regionale di garanzia a favore di Abbanoa spa, approvato con decisione del 25 gennaio 2012 n. C(2012) 151 def dalla Commissione europea;
– successivamente Abbanoa spa ha chiesto alla Commissione europea un aiuto, per la sua ristrutturazione in otto anni, approvato con decisione del 31 luglio 2013 n. C(2013) 4896 (Aiuto di Stato SA.35205 (2013/N) — Italia. Aiuto per la ristrutturazione a favore di Abbanoa S.p.A.);

CONSIDERATO che:
– a causa della distorsione della concorrenza causata dall’aiuto, lo Stato italiano si è impegnato a ridurre di tre anni la durata della concessione, ossia dal 31 dicembre 2028 al 31 dicembre 2025;
– dopo l’aggiudicazione di Abbanoa spa di un bando, in ambito PNRR, per la riqualificazione delle reti idriche lo Stato italiano, con pre-notifica del 5 gennaio 2023, ha chiesto di ripristinare la scadenza originaria della concessione al 31 dicembre 2028;
– la scadenza dei lavori previsti è al 31 dicembre 2026, ossia un anno oltre il limite della concessione;

VISTO che:
– la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea con comunicazione del 27 marzo 2023, prot. COMP/E3/MMUVR/GM/RR*pp/comp(2023)3319861 non ha accolto la richiesta di modifica della decisione della Commissione del 31 luglio 2013, riportando la scadenza dell’affidamento del servizio idrico integrato ad Abbanoa spa, al 31 dicembre 2025;
– un potenziale cambio di concessionario, durante i lavori, potrebbe rallentare o addirittura bloccare l’attuazione del progetto nei tempi previsti;

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) quali siano le azioni intraprese per la ridistribuzione delle quote azionarie ai comuni soci;
2) a che punto sia l’Ente di governo d’ambito della Sardegna con la procedura di individuazione del nuovo gestore che, in base agli articoli 16 e 18 della convenzione, deve essere avviata entro diciotto mesi dalla scadenza naturale della stessa;
3) quali azioni si intendano porre in atto per evitare l’applicazione degli articoli 4, 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza per la revoca dei fondi non raggiungendo gli obiettivi concordati o la non applicazione della normativa comunitaria, oltre che dell’articolo 4 del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione per la mancata indizione di una gara d’appalto.

Cagliari, 13 febbraio 2025

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