CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1669/A
CIUSA, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di individuare un’area funzionale allo svolgimento degli esami per la Patente A.
***************
Il sottoscritto,
premesso che:
– la patente A si può conseguire dai 24 anni di età (oppure dai 20 anni se si possiede la patente A2 da almeno due anni) e consente di guidare qualsiasi motociclo, anche con carrozzetta, senza alcuna limitazione di potenza e cilindrata, oltre ai tricicli di potenza superiore a 15 kW;
– normalmente per prendere la patente A2 o la patente A occorre sostenere con successo una prova di teoria e una di pratica di guida, anche se chi ha già la patente Al o B1 o B o BE può conseguire la patente A2 o A svolgendo solo l’esame di guida;
– la patente A2 si può conseguire fin dai 18 anni e permette di guidare tutti i motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
– per conseguire la patente Al è necessario avere 16 anni e consentirebbe di condurre i motocicli fino a 125cc e che non superano la potenza di 11 Kw. Consentirebbe di condurre anche i ciclomotori a 2 o 3 ruote (fino a 50cc);
– la patente A abilità alla guida di qualsiasi motociclo ed è conseguibile dopo due anni di patente A2 oppure direttamente a 24 anni;
– elenco dei veicoli che si possono guidare con la patente A1:
a) motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
b) tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
c) macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli;
– elenco dei veicoli che si possono guidare con la patente A2:
a) motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
– elenco dei veicoli che si possono guidare con la patente A:
a) tricicli di potenza superiore a 15 kW (dai 21 anni)
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h (dai 24 anni);
– il conducente con patente B, per conseguire la patente A deve sostenere solo l’esame pratico;
– occorre anche sottolineare il fatto che non esiste più il concetto della “perdita” dei limiti: per passare da una categoria a quella superiore occorre sostenere solo la prova pratica corrispondente;
considerato che:
– l’esame pratico per tutte le categorie si compone di due parti: la prova di manovra e la prova pratica. Nella prima parte, che di solito si svolge entro la superficie del Servizio della circolazione, sono previste una serie di manovre da eseguire con la moto. Per esempio: slalom, guida in salita, frenata d’emergenza o otto;
– superata questa prima parte dell’esame si passa alla prova pratica su strada, nella quale sarà valutata l’idoneità a guidare nel traffico normale. Qui valgono sostanzialmente le stesse regole dell’esame pratico di guida per auto: devono essere rispettate le norme del traffico, guidare in maniera previdente ed essere rispettosi degli altri utenti della strada;
– una volta superate entrambe le prove, l’esperto o l’esperta consegnerà un certificato o inserirà una annotazione nella vostra licenza per allievo conducente, che a partire da subito varrà quale patente provvisoria fino a quando non verrà inviata quella vera e propria;
rilevato che:
– con il decreto ministeriale 26 settembre 2018 è stata introdotta la Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie Al, A2 e A;
– Art. 2. Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013;
– 1. Dopo l’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria Al, A2 e A» sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate all’effettuazione dei percorsi di prova).
1. Al fine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, l’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all’area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti;
2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»;
b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). – Al fine di tutelare l’incolumità dei candidati, gli stessi, durante l’esecuzione delle prove di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.»;
– prove di equilibrio a velocità ridotta di passaggio in corridoio stretto:
a. Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All’Interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri.
Dopo l’ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono. Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall’altro;
– prove di equilibrio di superamento ostacolo di frenata:
a. Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All’interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri. Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza;
b. all’interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea laterale. A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l’uno dall’altro;
c. dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore basso (c.d. “cinesino”);
d. in corrispondenza di quest’ultimo, porre un altro delimitatore basso a distanza di 1 metro. Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l’uno dall’altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri;
– la legge n. 108 del 5 agosto 2022 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto Infrastrutture-bis) ha introdotto una norma che modifica leggermente l’articolo 123 comma 7 del Codice della strada in materia di autoscuole, disponendo che “il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2, nelle condizioni previste consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”;
– significa, in altri termini, che i titolari della patente A1 (quella per i 125) potranno prendere la patente A2 senza la necessità di superare l’esame di guida, ma frequentando semplicemente un corso di formazione presso un’autoscuola. Stessa cosa per i titolari di patente A2 che vorranno prendere la patente A;
– al momento non è ancora possibile sfruttare la ‘scorciatoia’ dei corsi di formazione per prendere la patente A2 o A senza fare l’esame di guida, perché si attende che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisca l’iter formativo e amministrativo per lo svolgimento di tali corsi, che dovrà essere regolato da disposizioni ben precise. Sulle tempistiche è difficile fare previsioni, ma sicuramente non sarà prima del mese di settembre 2022;
ritenuto che:
– la complessa fase di organizzazione degli esami e delle esercitazioni di guida delle patenti per le moto (di categoria AM, A1, A2, A) comporta la disponibilità di un’area dedicata e idonea allo scopo, per ottemperare a tutte le richieste di esame pendenti;
– le autoscuole della Provincia di Cagliari di fatto non hanno una pista dove far esercitare gli allievi e questo genera forti difficoltà nella programmazione degli esami perché possono essere utilizzati i pochi spazi messi a disposizione dalla Motorizzazione di Cagliari per le sedute d’esame (solo due volte alla settimana con massimo 10 candidati totali per ciascuna seduta);
– la situazione si incancrenisce fino a diventare quasi ingestibile con le scadenze che si accumulano e l’utenza a cui non si riesce a garantire il servizio;
– le autoscuole della Provincia di Cagliari hanno la possibilità di prenotare circa massimo 3-4 allievi al mese per autoscuola (se sono fortunate a riuscire a prendere il posto), con il carico di allievi che è impossibile non accumulare considerato che non si riesce a garantire a tutti le possibilità che la normativa prevede;
– le sedute messe a disposizione dalla Motorizzazione per le autoscuole che non hanno una pista sono assolutamente insufficienti;
– occorre immediatamente individuare un piazzale idoneo alle esercitazioni e agli esami, dato che le piste esterne autorizzate sono a Sestu, Sanluri, Portoscuso e Carbonia;
– la Motorizzazione cerca comunque di venire in contro alle esigenze delle autoscuole con sedute straordinarie presso autoscuole fuori sede (che ci mettono cortesemente a disposizione la loro pista), ma la situazione è sempre di emergenza;
– gli spazi necessari sono riconducibili ad una superficie asfaltata larga circa 30 metri e lunga circa 100 metri,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza della problematica sopra esposta;
2) quali azioni possano mettere in campo per individuare e rendere disponibile un’area di proprietà demaniale idonea alle esercitazioni e agli esami nel territorio cagliaritano.
Cagliari, 7 novembre 2022