CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 9/A
CERA, con richiesta di risposta scritta, sull’affidamento in concessione di aree agricole di proprietà LAORE ricadenti nel comune di Arborea.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– i terreni che sono o ritornano nella disponibilità degli enti di riforma sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e cioè a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative;
– nel febbraio del 2017 le Bonifiche Ferraresi Spa, con un investimento di 9,5 milioni di euro, è divenuta proprietaria di alcuni beni della Società Bonifiche Sarde SpA (SBS) in liquidazione da circa 10 anni, (si tratta di 573 ettari tra Arborea e Marrubiu);
RILEVATO che:
– ai terreni ceduti dalla SBS sono stati aggiunti 429 ettari da LAORE con una concessione per 15 anni;
– i terreni LAORE, come è noto, fanno parte del patrimonio indisponibile in quanto rivestono un interesse pubblico e non risulta che l’affidamento in concessione sia stato preceduto da avvisi o manifestazioni di pubblico interesse secondo il regolamento di gestione n. 83 del 5 dicembre 2000 e della delibera commissariale n.4 del 2007, dell’allora ERSAT, a cui è succeduta Laore;
– detto regolamento prevedeva dei programmi di cessione e di affidamento in concessione amministrativa dei beni a destinazione agricola;
– i terreni agricoli in cessione dovevano essere assegnati ai manuali coltivatori della terra iscritti all’Inps e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) in possesso della partita Iva con residenza nel comune o nei comuni limitrofi in cui erano disponibili i terreni;
– i terreni in concessione amministrativa erano riservati ad immobili già oggetto di concessione non rientranti nei programmi di cessione, o per terreni per i quali si riteneva idoneo strumento di gestione lo strumento della concessione;
– in particolare il comma 4 dell’articolo 2 della delibera commissariale n. 4 del 2007 prevedeva espressamente che “l’attività di assegnazione dovrà essere svolta nel rispetto dei criteri di adeguata pubblicità e verificare l’ammissibilità delle richieste di partecipazione alla assegnazione e il rispetto dei criteri di formazione delle graduatorie”;
– in questo caso i terreni assegnati da Laore erano detenuti prima dalla Società Bonifiche Sarde ma nel momento in cui i terreni della società venivano ceduti, il patrimonio rientrato nella disponibilità Laore doveva essere gestito o ceduto secondo i principi della riforma fondiaria e in subordine del regolamento di cui sopra;
– l’Agenzia Laore disponeva, invece, l’affidamento in concessione ad un soggetto quale Bonifiche Ferraresi Spa in palese contrasto alle norme della riforma fondiaria (certamente non indirizzate alla creazione di latifondi) ed in assenza di manifestazioni di pubblico interesse;
– si rileva, infine, che il nuovo regolamento interno per la gestione dei beni (n. 212/2019) prevede che i terreni di proprietà dell’Agenzia Laore, provenienti dalla riforma fondiaria ed agraria, costituenti patrimonio indisponibile dell’Agenzia, vengano venduti a prezzo di mercato;
– questo regolamento interno sembra in evidente contrasto alle leggi nazionali tuttora vigenti, secondo le quali i suddetti beni non possono essere oggetto di vendita secondo il valore di mercato e la cessione dei beni in argomento è tuttora disciplinata dalla legge n. 590 del 1965 e dalla legge 30 aprile 1976, n.386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e altre previsioni dello stesso tenore sono contenute nella legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini) e nella legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria),
chiede di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale per sapere:
1) se l’Agenzia Laore, abbia agito in violazione delle leggi della Riforma fondiaria ed in particolare degli articoli 9, 10 e 11 della legge n.386 del 1976 relativi all’affidamento in concessione alla Bonifiche Ferraresi Spa di un’area agricola di proprietà di Laore;
2) se l’atto di concessione sia in contrasto col regolamento Laore n. 212 del 2019 circa la vendita secondo il valore di mercato dei terreni agricoli tuttora disciplinata dalle leggi n. 590 del 1965, e 386 del 1976 e da altre previsioni dello stesso tenore contenute nelle leggi n. 230 del 1950 e n. 379 del 1967 in riferimento all’atto concessorio di cui all’oggetto e quali azioni in merito si intendano eventualmente adottare;
Cagliari, 6 giugno 2024