MOZIONE N. 7

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 7

DERIU – AGUS – CIUSA – COCCO – ORRÙ – PORCU – PIZZUTO – CANU – CASULA – CAU – CORRIAS – COZZOLINO – DESSENA – DI NOLFO – FRAU – FUNDONI – LI GIOI – LOI – MANDAS – MATTA – PIANO – PILURZU – PISCEDDA – SERRA – SOLINAS Alessandro – SOLINAS Antonio – SORU – SPANO – PINTUS sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 116 primo comma della Costituzione è regione a Statuto speciale, ma è anche destinataria dell’importante previsione dell’articolo 119, comma 6 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”;
– la legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024, ha dato attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione secondo cui “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata“;
– l’interpretazione più corretta dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è nel senso di riconoscere alle regioni richiedenti maggiore autonomia in specifici “ambiti”, mediante il trasferimento di funzioni amministrative “concernenti” nelle suddette materie: ciò perché gli ambiti su cui sono attivabili “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, investono sia talune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sia tutte le materie afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
– la legge n. 86 del 2024, invece, prevedendo l’integrale trasferimento di intere materie alle regioni, sia con riferimento alla potestà legislativa, sia con riferimento all’esercizio delle funzioni amministrative, incide profondamente sull’impianto duale dell’intero Titolo V della Costituzione facendo venir meno la distinzione esistente tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario introducendo una terza categoria di Regioni a statuto ordinario che esercitano funzioni e competenze tipiche delle Regioni a statuto speciale;
– “l’autonomia differenziata”, così come declinata nella legge n. 86 del 2024, appare incompatibile con i principi inviolabili di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all’articolo 5 della Costituzione, minacciando il delicato equilibrio istituzionale previsto dalla Costituzione tra pluralismo e autonomia, da un lato e unità e indivisibilità della Repubblica, dall’altro;
– gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della legge n. 86 del 2024, determinando il trasferimento di ingenti risorse verso le regioni più ricche del nord Italia, sottraggono risorse ai meccanismi perequativi previsti a favore delle regioni più svantaggiate quale è la Sardegna, impedendo, di fatto, la concreta attuazione del principio di insularità previsto dall’articolo 119, comma 6 della Costituzione;

RITENUTO che:
– sia opportuno promuovere un referendum abrogativo al fine di sottoporre parti della citata legge n. 86 del 2024 al giudizio del corpo elettorale, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 75 della Costituzione e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque Consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge n. 352 del 1970 ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge n. 352 del 1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale”, nonché alle parole “nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “relativi”; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole “concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “medesimi”; art. 4, comma 2 “2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.”?»;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Cagliari, 10 luglio 2024

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