INTERROGAZIONE N. 121/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 121/A

(Pervenuta risposta scritta in data 03/02/2025 e in data 05/02/2025)

SORGIA, con richiesta di risposta scritta, sulla problematica relativa alla carenza organica riscontrabile nel Servizio sanitario regionale ed altri comparti del Sistema regione, con particolare riguardo alla carenza di assistenti amministrativi ed al conseguente mancato scorrimento degli idonei nella graduatoria dell’Agenzia LAORE.

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Il sottoscritto,

PREMESSO che:
– allo stato attuale è riscontrabile nel Servizio sanitario regionale (SSR) una grave carenza organica, con particolare riguardo alla figura degli assistenti amministrativi, i quali svolgono funzioni di natura tecnico-operativa, ad esempio garantendo l’emissione di benefici economici o sussidi;
– l’articolo 7, comma 6, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) prevede l’obbligo per le amministrazioni regionali e gli enti del sistema Regione di assumere personale prioritariamente attingendo dalle graduatorie in corso di vigenza;
– tale norma è stata richiamata anche nella deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2022, n. 18/35 (Piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15), sottolineando l’importanza di favorire lo scorrimento delle graduatorie regionali per garantire trasparenza e celerità nelle assunzioni;
– la Direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari, attraverso la nota 9970/2024 e la rettifica del PIAO 2024-2026, ha previsto l’assunzione di 36 unità di personale amministrativo di categoria C tramite concorso pubblico;
– tale decisione appare in palese violazione dell’articolo 7, comma 6, della legge regionale n.1 del 2023, che stabilisce l’obbligo di dare priorità alle graduatorie regionali vigenti;
– la carenza in organico nel SSR ha avuto un forte eco mediatico ed è stata ripresa dai principali periodici ed emittenti radiotelevisive regionali;

OSSERVATO che le conseguenze di questa situazione determinano le seguenti problematiche:
– gli effetti negativi della carenza organica di assistenti amministrativi vanno a ripercuotersi su quella fascia della cittadinanza considerata economicamente fragile, la quale non ha agevole accesso alle cure sanitarie private;
– i danni conseguenti a quanto sopra hanno coinvolto anche portatori di handicap, i quali sono in attesa che vengano loro erogate le rispettive pensioni di invalidità o i benefici economici di cui sono titolari e che a ciò non si può concretamente procedere per la mancanza di assistenti amministrativi;
– ciò determina delle ripercussioni negative sotto l’ulteriore profilo del diritto al lavoro, se si tiene conto che gli idonei nella graduatoria dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE) vantano un legittimo interesse all’assunzione;
– la decisione dell’ERSU di Cagliari di avviare una nuova procedura concorsuale per l’assunzione di personale amministrativo di categoria C rappresenta un evitabile dispendio di risorse pubbliche e prolunga inutilmente i tempi per colmare le carenze di organico;
– la graduatoria degli idonei istruttori amministrativi di categoria C dell’Agenzia LAORE Sardegna, prorogata fino al 31 dicembre 2025 con legge regionale 19 luglio 2024, n. 10 (Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie) è valida ed immediatamente utilizzabile per colmare i vuoti in organico;
– da tale graduatoria ha attinto, nel corso degli anni, una pluralità di pubbliche amministrazioni, alcune delle quali afferenti al comparto sanitario;
– la graduatoria di cui trattasi è stata recentemente prorogata di validità fino al 31 dicembre 2025 con legge regionale n. 10 del 2024;
– la Direzione generale dell’ERSU di Cagliari, attraverso la delibera n. 47/2024, ha previsto l’assunzione di personale amministrativo di categoria D attingendo dalla graduatoria dell’Università di Cagliari, in apparente contrasto con le norme regionali vigenti, tra cui l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023, che impone la priorità alle graduatorie del sistema Regione;

VALUTATO tuttavia che:
– sono numerosi gli assistenti amministrativi idonei nella graduatoria dell’Agenzia LAORE che non sono stati immessi in servizio;
– la mancata osservanza dell’articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 1 del 2023 da parte dell’ERSU di Cagliari può comportare l’instaurarsi di contenziosi amministrativi, con ulteriori oneri per la Regione;
– la rettifica del PIAO 2024-2026 dell’ERSU di Cagliari, nella parte in cui prevede l’indizione di nuove procedure concorsuali, sembra contravvenire ai principi di economicità e trasparenza imposti dalla normativa regionale;

DATO ATTO che:
– non è dato riscontrare, allo stato attuale, efficaci azioni poste in essere per mitigare, nell’immediato, gli effetti della carenza in organico di assistenti amministrativi nel SSR;
– nelle more che si operi ciò potrebbe determinare l’ulteriore prodursi di ripercussioni negative nei confronti della Regione, quali l’instaurarsi di una molteplicità di contenziosi di fronte alla competente autorità giudiziaria;

RILEVATO che:
– con determinazione dirigenziale dell’Azienda regionale della salute (ARES) 4 aprile 2024, n. 943 (Parziale rettifica Determinazione Dirigenziale n. 868 del 26.03.2024 relativa all’indizione del Pubblico Concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 98 posti di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti – per le Aziende del SSR) è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di assistente amministrativo, area degli assistenti”;
– la graduatoria degli idonei istruttori amministrativi di categoria C dell’Agenzia LAORE, prorogata fino al 31 dicembre 2025 con legge regionale n. 10 del 2024 è tuttora utilizzabile ed immediatamente fruibile per colmare i vuoti in organico in modo più rapido e conforme alle norme vigenti;
– in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 943 del 2024, in data 2 aprile 2024 è stato pubblicato il “Bando di concorso unificato per n. 100 posti di Assistente Amministrativo Area degli Assistenti” da cui emerge come tale concorso consti di una pluralità di prove: preselettiva, valutazione dei titoli, prova scritta, prova pratica e prova orale;
– la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale dell’Azienda ARES n. 2491 del 11 ottobre 2024 (Pubblico Concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti. Nomina Commissione Esaminatrice) risulta così composta: un Presidente, due componenti designati dal Collegio di direzione, tre componenti designati dal Direttore generale ed un Segretario, per un totale di soli sei componenti a fronte dell’adesione di diverse migliaia di candidati;
– alla data odierna e quindi dopo nove mesi dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale dell’Azienda ARES n. 943 del 2024, con cui è stato indetto il bando di concorso, risulta unicamente pubblicato l’elenco degli ammessi, ovvero di coloro che hanno compilato correttamente la domanda;

APPRESO che:
– la situazione di cui trattasi ha determinato, in data 17 giugno 2024, l’instaurazione di un contenzioso contro l’Azienda ARES e di fronte al TAR Sardegna, con cui alcuni idonei della graduatoria dell’Agenzia LAORE chiedevano l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 943 del 2024 mediante la quale è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di assistente amministrativo, area degli assistenti”;
– nel mese di settembre 2024 seguiva l’invio, su istanza degli stessi idonei in graduatoria, di una serie di solleciti indirizzati verso numerose pubbliche amministrazioni, facenti parte sia del SSR che del comparto Regione, con cui si chiedeva di agire in autotutela e sanare le carenze in organico per assistenti amministrativi procedendo allo scorrimento della graduatoria dell’Agenzia LAORE;
– in data 10 settembre 2024 l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per mezzo della Direzione generale della sanità diramava alle aziende facenti parti del SSR una nota interlocutoria avente ad oggetto: “Sospensione procedure reclutamento/stabilizzazione/mobilità/conferimento incarichi struttura complessa” con cui viene preso atto della carenza in organico che connota il SSR e del fatto che alcune aziende afferenti al comparto sanità regionale abbiano provveduto, in autonomia, allo scorrimento di graduatoria per colmare i vuoti in pianta organica;
– nella medesima nota interlocutoria la modalità di provvista del personale dello scorrimento di graduatoria viene connotata come illegittima o comunque attuata in difetto dell’asserita competenza esclusiva spettante all’Azienda ARES;
– in ragione di ciò le aziende sanitarie vengono intimate a: “sospendere immediatamente le procedure di reclutamento, mobilità, stabilizzazione, anche delegate ad altre aziende del SSR”, così come “a redigere e trasmettere, entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione, sia ad ARES che si occuperà della gestione delle procedure, un elenco completo delle procedure attivate, con precisa indicazione dello stato dell’iter procedurale”, nonché ad “astenersi dal concludere accordi finalizzati allo scorrimento di graduatorie esterne al perimetro del SSR”;
– viene infatti asserito che “spetta ad ARES e non alle singole aziende svolgere le procedure di reclutamento per il personale del SSR”, in virtù di ciò, nelle more che si operi viene proposta la soluzione del distacco temporaneo di personale, da concordarsi fra il Direttore generale di ARES e le singole aziende;

EVIDENZIATO che la soluzione prospettata è, su indicazione del Direttore generale dell’Azienda ARES, da attuarsi entro una serie di rigidi limiti operativi, quali: il fatto che la soluzione sia praticabile unicamente per le procedure che rivestono il carattere dell’urgenza, il mantenimento di sede del personale in distacco, la temporaneità della soluzione stessa;

CONSIDERATO che:
– le pubbliche amministrazioni dispongono di una serie di canali di provvista del personale e che lo strumento dello scorrimento di graduatoria ha piena dignità costituzionale, collocandosi nel solco di cui all’articolo 97 della Costituzione, in quanto concerne soggetti reputati idonei a seguito di un pubblico concorso;
– gli assistenti amministrativi svolgono mansioni di natura tecnico-operativa in via subordinata e possono esercitare per questo le loro funzioni in una pluralità di pubbliche amministrazioni;
– l’adozione di procedure concorsuali autonome da parte di enti come l’ERSU di Cagliari o l’Università di Cagliari, in alternativa allo scorrimento delle graduatorie regionali, comporta un dispendio di risorse pubbliche e prolunga i tempi per colmare le carenze organiche, a discapito dell’efficienza amministrativa;
– oltre al pubblico interesse all’immediata immissione in organico di assistenti amministrativi per garantire un servizio sanitario regionale efficiente, deve tenersi conto del legittimo interesse pretensivo rivestito dagli idonei in graduatoria al collocamento in servizio;

SOTTOLINEATO che:
– l’Azienda ARES riveste, in base al combinato disposto di cui all’articolo 3, comma 3 legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) ed articolo 36 della medesima legge regionale una competenza in materia di coordinamento delle funzioni del SSR, di talché non può dichiarare l’illegittimità degli scorrimenti di graduatoria operati dalle aziende sanitarie;
– la soluzione del distacco temporaneo di personale con mantenimento di sede, oltre a poter determinare un’indebita ingerenza nel perimetro di competenza delle aziende sanitarie, propone una soluzione temporanea e la cui attuazione non comporta un accrescimento del personale in pianta organica, lasciando nei fatti invariata la grave carenza organica riscontrabile nel SSR;

RITENUTO di condividere le preoccupazioni espresse in seno al dibattito scaturito dalla cronaca e perdurante carenza in organico riscontrabile nel SSR, lamentata sia dai pubblici cittadini legittimati ad esigere una prestazione sanitaria adeguata, sia dagli idonei nella graduatoria dell’Agenzia LAORE i quali non sono ancora stati immessi in servizio, tali doglianze meritano di essere ascoltate e di ricevere una adeguata risposta,

chiede di interrogare, ciascuno per quanto di competenza, il Presidente della Regione, l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) quale sia l’attuale orientamento dell’Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità e dell’assistenza sociale, alla luce della nota interlocutoria del 10 settembre 2024, diramata dalla Direzione generale della sanità, con cui si intimava la sospensione delle procedure di reclutamento, mobilità, stabilizzazione del personale poste in essere dalle singole aziende sanitarie, e se sia stato considerato il ricorso alle graduatorie regionali, come previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023;
2) se la suddetta nota interlocutoria abbia determinato uno sconfinamento delle competenze in capo alla Direzione generale dell’Azienda ARES, nonché, allo stato attuale, come debbano regolarsi le singole aziende sanitarie che hanno posto in essere procedure di reclutamento, mobilità e stabilizzazione del personale non ancora perfezionatesi alla data odierna;
3) quali misure si intendano adottare, con carattere d’urgenza, per risolvere le criticità legate alla carenza organica riscontrabile nel SSR, con particolare riguardo alla figura degli assistenti amministrativi, ed alla conseguente mancata erogazione di prestazioni sanitarie fondamentali o ritardo nelle stesse, così come a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla mancata erogazione di sussidi e benefici economici;
4) quali azioni immediate si intendano adottare per garantire l’aderenza degli enti regionali, come l’ERSU di Cagliari, alle norme vigenti, prevenendo ulteriori violazioni delle disposizioni legislative relative all’uso prioritario delle graduatorie regionali;
5) se si intenda intervenire con urgenza per sollecitare l’annullamento in autotutela della rettifica del PIAO 2024-2026 dell’ERSU di Cagliari, nella parte in cui dispone nuove procedure concorsuali per la categoria C, ignorando l’utilizzo prioritario delle graduatorie regionali vigenti;
6) quali misure siano state adottate per garantire la trasparenza e la concertazione con le organizzazioni sindacali, come previsto dagli articoli 13 e 14 del CCRL e dall’articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), in relazione alle decisioni adottate dall’ERSU di Cagliari;

Cagliari, 21 gennaio 2025

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