CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 35
DERIU – CIUSA – ORRÙ – PORCU – AGUS – COCCO – PIZZUTO sulla necessità che la Regione presenti ricorso per conflitto di attribuzione tra enti dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e degli articoli dal 39 al 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nella vicenda relativa alla prospettata decadenza della Presidente della Regione conseguente al provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– in data 3 gennaio 2025 è stato notificato al Consiglio regionale il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari del 20 dicembre 2024, il quale, oltre ad ingiungere nei confronti della Presidente della Regione il pagamento di sanzioni amministrative, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza, in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Alessandra Todde dalla carica di Presidente della Regione Sardegna;
– il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale fonda la prospettata decadenza della Presidente della Regione ipotizzando nei suoi confronti l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 5 comma 3 della legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32) nella parte in cui richiamando l’articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) statuisce la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo (ossia quelli contemplati dal comma 8: mancato deposito nel termine previsto presso il Collegio della documentazione relativa alle spese sostenute da parte di un candidato, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni; e dal comma 9: superamento dei limiti massimi di spesa consentiti a ciascun candidato per un ammontare pari o superiore al doppio);
– la decadenza della Presidente della Regione per effetto degli articoli 15 e 35 dello Statuto speciale della Sardegna, per come novellati dall’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, determinerebbe per il noto meccanismo ivi disciplinato del simul stabunt simul cadent, l’automatico scioglimento del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che:
– la conseguenza abnorme dell’automatico scioglimento del Consiglio regionale rende necessario approfondire il rapporto esistente tra l’assetto delle competenze del Collegio di garanzia elettorale e le prerogative costituzionali degli organi regionali di indirizzo politico (Presidente della Regione e Consiglio regionale);
OSSERVATO che:
– le ipotesi di dissoluzione degli organi regionali di direzione politica sono tassativamente stabilite da norme costituzionali quali gli articoli 15 e 35 dello Statuto speciale della Sardegna (e da norme legislative espressamente facoltizzate da norme costituzionali) e implicando deroghe al principio democratico di sovranità popolare sono di stretta interpretazione, sicché il legislatore non potrebbe legittimamente introdurre ipotesi ulteriori in assenza di esplicita autorizzazione costituzionale;
– la legge regionale n. 1 del 1994, in virtù del canone di interpretazione costituzionalmente conforme deve armonizzarsi col sistema costituzionale e non può interpretarsi come se attribuisse al Collegio di garanzia il potere di azionare il dispositivo del simul stabunt simul cadent, che sta alla base della forma di governo regionale;
RITENUTO che:
– quali ulteriori argomentazioni:
a) per il Presidente vige un sistema di elezione che è diverso da quello dei consiglieri regionali sotto diversi profili: dalle modalità di espressione del voto, alla delimitazione dell’ambito spaziale della candidatura che infatti coincide con l’intero territorio regionale e non con circoscrizioni, cioè con porzioni limitate del territorio regionale;
b) pertanto il Presidente non è consigliere elettivo, cioè un consigliere che tale diventa in virtù dell’elezione consiliare, essendo infatti eletto in capo ad altro organo, e cioè in capo all’organo monocratico denominato «Presidente della Regione»;
c) il Presidente è consigliere di diritto in forza dell’art. 3, comma 3, della legge costituzionale n. 2 del 2001, il quale dispone che «il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale»;
d) la legge regionale n. 1 del 1994 non può interpretarsi come se si riferisse anche alla odierna figura del Presidente della Regione che è consigliere di diritto, in quanto la disciplina regionale sulla rendicontazione delle spese elettorali, risalente al 1994, fu pensata con riguardo ai consiglieri elettivi, categoria della quale faceva parte anche il Presidente di Regione nella forma di governo a tendenza assembleare vigente allora;
e) la legge regionale n. 1 del 1994 non può ritenersi applicabile al caso del Presidente (nella forma di governo vigente oggi), perlomeno nella parte in cui assegna al Collegio di garanzia elettorale il potere di comminare al Presidente la sanzione della decadenza;
RIBADITO che:
– pertanto il Collegio di garanzia non può accertare, ingiungere, imporre o anche solo proporre la decadenza del Presidente di regione con ciò disponendo indirettamente l’automatica dissoluzione del Consiglio essendo la sua competenza circoscritta alle cause di decadenza che colpiscono i soli consiglieri regionali elettivi, con esclusione del Presidente di Regione/consigliere di diritto;
VALUTATO che:
– sia percorribile, quale possibile rimedio per sanare il vulnus alla posizione e prerogative costituzionali degli organi regionali, il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e degli articoli dal 39 al 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
– la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato (ritenendo il Collegio di garanzia ascrivibile all’ambito statale) può ricorrere secondo consolidata giurisprudenza costituzionale contro qualsiasi atto (purché diverso da leggi o atti con forza di legge, nei confronti dei quali il rimedio è il giudizio, incidentale o principale, di legittimità costituzionale delle leggi) che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che, anche se preparatorio o non definitivo, sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima;
– il provvedimento del Collegio di garanzia nella misura in cui presuppone il potere (invero inesistente) del medesimo Collegio in ordine alla decadenza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, interferisce indebitamente nella dinamica della forma di governo regionale per come disciplinata da norme costituzionali, integrando così la fattispecie dello “sviamento di potere” o “cattivo esercizio del potere” che per giurisprudenza costituzionale costante é sindacabile nella sede del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione;
EVIDENZIATO che:
– il ricorso, previa deliberazione della Giunta regionale, deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine del 4 marzo 2025;
– è necessario che il Consiglio regionale della Sardegna valuti di intervenire a tutela delle prerogative dei consiglieri regionali nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale che verrà instaurato
impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a deliberare tempestivamente la proposizione di un ricorso della Regione dinnanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra enti, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e degli articoli dal 39 al 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di ottenere una pronuncia a tutela della posizione e delle prerogative costituzionali degli organi regionali di direzione politica;
2) a presentare il suddetto ricorso entro il termine del 4 marzo 2025 previsto a pena di decadenza;
3) a esperire ogni altro rimedio giurisdizionale percorribile al fine di ripristinare la legalità violata;
delibera
di valutare, a tutela delle prerogative dell’organo consiliare, l’intervento nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale che verrà instaurato e ogni altro rimedio giurisdizionale percorribile al fine di ripristinare la legalità violata.
Cagliari, 14 febbraio 2025