Interrogazione n. 1942/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1942/A

MELONI – LI GIOI – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – SOLINAS Alessandro – CIUSA – MANCA Desiré Alma – AGUS – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – LAI – CADDEO – COCCO – LOI – ORRÙ – PIU, con richiesta di risposta scritta, sulla recente nomina del direttore dei servizi socio-sanitari della ASL Gallura.

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I sottoscritti,

premesso che:
– a partire dal decreto legislativo n. 502 del 1992 il Sistema sanitario nazionale è stato oggetto di un lungo processo di cosiddetta aziendalizzazione, che ha disposto, al fine di ottimizzare il funzionamento degli enti e delle erogazioni delle prestazioni sanitarie, una trasformazione dei ruoli e della funzione della dirigenza, tramite la valorizzazione della figura del direttore generale e attraverso la convergenza, nelle figure dirigenziali, di compiti manageriali da un lato e professionali dall’altro;
– il settore sanitario è regolato, in Italia, da un quadro normativo complesso atto a garantire in maniera prioritaria il diritto costituzionalmente garantito alla salute, alla cura e all’assistenza socio- sanitaria, diritti che sono garantiti a livello universalistico;
– la disciplina di carattere generale della dirigenza del comparto sanitario si rinviene, anzitutto, nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego), che ha esteso la disciplina privatistica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
– il decreto legislativo n. 165 del 2001 all’articolo 1, comma 2, chiarisce che, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ricondurre anche le “aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”; l’articolo 26, inoltre, nel regolamentare l’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria, menziona espressamente, al comma 2, il decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, come normativa speciale alla quale fare riferimento per l’ordinamento della dirigenza del Servizio sanitario;

considerato che:
– la materia della dirigenza sanitaria è stata oggetto di molteplici interventi normativi e, da ultimo, è stata affrontata anche dalla cosiddetta riforma Madia e, specificamente, dal decreto legislativo n. 171 del 2016 e dal successivo decreto legislativo correttivo n. 126 del 2017;
– il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, coerentemente con il contenuto della delega del quale è attuazione (articolo 11, comma 1, lettera p)), della legge n. 125 del 2015, interviene su tre aspetti chiave concernenti gli incarichi apicali delle aziende e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale:
– le modalità di individuazione dei soggetti che possono ricevere l’incarico di direttore generale;
– le modalità di individuazione di coloro che possono ricevere gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto, direttore dei servizi sociali;
– la valutazione dei risultati gestionali conseguiti da tali figure dirigenziali e le conseguenze che ne derivano;
– l’intento, evidenziato e ribadito anche nella relazione di accompagnamento al testo normativo, è quello di slegare nomina e revoca degli incarichi dalla connotazione di incarico fiduciario, la “fiducia politica”, per meglio opportunamente legarle “a una valutazione di natura tecnica e indirizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti e adeguate a ricoprire l’incarico”;
– emerge quindi l’investimento sulle capacità di gestione e sulle competenze in materia delle figure di vertice alle quali si deve affidare il buon funzionamento del sistema;
– per quanto riguarda il ruolo di direttore generale, nella disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 171 del 2016, è prevista la costituzione di un elenco di idonei alla nomina avente non più carattere regionale ma statale; l’articolo 1, comma 2, del decreto infatti, prevede che l’elenco sia istituito presso il Ministero della salute, che lo pubblica sul suo sito internet e lo aggiorna ogni due anni;
– i requisiti che occorre possedere per candidarsi ad essere inseriti nel predetto elenco nazionale ricalcano in parte quelli che la disciplina previgente richiedeva per l’inserimento negli elenchi regionali; si ha, in particolare, riguardo al titolo di laurea e all’esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario e settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie; a tali requisiti, tuttavia, la nuova normativa ne aggiunge altri due: l’età del candidato, che non deve aver superato i 65 anni e le conoscenze acquisite, occorrendo aver già svolto il corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;

atteso che il decreto legislativo n. 502 del 1992 al comma 7 dell’articolo 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali) dispone che: “Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di direzione”, stabilendo i criteri per l’individuazione degli incarichi direttivi sanitario e amministrativo che tuttora permangono;

atteso inoltre che:
– il decreto legislativo n. 171 del 2016, all’articolo 5 (Disposizioni transitorie) stabilisce che “Fino alla costituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l’elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti”;
– anche la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 con la quale l’attuale maggioranza ha riformato il sistema sanitario regionale prevede, all’articolo 12 (Direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie) che “1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza stabiliti dalla normativa statale vigente, nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, eventualmente anche di altre regioni, appositamente costituiti, sempre che si siano verificate le condizioni previste dalla legislazione nazionale.
2. L’incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione”;
– a tal fine, la legge di riforma dispone all’articolo 13 (Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) che “1. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno può essere indicato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e consequenziali.
2. Gli elenchi regionali degli idonei sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), oppure laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o equipollente, esclusivamente per l’elenco degli idonei alla carica di direttore generale; master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti esclusivamente per il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
d) di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.
3. I corsi previsti dal comma 2, lettera c), sono organizzati e attivati con periodicità almeno biennale dalla Regione, anche in ambito interregionale o avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, operanti nel campo della formazione manageriale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in armonia con quanto previsto per la formazione degli elenchi degli idonei di cui al decreto legislativo n. 171 del 2016, definisce i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l’attivazione degli stessi e le modalità di conseguimento della certificazione.
5. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet istituzionale, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula dei direttori generali, amministrativi e sanitari.”;
– la legge regionale n. 24 del 2020, all’articolo 34 (Integrazione socio-sanitaria) dispone, inoltre, che “1. La Regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l’adozione del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).
2. Il direttore dei servizi socio-sanitari, è nominato dal direttore generale della ASL, ed è scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di qualificata attività di dirigenza nei servizi socio-sanitari.
3. Il direttore dei servizi socio-sanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l’integrazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
b) è preposto al coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria dell’azienda;
c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS.
4. Le ASL partecipano alla definizione del PLUS di riferimento con il direttore generale oppure con il direttore dei servizi socio-sanitari e con il direttore del distretto”;

considerato che:
– in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 2020, con le deliberazioni n. 11/46 e n. 11/47 del 24 marzo 2021, la Giunta regionale ha definito le modalità e i criteri per la selezione pubblica dei candidati idonei alla nomina ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 dei direttori sanitari e amministrativi delle Aziende e ha dato avvio ai procedimenti per la costituzione degli elenchi;
– successivamente la Giunta regionale con la deliberazione n. 13/56 del 6 aprile 2023 ha disposto la revoca delle due delibere portando a giustificazione il fatto che in sede di conferenza Stato-regioni ancora non sia stato ancora sancito l’accordo che avrebbe dovuto individuare criteri uniformi e armonizzare l’esercizio delle competenze regionali;

rilevato che:
– nella deliberazione della Giunta regionale n. 13/56 citata, si evidenzia come “in assenza dei criteri di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 le regioni sono tenute ad osservare le disposizioni transitorie previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 171 che stabilisce: “1. Fino alla costituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l’elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 13/56 ribadisce comunque i criteri previsti all’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e pare quindi pretestuoso non ottemperare alla predisposizione degli elenchi regionali anche alla luce del fatto che le altre Regioni li hanno predisposti e continuano a rinnovarli (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia etc);

preso atto delle disposizioni di legge che prevedono, per il ruolo di direttore dei servizi socio-sanitari, requisiti stringenti come i cinque anni di ruolo effettivo nei dieci anni precedenti, oltre che la necessità di attingere agli elenchi nazionali e/o regionali esistenti;

atteso che:
– la ASL Gallura, con deliberazione del Direttore generale n. 669 del 19 ottobre 2023 ha provveduto alla nomina del Direttore dei servizi socio-sanitari;
– da quanto si evince dalla deliberazione direttoriale n. 669 del 19 ottobre 2023 i criteri e le modalità della selezione non parrebbero essere coerenti con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
– comunque, per ragioni di trasparenza il procedimento di selezione, trattandosi di incarico dirigenziale, avrebbe dovuto svolgersi almeno tramite una pubblica manifestazione di interesse;

considerato inoltre che il Direttore generale della ASL Gallura, con la deliberazione n. 670 del 23 ottobre 2023 dispone di inviare una richiesta di parere al Dipartimento della Funzione pubblica affinché lo stesso proceda ad una valutazione oggettiva circa la sussistenza in capo al nominato dei requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti necessari per ricoprire la carica di direttore dei Servizi socio sanitari presso la stessa Azienda e quindi di subordinare la sottoscrizione del contratto di lavoro del nominato direttore e quindi la presa di servizio da parte della stessa, all’eventuale parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza dei fatti sopra riportati;
2) se siano al corrente dei criteri in virtù dei quali sia potuta avvenire, da parte del direttore generale della ASL Gallura, la nomina del direttore dei servizi socio sanitari;
3) se, alla luce dei fatti enunciati, delle norme richiamate e vigenti non considerino l’opportunità di revocare la deliberazione dirigenziale n. 669 del 19 ottobre 2023 della ASL Gallura;
4) se non ritengano intempestiva e superflua la successiva deliberazione n. 670 del 23 ottobre 2023 che, con la richiesta di parere al Dipartimento della Funzione pubblica, avanzata successivamente alla deliberazione di nomina, pare confermare tutte le perplessità esposte, atteso che i requisiti richiesti per il ruolo da ricoprire appaiono definiti con chiarezza dalle norme in vigore;
5) quale sia la logica che sostiene la deliberazione della Giunta regionale n. 13/56 del 6 aprile 2023 che revoca le precedenti deliberazioni n. 11/46 e n. 11/47 del 24 marzo 2021, posto che, non essendo stati predisposti gli elenchi previsti, la normativa dispone l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 171 del 2016;
6) per quali ragioni non si siano predisposti gli elenchi regionali per gli incarichi di direttore sanitario, dei servizi socio-assistenziali e amministrativo come avvenuto in altre regioni, nelle more dell’approvazione dell’accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per avere comunque strumenti di riferimento per la selezione dei ruoli direttivi apicali della dirigenza delle ASL regionali.

Cagliari, 24 ottobre 2023

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