Interrogazione n. 1883/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1883/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla proposta di Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”.

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I sottoscritti,

premesso che:
– l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, è un ente sanitario di diritto pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 12;
– l’Istituto è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e della Regione, è posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta regionale e garantisce alle Aziende sanitarie locali (ASL), le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per l’espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana e animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell’igiene delle produzioni zootecniche;

premesso ulteriormente che:
– sono organi dell’Istituto: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore generale; c) il collegio dei revisori dei conti;
– il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto;
– nel rispetto dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 106 del 2012 e della legge regionale n. 12 del 2008, il consiglio di amministrazione, tra gli altri compiti, approva il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto proposto dal direttore generale. Lo stesso regolamento viene successivamente approvato con delibera della Giunta regionale;
– il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi vigente è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 23/3 del 20 aprile 2016, e successivamente aggiornato ed approvato, sempre dalla Giunta regionale, con delibera n. 6/20 del 5 febbraio 2019;
– il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto è l’atto organizzativo equivalente all’atto aziendale previsto per le aziende sanitarie, dispone dell’organizzazione dei servizi e delle funzioni, e conseguentemente degli incarichi e delle funzioni assegnate ai dirigenti e al personale non dirigente ai sensi dei rispettivi CCNL vigenti per il personale della sanità, per cui da questo atto discendono gli incarichi al personale e il conseguente trattamento economico ed accessorio;

considerato che il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto è l’atto organizzativo equivalente all’atto aziendale previsto per le aziende sanitarie, e quale atto aziendale è collegato al Piano triennale del fabbisogno di personale, per cui è necessario che tenga conto, tra gli altri, anche dei seguenti vincoli:
1) vincoli economici previsti dalle norme nazionali: tetto di spesa per il personale, pari all’1,4 per cento della spesa sostenuta nel 2004, e spesa per i fondi accessori non superiore a quella del 2016 ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2019;
2) vincoli economici dati dal rispetto dei parametri e criteri per la configurazione organizzativa degli uffici, delle strutture, e dei servizi, dettati per competenza, sulla base delle norme nazionali e regionali.

precisato che ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2008 devono essere rispettati i principi e i vincoli economici previsti per gli atti aziendali delle ASL, (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, legge regionale n. 10 del 2006) e che la legge regionale n. 24 del 2020, articolo 2, che, alla lettera f) contempla espressamente l’Istituto tra gli enti del Servizio sanitario regionale;

ricordato che il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto (atto aziendale) organizza le attività e le funzioni, secondo il modello e la tipologia prevista nei CCNL della dirigenza sanitaria, ossia Dipartimento, Struttura complessa, Struttura semplice, incarichi professionali ecc.;

vista la delibera della Giunta regionale n. 12/15 del 7 aprile 2022 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL)), approvata definitivamente con delibera n. 30/73 del 30 settembre 2022, che detta i criteri e i parametri utili e necessari per la costituzione dei Dipartimenti, delle Strutture complesse e delle Strutture semplici delle ASL;

verificato che nonostante l’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020 includa alla lettera f), quale ente di governo, l’Istituto zooprofilattico della Sardegna, nella succitata delibera n. 12/15 del 7 aprile 2022 l’Istituto non risulta oggetto delle direttive date; anche volendo considerare corretta l’esclusione, in quanto all’Istituto è riservata una specifica regolamentazione normativa (decreto legislativo n. 270/1993; decreto legislativo n. 106 del 2012; legge regionale n. 12 del 2008; legge regionale n. 25 del 2012, articolo13, che recepisce il decreto legislativo n. 106 del 2012; e legge regionale n. 24 del 2020), è necessario rilevare che in ogni caso sono operanti le norme e i criteri di economicità per gli enti del Servizio sanitario nazionale (es. rapporto tra strutture complesse e strutture semplici), e quelli disposti dalla legge sugli Istituti zooprofilattici, ossia il decreto legislativo n. 106 del 2012, che all’articolo 10, nel delegare alla Regione le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento, prevede tutta una serie di misure dirette alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali procedendo alla loro riduzione e ai relativi accorpamenti nel rispetto dei vincoli di legge, nonché il rapporto tra “risorse umane complessivamente utilizzate” e “personale di supporto” che non può superare il 15 per cento (articolo 10 decreto legislativo n. 106 del 2012 comma 1, punto 5);

considerato ulteriormente che la Regione a tutt’oggi (ma l’obbligo risale al 2012) non ha dettato specifiche modalità gestionali, organizzative e di funzionamento ai sensi del richiamato articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, per cui si può asserire che l’Istituto si trova in assenza di specifiche “regole organizzative” per mancata precisazione della Regione, d’altro canto, pur in assenza di “specifici criteri” per l’Istituto è innegabile che quelli vigenti, sia diretti in quanto previsti dal decreto legislativo n. 106 del 2012, sia indiretti in quanto dettati per le aziende sanitarie ci siano e siano precettivi a tutti gli effetti;

vista la determina n. 123 del 22 febbraio 2023, del Direttore generale dell’Istituto, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1.1 del 28 febbraio 2023, che prevede l’istituzione di nuove strutture, precisamente di 2 Dipartimenti, le strutture complesse che da 6 diventano 9, e le strutture semplici che da 26 diventano 27; con un conseguente ed inevitabile aumento dei costi, non si può non notare che tale riorganizzazione non risulta motivata né sostenuta da una necessaria e adeguata relazione economica, di attività, di analisi volumetrica, di servizio, funzionale, territoriale ecc, che possano in qualche modo giustificare l’istituzione di nuove strutture;

verificato che nella proposta di riorganizzazione non c’è nessun riferimento al monitoraggio circa i dati di attività che, nell’ultimo triennio risultano in forte calo, ad esempio gli esami eseguiti dal gennaio all’agosto 2023 sono 220.985; nel 2022 sono stati 409.234 e nel 2021 sono stati 529.479, rilevato che, pur non essendo ancora concluso l’anno in corso, gli esami eseguiti nei primi mesi del 2023 risultano meno della metà rispetto a quelli eseguiti nel 2021;

ricordato che in occasione dell’approvazione della precedente “organizzazione funzionale” (nel 2019) le strutture complesse furono numericamente ridotte, e in particolare venne abrogata la struttura complessa amministrativa così come previsto dagli obblighi di legge;

appreso che vengono eliminate alcune strutture, nonostante un carico di lavoro pluriennale e oggettivi e misurabili risultati ottenuti, e, al contrario, altre vengono qualificate strutture come semplici e come complesse in assenza di dati di attività e ragioni tecniche concrete;

vista la delibera n. 1.1 del 28 febbraio 2023, del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con la quale si vuole modificare la denominazione di legge del “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto” in “Regolamento in tema di modello organizzativo ed ordinamento interno dei servizi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna”;

alla luce di quanto su esposto si ritiene necessario ed urgente fare chiarezza,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se non ritengano opportuno rivalutare il modello di riorganizzazione, proposto con la determina n. 123 del 22 febbraio 2023 del Direttore generale dell’Istituto, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1.1 del 28 febbraio 2023, che appare sovradimensionata rispetto ai servizi e alle prestazioni erogate negli ultimi anni, la citata determina non risulta corredata da una relazione sull’attività dell’Istituto (nessun dato di attività ufficiale è stato evidenziato, né esami effettuati né altri servizi). Le Unità organizzative dipartimentali in sanità sono soggette a stretti criteri di costituzione e se i costi aumentano, si è tenuti a pensare che ci sia un servizio pubblico che a sua volta sia misurabile in termini di costo che li giustifichi (principio necessario di contabilità pubblica), sempre nel rispetto di quei criteri che la Regione ha adottato per il Servizio sanitario regionale già richiamati;
2) quali altre motivazioni, oltre la visione prospettica, hanno portato a qualificare strutture come semplici o come complesse in assenza di dati di attività effettivi e documentati, programmi ufficiali e approvati e ragioni tecniche concrete, in barba ai principi di “contabilità pubblica” che esigono la misurabilità economica di un servizio pubblico, utile ai cittadini, a fronte dei relativi costi. In questo specifico caso si sostengono dei costi “strutturali” certi a prescindere da un sevizio erogato e misurato;
3) per quale motivo vengono eliminate alcune strutture, nonostante un carico di lavoro pluriennale e oggettivi e misurabili risultati ottenuti, mentre altre, in assenza di dati di attività e ragioni tecniche concrete, vengono istituite e qualificate sia come semplice che come complesse;
4) come intendano giustificare la compatibilità economica rispetto ai vincoli di legge nazionali vigenti nella sanità, ossia il tetto di spesa dell’1,4 per cento e il tetto di spesa relativo ai Fondi della contrattazione decentrata (decreto legislativo n. 75 del 2018), oltre al rispetto dei criteri economici per gli atti aziendali. Tuttavia, in nome del rispetto delle scelte di merito non si può derogare totalmente ai criteri di legittimità previsti in questa materia, che sono dettati per garantire servizi pubblici a costi misurati e misurabili;
5) quali siano le motivazioni e i vantaggi nel modificare la denominazione di legge, denominando il “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto” previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 106 del 2012 “Regolamento in tema di Modello organizzativo ed ordinamento interno dei servizi dell’IZS della Sardegna”.

Cagliari, 9 agosto 2023

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