CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 71/A
(Pervenuta risposta scritta in data 10/10/2024)
SORGIA, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata costituzione dell’Ufficio regionale del referendum.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) all’articolo 6 prevede che entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura il Presidente della Regione nomina con proprio decreto l’Ufficio regionale del referendum;
– all’Ufficio regionale del referendum compete la valutazione sull’ammissibilità e sulla legittimità dei quesiti referendari regionali, agisce in totale autonomia non dipendendo né gerarchicamente né funzionalmente dall’Amministrazione regionale e svolge una funzione neutrale;
CONSIDERATO che:
– l’Ufficio regionale del referendum è composto da:
– un magistrato della Corte d’appello di Cagliari;
– un magistrato del Tribunale di Cagliari;
– un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna;
– un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti;
– il direttore generale della Presidenza della Regione;
– un segretario, in servizio presso la Presidenza;
– l’Ufficio regionale del referendum decide su:
– referendum abrogativo di una legge regionale;
– referendum abrogativo di un regolamento, un atto o un provvedimento amministrativo regionale;
– referendum consultivo su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell’articolo 54 dello statuto speciale per la Sardegna;
– referendum consultivo su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale, prima della loro approvazione;
– referendum consultivo su questioni di particolare interesse sia regionale che locale;
– referendum approvativi della “legge statutaria” di cui all’articolo 15 dello Statuto Speciale, come previsto dall’articolo 7 della legge regionale. 28 ottobre 2002, n. 21 (Norme in materia di referendum su leggi statutarie regionali);
– referendum sull’istituzione di nuove province e sulla fusione di province esistenti;
SOTTOLINEATO che allo stato attuale non risulta ancora ricostituito l’Ufficio regionale del referendum per la XVII Legislatura;
RITENUTO che è fondamentale procedere, con ogni consentita urgenza, alla ricostituzione dell’Ufficio regionale del referendum,
chiede di interrogare il Presidente della Regione per sapere quali siano:
1) i motivi ostativi alla mancata ricostituzione dell’Ufficio regionale del referendum;
2) le tempistiche che si prevedono per l’emanazione dei decreti di nomina dei componenti l’Ufficio regionale del referendum.
Cagliari, 26 settembre 2024