MOZIONE N. 17

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 17

(Discussa in Aula il 08/10/2024 – Approvato Ordine del giorno n. 10 il 08/10/2024)

AGUS – CIUSA – COCCO – DERIU – ORRÙ – PORCU – PIZZUTO – CANU – CASULA – CAU – CORRIAS – COZZOLINO – DESSENA – DI NOLFO – FRAU – FUNDONI – LI GIOI – LOI – MANDAS – MATTA – PIANO – PILURZU – PISCEDDA – SERRA – SOLINAS Alessandro – SOLINAS Antonio – SORU – SPANO – PINTUS sull’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– negli ultimi decenni le pubbliche amministrazioni sono state oggetto di profonde riforme passando da un modello centralizzato e verticistico a un sistema basato sui principi di cooperazione, sussidiarietà e decentramento. Nonostante questi avanzamenti, gli enti locali sardi continuano a essere vincolati da normative statali in materia di personale, limitando la loro capacità di organizzarsi e di rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di cittadini e di imprese;
– gli enti locali, pur essendo destinatari di funzioni amministrative fondamentali, sono stati gravemente colpiti dai tagli alla spesa pubblica, dalla riduzione dei trasferimenti statali e dai vincoli all’assunzione di personale qualificato, mettendo a rischio la loro funzionalità. Dal 2010, i trasferimenti statali ai comuni sardi sono diminuiti mediamente del 19 per cento, mentre il fondo unico regionale non è stato adeguatamente aggiornato rispetto all’aumento delle entrate della Regione;
– nel 1993 lo Statuto speciale per la Sardegna, in attuazione dell’articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), ha sancito la nuova potestà legislativa anche nell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. In attuazione di tale previsione e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è stata varata la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) norma non impugnata dallo Stato e tuttora vigente, dove all’articolo 12 è istituito il “Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali”, di cui fa parte il personale dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali;
– con la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) è stato introdotto nell’ordinamento regionale il sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, allo scopo di migliorare l’integrazione tra l’amministrazione regionale e quelle degli enti locali;
– negli ultimi anni la differenza di trattamento economico attualmente esistente, a parità di qualifica funzionale e anzianità di servizio, tra il personale degli enti locali e quello regionale ha rappresentato un fattore critico nella capacità di attrarre e mantenere personale qualificato nei comuni e nelle province a fronte di incarichi meglio remunerati in seno alle amministrazioni del sistema regione;
– i dipendenti dei comuni della Sardegna ammontano a circa 10.500 unità, pari al 9,2 per cento del pubblico impiego nell’isola, mentre le province e la Città metropolitana di Cagliari contano circa 1.200 dipendenti;

CONSIDERATO che:
– durante la XVI legislatura regionale è stata presentata dai gruppi di minoranza la proposta di legge n. 329 recante “Norme per l’istituzione del Comparto Unico del pubblico impiego del sistema della pubblica amministrazione della Sardegna e per l’equiparazione dei trattamenti economici del personale della Regione e delle autonomie locali”;
– con legge regionale 29 dicembre 2023 n. 18 (Legge di Stabilità per il 2024) articolo 2, comma 2 sono stati stanziati 52 milioni di euro per il triennio 2024-2025-2026 allo scopo di garantire un primo trasferimento di risorse, seppure destinate al salario accessorio e alla produttività, vincolate al personale degli enti locali;
– Nel 2023 è stata costituita la cabina di regia interassessoriale, coordinata dall’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica incaricata di definire la strategia politica tesa alla realizzazione del comparto unico;
– durante la XVII legislatura la Giunta regionale ha ampliato la composizione della cabina di regia ai rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e dell’ANCI Sardegna, ridefinendo le forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali e i comitati;
– La Regione dispone delle risorse necessarie per avviare il processo di istituzione del comparto unico grazie alle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica e dai nuovi stanziamenti per la compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, pari a 100 milioni di euro annui a partire dal 2022;

RILEVATO che:
– la Regione Friuli-Venezia Giulia, in virtù del suo statuto speciale, si è dotata di un comparto unico di contrattazione che sottopone a un’unica disciplina contrattuale aspetti retributivi, mansioni, trattamento giuridico dei dipendenti dell’ente regione e degli altri enti locali presenti sul territorio regionale, sia per l’area dirigenti sia per quella dei non dirigenti;
– l’iter per la costituzione del comparto è stato avviato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) che all’articolo 15, comma 1, ha attribuito alla Regione il compito di “disciplinare l’ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali”;
– successivamente, con la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), articolo 127 e con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) la regione Friuli-Venezia Giulia ha dato organicità alla misura a regime;

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a predisporre tutte le azioni necessarie per l’attuazione del comparto unico degli enti locali e della Regione, garantendo la parificazione giuridica ed economica del personale, al fine di superare le attuali disparità retributive e consentire una gestione, una valorizzazione e un’allocazione ottimale delle risorse umane;
2) a presentare un’efficace misura transitoria, anche di carattere normativo, che consenta, nel breve periodo, di attivare in maniera organica il comparto unico e di sostenere le amministrazioni locali nella fase di transizione, attraverso un supporto finanziario adeguato per coprire i costi;
3) a promuovere un modello di gestione integrata delle risorse umane tra Regione ed enti locali, che consenta la riallocazione temporanea e flessibile del personale, favorendo la collaborazione tra le diverse amministrazioni e rafforzando il principio di sussidiarietà;
4) a garantire una maggiore concertazione con le rappresentanze degli enti locali e con le organizzazioni sindacali, per favorire un percorso condiviso verso l’attuazione del comparto unico e la riorganizzazione del sistema del pubblico impiego in Sardegna.

Cagliari, 27 settembre 2024

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