CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 107/A
RUBIU, con richiesta di risposta scritta, in merito al continuo e costante superamento dei tempi massimi di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche presso la Azienda socio sanitaria locale n. 7 del Sulcis.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– con deliberazione 25 novembre 2021, n. 46/30 (Costituzione e individuazione sede legale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis. L.R. 11 settembre.2020, n. 24, art. 47) la Giunta regionale ha costituito l’Azienda socio sanitaria locale n. 7 del Sulcis a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 47 della suindicata legge regionale 11 settembre 2020, n 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) individuandone la sede legale nel Comune di Carbonia, via Dalmazia, 83;
– che con l’articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) alla denominazione Azienda socio sanitaria locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;
CONSIDERATO che:
– l’assistenza ambulatoriale specialistica è composta dall’insieme delle prestazioni terapeutiche e diagnostiche (di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) erogate dai medici specialisti sotto la loro responsabilità clinica, negli ambulatori e nei laboratori territoriali o ospedalieri, pubblici o privati accreditati;
TENUTO CONTO che:
– la Regione ha recepito l’intesa Stato-Regioni sul Piano nazionale per il Governo delle liste d’attesa (PNGLA) per il 2019-2021 con la deliberazione 4 giugno 2019, n. 21/24 (Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sul “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, del 21 febbraio 2019 (Repertorio atti n. 28/CSR) ed ha approvato il Piano regionale di Governo delle liste d’attesa (PRGLA) 2019-2021 con la deliberazione 4 dicembre 2020, n. 62/24 (Piano regionale di governo delle liste di attesa);
– il PRGLA delinea le linee di intervento per il governo della domanda e dell’offerta di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie, dei professionisti, degli erogatori e dei cittadini;
– il piano individua, inoltre, l’elenco delle prestazioni soggette ai monitoraggi e fissa i tempi massimi di attesa, per classe di priorità: si tratta di 69 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 17 di ricovero programmato;
– il monitoraggio dei tempi di attesa viene effettuato secondo la modalità ex ante (a priori) per misurare il tempo di attesa prospettato al cittadino al momento della prenotazione, in una determinata “settimana indice”, con cadenza trimestrale (a gennaio, aprile, luglio e ottobre), sulla base delle prenotazioni inserite nel Centro unico prenotazione (CUP) attraverso tutti i canali di prenotazione previsti in Sardegna (Call Center, CUPWEB, sportelli presso strutture sanitarie, farmacie, etc.);
– il tempo di attesa è calcolato in giorni come l’intervallo che intercorre tra data di contatto dell’utente con il sistema CUP e la data assegnata per l’erogazione, ossia la data di prenotazione;
– all’atto della prescrizione di una prestazione il prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale, medico ospedaliero) è tenuto ad indicare se si tratta di primi accessi o di accesso successivo e solo per i primi accessi, la priorità clinica ritenuta più appropriata al caso considerato;
CONSIDERATO che:
– la metodologia Raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) rappresenta una delle strategie che caratterizzano il modello regionale per il governo delle liste di attesa. Questa metodologia parte dall’assunto che i tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale debbano essere differenziati e raggruppati in quattro classi di priorità (urgente, breve, differibile e programmata), in relazione alle oggettive condizioni cliniche del paziente, già diagnosticate o sospette, in modo da assicurare la prestazione sanitaria in tempi congrui;
– questo sistema necessita del coinvolgimento dei medici prescrittori e dei soggetti erogatori: il prescrittore (medicina generale o specialista) stabilisce la priorità, secondo criteri di appropriatezza, mettendo una sigla sulla richiesta di visita specialistica o esame diagnostico, in modo tale da fornire risposte tempestive sulla base di necessità che possono essere diverse, fatta salva l’urgenza che è sempre garantita;
– la Regione ha adottato la metodologia RAO con la deliberazione 4 dicembre 2018, n. 59/5 (Liste di attesa. Definizione dei raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) e degli ambiti territoriali) con riferimento alle 43 prestazioni soggette a monitoraggio nel precedente PRGLA 2010/2012 e gli ambiti territoriali di garanzia entro i quali deve essere garantita l’erogazione nei tempi massimi previsti dalle classi di priorità;
– sono previsti i seguenti tempi massimi in base alla priorità indicata dal medico prescrittore nella ricetta: U – urgente da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; B – breve da eseguire entro 10 giorni; D – differibile da eseguire entro 30 giorni per le visite, 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; infine, P – programmata da eseguire entro 120 giorni;
ATTESO che nell’Azienda socio sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente i pazienti sardi patiscono, ormai da molti anni, tempi d’attesa eccessivamente lunghi per l’ottenimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
VISTO il report dei tempi medi di attesa (in giorni) relativi alle prestazioni prenotate con classe di priorità D (differibile), per Azienda sanitaria, settimana di rilevazione: 7-11 ottobre 2024 scaricabile dal sito www.sardegnasalute.it della Regione, dal quale si evince che i tempi medi di attesa per l’erogazione delle prestazioni prenotate presso la ASL n. 7 risultano di gran lunga superiori ai tempi massimi di attesa previsti;
CONSIDERATO che da quanto sopra citato è chiaro che la maggior parte delle prestazioni erogabili dalla ASL n. 7 arrivano in alcuni casi a tempi medi di prenotazione (per quanto attiene la classe di priorità P – programmabile) pari a 390 giornate per visita oculistica e risonanza magnetica (RM) dell’addome inferiore, fino a giungere a 463 giornate per una esofagogastroduodenoscopia;
ATTESO che tale situazione obbliga quotidianamente migliaia di sardi ad effettuare le proprie visite ambulatoriali in regime privato con un aggravio di costi che in alcuni casi rende inaccessibili tali visite ed esami diagnostici per indisponibilità economica dei pazienti,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per sapere:
1) se vi sia consapevolezza della costante violazione dei tempi massimi di attesa previsti per le erogazioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
2) quali siano le azioni che intende porre in essere per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per le erogazioni delle prestazioni.
Cagliari, 13 dicembre 2024