Interrogazione n. 1721/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1721/A

(Pervenuta risposta scritta in data 23/01/2023)

ORRÙ – CADDEO – LAI, con richiesta di risposta scritta, sulle manifestazioni di interesse a ricoprire incarichi dirigenziali pubblicate sul sito istituzionale della Regione Sardegna il 23 dicembre, con scadenza il 28 dicembre 2022.

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I sottoscritti,

premesso che:
– la normativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato siano conferiti secondo le disposizioni dell’articolo 19 e 28 della legge tenendo conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico;
– l’articolo 19 della legge n. 165 del 2001 dispone che la durata dell’incarico dirigenziale, correlata agli obiettivi prefissati, non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
– per quanto concerne i requisiti, per l’accesso alla dirigenza si rammenta che l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione) prevede che al concorso per titoli ed esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di diploma di laurea;
– si rammenta, infine, che tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono essere conferiti secondo le disposizioni dell’articolo 19 della legge n. 165 del 2001;

rilevato tuttavia che l’articolo 5 comma 3 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) ha disposto, quale requisito di accesso alla dirigenza, in luogo del prescritto diploma di laurea, il requisito della mera anzianità maturata ai sensi dell’articolo 87, comma 3, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51;

rilevato, inoltre, che la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, all’articolo 26 ha previsto la possibilità di prorogare, fino a un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione;

considerato dunque che la legge regionale in questione è stata oggetto di apposita impugnativa da parte della Corte costituzionale che con sentenza n. 255/2022 dichiara l’illegittimità dell’articolo 5 e, tra gli altri, dei commi 3 e 26 di cui sopra, proprio perché la disciplina regionale, “non riconducibile a profili di autonomia organizzativa della Regione” sostituisce il requisito del titolo di studio della laurea con quello dell’anzianità, disciplina la durata dell’incarico dirigenziale e in generale norma l’accesso alla dirigenza in contrasto con il quadro regolativo nazionale e con i principi di cui agli articoli 117 e 97 della Costituzione;

considerato altresì che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20 dicembre 2022, n. 255, si è reso necessario procedere all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per ricoprire l’incarico vacante di Direttore del Servizio “Qualità dei servizi e governo clinico” dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e per ricoprire gli incarichi vacanti dei Servizi “Interventi delle opere sanitarie, degli enti, bilancio, personale (SIS)” e “Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale” (STS)” dell’Assessorato dei lavori pubblici;

considerato, infine, che le tre manifestazioni di interesse sono state pubblicate nel sito istituzionale della Regione il 23 dicembre con scadenza, per la presentazione delle candidature, il 28 dicembre alle ore 12,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, l’Assessore regionale dei lavori pubblici e l’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione per sapere se:
1) ritengano adeguati e congrui i tempi di pubblicazione previsti (meno di tre giorni lavorativi) per venire a conoscenza della manifestazione di interesse e predisporre la necessaria documentazione da parte dei candidati interessati;
2) ritengano tale modo di procedere rispondente al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e consono al raggiungimento all’obiettivo di individuare i profili dirigenziali maggiormente idonei alla copertura degli incarichi dirigenziali vacanti;
3) siano consapevoli del danno che potrebbero provocare all’Amministrazione regionale nella ipotesi che le manifestazioni di interesse, dati i tempi di pubblicazione così ristretti, possano andare deserte.

Cagliari, 29 dicembre 2022

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