Interrogazione n. 1618/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1618/A

CIUSA, con richiesta di risposta scritta, sul Piano di risanamento acustico del Comune di Cagliari.

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Il sottoscritto,

premesso che:
– il rumore costituisce un fattore di inquinamento ambientale, di deterioramento della qualità della vita e di potenziale danno per la salute;
– nel nostro ordinamento la materia dell’inquinamento acustico è disciplinata:
– dall’articolo 659 del codice penale recante “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”;
– dall’articolo 844 del codice civile, rubricato “Immissioni”;
– dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, unitamente ai successivi decreti applicativi;
– dalla legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, istitutiva dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente della Sardegna;
– dalle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14 novembre 2008;
– la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 pone in capo alla Regione competenze e obblighi in relazione alla prevenzione e riduzione del rumore ambientale e ricorda che, a questo scopo, la Giunta regionale ha già emanato i “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” con la deliberazione n. 30/9 dell’8 luglio 2005;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14 novembre 2008 è stato approvato il documento tecnico denominato “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico” e contestuale abrogazione del documento “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”;
– nel documento tecnico sono state inserite due parti aggiuntive, una che riporta le indicazioni che le amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, ed una relativa agli adempimenti che discendono dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 in merito alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
– di seguito le principali disposizioni in materia di acustica ambientale all’interno del documento tecnico “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico”:
1. la predisposizione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione, definiti ai sensi del decreto legislativo n. 194 del 2005 e posti in capo ai gestori di infrastrutture di trasporto ed alle Autorità preposte agli agglomerati urbani, che la Giunta regionale ha già provveduto ad individuare con la deliberazione n. 40/24 del 22 luglio 2008;
2. le indicazioni che le amministrazioni comunali devono seguire per adeguare i propri regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997;
3. la modifica della composizione della commissione esaminatrice istituita in ambito regionale per l’acquisizione del titolo professionale di tecnico competente in acustica ambientale, con l’inserimento di un nuovo componente esperto in materie amministrative;
4. le procedure per la redazione e approvazione dei Piani comunali di classificazione acustica;
– l’adozione dei piani comunali di classificazione acustica su tutto il territorio regionale è necessaria per la predisposizione del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico che, espressamente previsto all’art. 4, comma 2, della legge n. 447 del 1995, è redatto dalla Regione in collaborazione con le province;
– con la deliberazione della Giunta regionale è stato istituito il tavolo tecnico di coordinamento, costituito dai rappresentanti delle province e dell’ARPAS, presieduto dalla Regione;

considerato che:
– la legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, istitutiva dell’ARPAS, agenzia che ha il compito di provvedere:
“a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;
e) all’assistenza tecnico scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l’ambiente”;
– nel dicembre del 2020 l’ARPAS ha pubblicato il regolamento con cui si intende delineare le modalità di svolgimento dell’attività tecnica di controllo dell’inquinamento acustico (indagini fonometriche) a supporto delle province e dei comuni;
– le azioni per la riduzione e il contenimento dell’inquinamento acustico possono essere classificate nei seguenti ambiti:
– pianificazione, attraverso la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica;
– prevenzione, attraverso l’espressione di pareri previsionali di compatibilità acustica;
– monitoraggio e controllo, attraverso le verifiche del rumore prodotto dalle sorgenti sonore;
– risanamento, attraverso la predisposizione e l’attuazione dei piani di risanamento acustico; all’attuazione delle predette azioni sono chiamati, ciascuno in relazione alla propria competenza, lo Stato, le regioni, le province e i comuni;
– è la legge 26 ottobre 1995, n. 447 che individua le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in materia di inquinamento acustico demandando allo Stato l’attività di regolamentazione della materia, alle regioni l’attuazione delle norme generali e la loro applicazione nell’ambito territoriale di appartenenza, alle province l’attività di vigilanza e controllo e ai comuni l’adozione degli atti per l’attuazione della disciplina statale e regionale;
– le regioni definiscono con legge regionale i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni normative per l’applicazione dei valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, nonché le procedure per la predisposizione e l’adozione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento acustico;
– le province svolgono le funzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali, con particolare riferimento alle competenze individuate dall’articolo 57 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; per l’espressa previsione contenuta nell’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61”;
– i comuni provvedono alla classificazione del territorio comunale in conformità ai criteri dettati dalle leggi regionali e in coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti;
– il Piano di classificazione acustica comunale rappresenta il principale strumento per la gestione e la prevenzione dell’inquinamento acustico; esso fissa i valori limite della rumorosità nell’ambiente esterno e, soprattutto, determina vincoli e condizioni per uno sviluppo del territorio acusticamente sostenibile; i comuni provvedono alle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di emissione definiti con legge statale, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché allo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 14, comma 2, della legge n. 447 del 1995;
– inoltre, in caso di accertamento del superamento dei valori limite di attenzione, i comuni devono provvedere all’adozione dei piani di risanamento acustico;
– nei casi di eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle proprie competenze, possono, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività;

rilevato che:
– l’articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dispone che i comuni debbano provvedere all’adozione di piani di risanamento acustico che devono contenere:
a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
– la Classificazione acustica del territorio rappresenta uno strumento di governo locale, utile per definire un ordinato programma di sviluppo del territorio che includa, fra i suoi principi, la gestione e la salvaguardia degli effetti cagionati dal rumore;
– il Piano di classificazione acustica costituisce l’adempimento fondamentale da parte del Comune di Cagliari per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento causato dal rumore;
– esso pertanto costituisce un atto di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo;
– il suo obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale;
– gli obiettivi generali che tale Piano si prefigge di perseguire sono la tutela degli ambienti di vita e del territorio dagli effetti causati dall’inquinamento acustico, definito come “fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”;
– con la deliberazione n. 62 del 20 aprile 2021 il Consiglio comunale di Cagliari ha esposto la procedura per l’approvazione dei piani di risanamento acustico ai sensi delle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” approvate con deliberazione n. 62/9 del 14 novembre 2008 della Regione autonoma della Sardegna, articolata nelle seguenti fasi:
– l’amministrazione comunale redige ed approva con proprio provvedimento amministrativo il Piano di risanamento acustico e procede alla sua pubblicazione sull’albo pretorio;
– entro i successivi trenta giorni il comune trasmette alla città metropolitana e all’ARPAS per i rispettivi compiti di verifica, vigilanza e controllo, gli elaborati relativi al Piano di risanamento, comprensivi della deliberazione di approvazione del consiglio comunale e delle eventuali osservazioni raccolte in fase di consultazione;
– entro i successivi trenta giorni l’ARPAS formula le proprie osservazioni e le trasmette alla Città metropolitana;
– la Città metropolitana, anche sulla base delle osservazioni dell’ARPAS, esamina i contenuti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni regionali e, inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale triennale d’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 definisce l’ordine di priorità degli interventi in ambito territoriale di competenza;
– con la deliberazione n. 62 del 20 aprile 2021 il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il Piano di risanamento acustico con i suoi allegati e provveduto alla contestuale pubblicazione dello stesso sull’albo pretorio;

ritenuto che:
– siano oramai trascorsi i termini della deliberazione n. 62 del 20 aprile 2021 del Consiglio comunale di Cagliari secondo cui, al termine del periodo di pubblicazione del piano di risanamento acustico, della raccolta delle osservazioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dell’acquisizione dei pareri di competenza da parte della Città metropolitana, il Consiglio comunale avrebbe dovuto procedere all’approvazione finale del piano;
– non è chiaro se il Piano di risanamento acustico sia mai stato inoltrato all’ARPAS e alla Città metropolitana dato che non risulta essere stato mai approvato dal Consiglio comunale nella sua versione definitiva e inclusiva delle osservazioni formulate dall’ARPAS e Città metropolitana così come previsto dalla deliberazione n. 62 del 20 aprile 2021;
– la dilatazione dei tempi di approvazione del Piano non è più in alcun modo accettabile e procrastinabile soprattutto da parte dei cittadini residenti nelle zone fortemente esposte a inquinamento acustico;
– occorre rammentare che, nei casi di eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle proprie competenze, possono, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) se siano a conoscenza della mancata approvazione finale da parte del Comune di Cagliari del Piano di risanamento acustico;
2) quali misure intendano porre in essere al fine di esigere un tempestivo intervento da parte del Comune di Cagliari in tutte quelle zone classificate come aree critiche, rammentando che il rumore costituisce un fattore di inquinamento ambientale, di deterioramento della qualità della vita e di potenziale danno per la salute.

29 settembre 2022

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