CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 600
MANCA Desiré Alma – LI GIOI – SOLINAS Alessandro – CIUSA in merito alla necessità di utilizzare i fondi del PNRR per la riqualificazione delle aree pubbliche destinate al commercio.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che la legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006 recante “Disciplina generale delle attività commerciali” disciplina l’esercizio dell’attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali e comprende il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande;
CONSIDERATO che:
– la legge n. 5 del 2006 persegue, tra le altre, le seguenti finalità:
– il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
– la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;
– favorire l’associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;
– favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un’offerta adeguata;
– favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione, finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione del commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
– gli interventi previsti dalla norma in parola sono finalizzati a:
– creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
– fornire servizi di supporto all’attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
– migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
– armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
– realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.
– in particolare gli articoli da 14 a 18 disciplinano il commercio su area pubblica, intendendo ricomprese in tale fattispecie le attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, escluso il demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
– il commercio su area pubblica può essere effettuato nei seguenti spazi:
a) strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico fatta eccezione per quelle del demanio marittimo;
b) mercati, aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
c) fiere, manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
RITENUTO che la Regione al fine di implementare le proprie politiche sul commercio debba adottare specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, finalizzate alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non dei mercati e delle aree, alla creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio e all’innovazione tecnologica;
EVIDENZIATO che alcune regioni italiane, quali ad esempio il Lazio, hanno già destinato cospicue risorse finanziarie per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche,
impegna il Presidente della Regione
a destinare parte delle risorse assegnate alla Sardegna nell’ambito del PNRR alla riqualificazione delle aree pubbliche destinate al commercio per lo svolgimento dei mercati e delle fiere.
Cagliari, 29 giugno 2022