CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 183/C-4
CUCCU sulla necessità di risolvere l’annoso problema degli usi civici.
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La sottoscritta,
premesso che:
– il 6 ottobre 1820 venne emanato dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele I il cosiddetto “Regio Editto delle Chiudende”, che riconosceva il diritto di proprietà assoluta in favore dei comuni e dei privati sui terreni infeudati, con l’obbligo di recinzione e chiusura delle singole proprietà;
– il 26 febbraio 1839 venne emanato dal Re di Sardegna Carlo Alberto il Regolamento n. 21 (pubblicato con Carta Reale del 15 marzo 1839, e avente valore di legge), con il quale, previo riscatto monetario, veniva predisposto il graduale passaggio dei beni feudali in proprietà assoluta dei comuni e dei privati, abolendo definitivamente il feudalesimo nell’Isola;
– nel Regolamento emanato dal Re di Sardegna Carlo Alberto del 26 febbraio 1839 n.21 al capo I, rubricato “Della pertinenza e destinazione dei terreni”, già all’articolo 1 prevede chiaramente che “I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, o che saranno per riunirsi alla Corona appartengono od ai privati, od ai comuni od al Regio Demanio”;
– all’articolo 11 del Regolamento emanato dal Re di Sardegna Carlo Alberto il 26 febbraio 1839 n. 21 si prevedeva che “i terreni soggetti alla generale servitù, e comunione di pascolo, possono essere sottratti alla medesima, o per mezzo della chiusura a termini dell’Editto delle chiudende del 6 Ottobre 1820 e dei successivi provvedimenti, ovvero per mezzo di un’assoluta e perpetua separazione…”;
– il Senato e la Camera dei deputati del Regno di Sardegna avevano approvato e adottato la legge promulgata dal Re il 15 aprile 1851 n° 1192 che all’articolo 15 dispone che “I terreni aperti situati nella cerchia delle cosiddette vidazzoni o paberili, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell’articolo 17, a datare dal 1° gennaio 1853 esonerati da tale servitù e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta”;
– nella stessa legge del 15 aprile 1851 n° 1192 all’articolo 18 si disponeva che “Passato il novennio, i terreni demaniali, comunali o privati, di cui agli articoli 16 e 17, ancorché aperti, s’intenderanno svincolati dalla servitù del pascolo, e diverranno proprietà perfetta come quelli indicati nell’articolo 15”;
– con Regio decreto di presentazione e testo approvato da Camera e Senato del Regno di Sardegna veniva promulgata la legge 27 novembre 1852 n. 1437, rubricata “Disposizioni per le alienazioni dei terreni demaniali dello Stato nell’isola di Sardegna” autorizzava il Demanio a vendere i terreni demaniali ad asta pubblica e con pagamento dilazionato in 30 anni;
– la legge del Regno d’Italia n. 1105 del 1863, stabilendo la convenzione tra i Ministri del Regno d’Italia per i lavori pubblici, per le finanze, per l’agricoltura ed il commercio e il Signor Gaetano Semenza di Londra all’articolo 2 affermava che : “per gli effetti di cui all’articolo 8 della predetta convenzione, è fatta facoltà al governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di cussorgie, ettari 200.000 da assegnarsi in libera proprietà dei concessionari delle ferrovie dell’Isola;
– la legge n. 2252 del 1865 approvata da Camera e Senato del Regno d’Italia testualmente disponeva all’articolo 1: “tutti gli usi conosciuti nell’isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia, sono aboliti. Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione del diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune e all’articolo 2 la legge disponeva “detratti gli ettari 200.000 assegnati con la legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprevili e cussorgiali esistenti nell’isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi…”;
– con gli articoli successivi della suddetta legge n. 2252 del 1865 si disponeva inoltre la vendita e il riparto di tutti i terreni ademprevili e cussorgiali, ceduti ai comuni in proprietà perfetta, a condizione che essi soddisfacessero tutti i diritti di ademprivio e di cussorgia già spettanti a terzi sui detti terreni e che i comuni dovevano quindi vendere tutti i terreni ademprivili e cussorgiali loro devoluti nel termine di 3 anni. I terreni non venduti nel triennio sarebbero stati venduti dall’Autorità governativa a favore del Demanio dello Stato;
– con la legge approvata dalla Camera e dal Senato del Regno d’Italia del 18 agosto 1870 n. 5839 intitolata “Modifiche alla legge 23 aprile 1865 n. 2252 relativa all’abolizione degli ademprivi in Sardegna” all’articolo 2 si stabiliva: “È riconosciuta ai comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo, o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purché a titolo oneroso, in base ad analogo Regolamento approvato dalla Deputazione Provinciale, i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865”;
– nella legge n. 5858 del 1870 adottata dalle camere e promulgata da Re Vittorio Emanuele II, la società concessionaria delle Ferrovie Sarde, si obbligava a firmare una formale retrocessione al Governo dei terreni ademprivili ad essa assegnati dando così per scontato che i terreni fossero già da allora alienabili quindi privi di vincoli;
– con la legge 19 giugno 1873, n. 147, decretata da Umberto I Re d’Italia, si ribadisce che “È data facoltà al Governo di procedere alla vendita dei beni sciolti dai vincoli ademprivili e cussorgiali con l’articolo 1 della legge 23 aprile 1865, n. 2252 e ritornati al Demanio per effetto della convenzione tra il Governo e la Compagnia delle Ferrovie Sarde approvato con l’articolo 4 della legge 28 agosto 1870”;
– con una serie di provvedimenti definiti provvedimenti per la Sardegna il più importante dei quali la legge 2 agosto 1897, n. 382 approvata da Camera e Senato del Regno d’Italia, il Ministro dell’agricoltura On. Francesco Cocco Ortu promosse la sistemazione dei terreni e istituì la Cassa ademprivile;
– la legge 26 giugno 1927 n. 1766 approvata dalla Camera e dal Senato del Regno d’Italia che convertiva i Regi decreti del 1924, all’articolo 3 affermava che i comuni e le collettività avevano l’onere di provvedere alla dichiarazione dell’eventuale (residuale) esistenza di usi civici entro un breve termine di decadenza, a decorrere dalla pubblicazione della stessa legge, oltre il quale gli eventuali usi civici residui non sarebbero più stati suscettibili di tutela, in quanto estinti definitivamente ex lege;
– la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all’articolo 3 della suddetta legge n. 1766 del 1927 sostiene che “la dichiarazione prevista dall’articolo 3 è obbligatoria per le pretese di diritti di uso civico su terre altrui, private o ex feudali”;
– secondo quanto riportato all’ articolo 35 della legge n. 1766 del 1927 in Sardegna continuò a essere applicato il Testo unico (legge Cocco Ortu) che si ricorda è stato abrogato solo nel 2004 dal Ministro Calderoli;
– le disposizioni previste all’ articolo 35 della legge n. 1766 del 1927 non furono osservate a causa dell’imposizione del regime fascista che costringeva i commissari a non adottarle nonostante la cassazione a sezioni unite abbia più volte smentito l’operato degli stessi commissari;
– la Cassa ademprivile continuò, a reclamare a sé i terreni in possesso dei comuni, e il commissario non fece mai, un piano di massima, come previsto dalla legge n.1766 del 1927;
– in Sardegna, la competenza del commissario per la liquidazione degli usi civici, di natura meramente “giurisdizionale”, era limitata sic et simpliciter ai poteri della vecchia “Giunta d’Arbitri” (Cassazione 10 agosto 1934, n. 3342 resa a definizione della causa R.G. 442/1934);
– il commissario era privo di poteri amministrativi e/o accertativi, mentre il concreto accertamento dell’esistenza di “vincoli” derivanti dalla natura ex ademprivile dei terreni, spettava piuttosto ai prefetti o alle intendenze di finanza, a seconda che le stesse aree, con la progressiva entrata in vigore delle leggi di soppressione degli usi civici in Sardegna, fossero state acquisite in proprietà dai comuni o rimaste al Demanio dello Stato: per “vincoli ademprivili” si intendeva prevalentemente la concreta occupazione dei terreni da parte di coloro che presumevano di essere divenuti proprietari dei terreni in virtù di precedenti disposizioni legislative, e che non accettavano che le loro presunte proprietà fossero state incluse tra i terreni da assegnare ad altri;
– la limitatezza dei poteri del commissario in Sardegna perdurò fino alla modifica della legge n. 1766 del 1927 intervenuta soltanto con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 agosto 1947, n. 1052, il quale all’articolo 1 recita: “Le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri, ai prefetti ed agli intendenti di finanza dal testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed al regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 548, sono devolute al commissario per la liquidazione degli usi civici della Sardegna, il quale le esercita in conformità della legge n. 1766, approvata dalla Camera e dal Senato del regno d’Italia e promulgata dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III il 16 giugno 1927;
– il 26 febbraio 1948 il Presidente della Repubblica promulgava la legge costituzionale n. 5 che istituisce lo Statuto sardo, la stessa prevede la competenza primaria della Regione Sardegna nella materia di usi civici, sottratta al Ministero dell’agricoltura;
– a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto sardo, dovrebbero risultare valide quindi solo le competenze amministrative del commissario in Sardegna esercitate nel periodo tra l’emanazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 agosto 1947 n.1052, che devolveva ai commissari per la liquidazione le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri e l’emanazione dello stesso statuto nel 26 febbraio 1948 che prevede la competenza primaria della regione Sardegna in materia di usi civici;
– è oggetto di discussione se eventuali decreti commissariali emessi in seguito siano da ritenersi emessi in carenza di potere e quindi verosimilmente nulli o invalidi;
considerato che:
– i comuni della Sardegna hanno nel tempo alienato i terreni a loro affidati in piena e perfetta proprietà considerandoli quindi patrimoniali in ottemperanza delle leggi di materia succedutesi nel tempo;
– tali alienazioni risultano, nella quasi totalità, sempre autorizzate dalla autorità amministrativa superiore o dagli organi di controllo;
– da decenni numerose famiglie sarde vivono una situazione di forte disagio a causa del fatto che i terreni su cui sorgono le proprie attività o le proprie abitazioni sono stati dichiarati gravati da usi civici;
– alcuni Comuni come quelli di Villasimius e Orosei, hanno chiesto la restituzione ai legittimi proprietari della titolarità di tali terre ormai compromesse da altri usi;
– la restituzione di tali terre ai comuni porterebbe gli stessi ad un grave dissesto economico a causa delle numerose e ingenti richieste di risarcimento ad eccezione dei Comuni di Orosei e Villasimius e di quegli ulteriori comuni che si sono schierati dalla parte dei cittadini proprietari;
– in molti casi l’alienazione dei terreni da parte dei comuni e dei privati sono avvenute nella totale inconsapevolezza che vi fosse un diritto di uso civico sulle stesse;
– le norme vigenti in materia di uso civico non hanno risolto il problema in modo chiaro e definitivo,
chiede di interpellare il Presidente della Regione, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per conoscere quali iniziative siano state intraprese per risolvere il problema degli usi civici che oltre a comportare un grave disagio per le famiglie che hanno legittimamente acquistato i terreni costituisce un pericoloso elemento di ordine pubblico, sociale ed economico; in quali tempi intendano dare risposte circostanziate e risolutive ai tanti sardi che attendono giustizia e tutela dei loro diritti da decenni.
Cagliari, 9 agosto 2022