Interrogazione n. 1274/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1274/A

MANCA Desirè Alma, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di adeguamento al costo della vita dei rimborsi spese erogati dalla Regione in favore dei malati oncologici.

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La sottoscritta,

premesso che:
– attraverso la legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni) la Regione eroga provvidenze economiche in favore delle persone affette da neoplasia maligna residenti in Sardegna;
– tali provvidenze, determinate in base al reddito e alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza;
– l’articolo 1 di tale legge specifica che la Regione autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari sotto forma di assegno mensile, a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei medesimi;
– condizione per il godimento mensile dell’assegno, come da legge regionale n. 27 del 1983, è il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l’obbligo, il rilascio della relativa certificazione;
– gli interessati devono presentare la relativa domanda al comune di residenza, il quale valuta la completezza e la conformità della documentazione prodotta, quantifica l’importo spettante a ciascun richiedente e trasmette annualmente il fabbisogno al competente servizio dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
– il Servizio provvede alla liquidazione dei contributi al comune, il quale, a sua volta, eroga il sussidio a coloro che ne hanno diritto;
– il diritto al sussidio decorre dal giorno in cui iniziano il trattamento e la cura;
– le persone interessate devono presentare la domanda di rimborso al comune di residenza entro sei mesi dall’inizio del trattamento e delle cure;
– la documentazione richiesta consiste in: domanda di rimborso, compilata sul modulo appositamente predisposto dal comune; certificato di residenza; certificato di nascita; stato di famiglia; certificato reddituale; referto diagnostico rilasciato da un centro ospedaliero o universitario oppure da un’altra struttura sanitaria pubblica;
– i comuni, a loro volta, devono presentare alla Regione i seguenti documenti: rendiconto delle spese sostenute e fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere; determinazione di approvazione del rendiconto, firmato dal responsabile finanziario del comune;

dato atto che:
– le disposizioni contenute nella legge regionale n. 27 del 1983 sono state modificate dall’articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992));
– i limiti di reddito che danno titolo a godere dei benefici previsti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, mediante la legge finanziaria del 1992, sono stati adeguati;
– in particolare è stato modificato il primo comma dell’articolo 4, al punto b. Pertanto il reddito netto annuo computato per i soggetti interessati a richiedere i rimborsi è stato fissato in lire 65.000.000;
– è stato inoltre modificato il secondo comma dell’articolo 4, pertanto i rimborsi per le spese di viaggio sono corrisposti in misura completa per coprire il costo del biglietto, ovvero in misura di lire 300 a chilometro per l’uso di mezzi privati;
– la legge precisa anche che, per quanto riguarda l’aspetto del rimborso chilometrico, detto costo può essere rideterminato annualmente con la legge finanziaria;

considerato che:
– per l’erogazione dei benefici in oggetto ai pazienti oncologici, in estensione della legge regionale n. 27 del 1983, non sono stati stabiliti parametri ISEE;
– il reddito cui fare riferimento è quello certificato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell’ultima denuncia presentata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o la dichiarazione sostitutiva resa sotto la propria responsabilità;
– attualmente il reddito netto del richiedente coniugato o non coniugato non deve essere superiore a euro 33.569,69;
– i rimborsi per le spese sostenute dai pazienti oncologici sardi che hanno necessità di viaggiare per sottoporsi alle cure chemioterapiche e, talvolta, a soggiornare in luoghi distanti anche centinaia di chilometri dalla propria abitazione, devono essere aggiornati e adeguati al costo della vita;
– considerato l’importo di 33.569,69 sembrerebbe che il limite di reddito netto per accedere ai rimborsi spese sia stato convertito in euro ma che non sia stato adeguato al costo della vita dal 1992 ad oggi;
– da circa trent’anni, quindi, i criteri per l’accesso ai rimborsi sostenuti dai pazienti oncologici sembrerebbe non siano mai stati rideterminati come dovrebbe invece essere effettuato in quanto opportuno;

sottolineato che:
– il limite del reddito per il rimborso spese pazienti oncologici risulta obsoleto e superato;
– il limite per la richiesta di rimborso sembra non sia stato rivalutato in base al carovita e all’inflazione,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza della problematica relativa al mancato adeguamento dei limiti reddituali per l’accesso ai rimborsi spese dei pazienti oncologici;
2) come intendano intervenire per permettere ai pazienti oncologici sardi di usufruire di rimborsi spese, riguardanti viaggi e pernottamenti, economicamente adeguati al costo della vita.

Cagliari, 30 novembre 2021

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