Interrogazione n. 1094/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1094/A

MANCA Desiré Alma, con richiesta di risposta scritta, in merito alla mancata ripresa del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna in favore delle persone con disabilità.

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La sottoscritta,

premesso che:
– l’articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985) autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai comuni un contributo per il trasporto delle persone con disabilità in essi residenti dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure;
– i comuni, a loro volta, erogano il contributo agli enti e agli istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta;
– l’articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevede che le regioni disciplinino le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone disabili la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi e che i comuni assicurino, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
– l’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”), disciplina il trasferimento ai comuni delle somme necessarie per il rimborso delle spese per il trasporto dei disabili di cui all’articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985, e prevede all’articolo 10 che il contributo in questione sia concesso, oltre che ai comuni, anche alle ASL che provvedono al trasporto delle persone con disabilità dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione;
– l’articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), prevede che la Regione garantisca il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale finanziati con proprie risorse, servizi minimi che devono assicurare anche la fruibilità da parte degli utenti dei servizi socio-sanitari e la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria;
– nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, deve assicurare le modalità e le tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;
– con la deliberazione n. 32/11 del 4 giugno 2008 la Giunta regionale, preso atto che, nonostante la pluralità degli interventi disciplinati dal legislatore regionale e finalizzati a garantire la mobilità delle persone con disabilità, i servizi di trasporto operanti risultavano inadeguati, frammentati e attuati con criteri e modalità molto differenziate, manifestava la volontà di riorganizzare complessivamente il sistema di trasporto dei disabili attraverso la predisposizione del Progetto regionale per la mobilità sociale, comprensivo di due tipologie d’intervento: trasporti continuativi effettuati giornalmente o più volte nell’ambito della settimana, con una cadenza periodica programmabile (ivi compreso il trasporto presso centri riabilitativi) e trasporti occasionali effettuati per rispondere ad esigenze non continuative e non necessariamente prolungate nel tempo, programmabili con preavviso dell’utente (ad esempio: trasporti legati ad attività socio-sanitarie non strettamente connesse alla cronicità);
– la successiva deliberazione n. 59/1 del 29 ottobre 2008 precisava che il servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione, fino a quel momento garantito con risorse regionali assegnate alle Asl e – tramite i comuni – ai soggetti privati erogatori di prestazioni riabilitative, risultava “effettuato in maniera non uniforme sul territorio, differenziato in base al soggetto che garantisce il trasporto, con duplicazioni di percorsi in presenza di più centri di riabilitazione su uno stesso territorio, con modalità non sempre adeguate alle esigenze degli utenti che abbisognano di specifica assistenza” e, per tali motivi, annoverava tra gli interventi definiti all’interno del Progetto regionale per la mobilità sociale anche “l’organizzazione strutturata di un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità, con veicoli attrezzati e con personale per l’assistenza e l’accompagnamento, destinato a persone che devono raggiungere periodicamente o saltuariamente i centri di riabilitazione”;
– nelle more del riordino della disciplina relativa alle provvidenze di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 23 del 2005, con la deliberazione n. 27/14 del 6 giugno 2017 la Giunta regionale, dato che la legge 13 aprile 2017, n. 5, ha previsto che per l’accesso ai benefici del Fondo regionale per la non autosufficienza si debba in ogni caso fare riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ha deciso di dare continuità all’applicazione della normativa vigente, assegnando il fabbisogno per il 2017 per il trasporto di persone con disabilità ai centri pubblici di riabilitazione (articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985 e articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1999), all’ATS Sardegna e all’Ente gestore del PLUS di Oristano;
– l’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2018, n. 18 (Contributi per il trasporto delle persone con disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018), prevede che “Gli enti locali erogano le somme di cui sopra agli enti ed istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta”, ripristinando, così, l’originaria previsione normativa;
– nelle more della revisione della disciplina normativa dei contributi di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 23 del 2005, tra i quali rientra il contributo ex articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985, tuttora la Regione assegna alle aziende sanitarie locali le risorse per la gestione del servizio di trasporto delle persone disabili dal loro domicilio ai centri di riabilitazione, ma normalmente il servizio viene gestito dagli stessi istituti o centri riabilitativi che ricevono le somme dai comuni competenti per territorio;

considerato che:
– da anni il servizio di trasporto delle persone con disabilità prese in carico dai centri di riabilitazione AIAS (Associazione italiana assistenza spastici) della Sardegna nella tratta domicilio-centro di riabilitazione e viceversa è garantito dall’AIAS stessa e le relative risorse regionali vengono liquidate dai comuni territorialmente competenti;
– già prima dell’avvento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il servizio in questione non veniva sempre assicurato regolarmente in tutti i centri di riabilitazione del territorio regionale;
– con il sopraggiungere della pandemia e dello stato di emergenza all’inizio del mese di marzo dello scorso anno il servizio di trasporto è stato interrotto in tutti i centri di riabilitazione AIAS dell’Isola;
– terminato il lockdown i centri AIAS hanno riaperto al pubblico, ma il servizio di trasporto non è stato riattivato, con grave pregiudizio per i pazienti disabili che spesso si trovano nella condizione di dover dipendere interamente dai propri familiari per poter raggiungere il centro e che, pertanto, rischiano di non poterlo frequentare regolarmente vanificando i progressi raggiunti durante il proprio percorso riabilitativo;

ritenuto che non sia accettabile che gli utenti dei centri AIAS della Sardegna vengano privati di un servizio essenziale come questo, servizio che la Regione, direttamente o tramite i comuni e le aziende sanitarie locali, è tenuta a garantire in forza dell’articolo 26 della legge n. 104 del 1992 e delle disposizioni regionali sopra richiamate;

evidenziato che la Giunta regionale già da tempo ha riconosciuto le carenze del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione garantito con risorse regionali assegnate alle ASL e, tramite i comuni, ai soggetti privati erogatori di prestazioni riabilitative, in quanto effettuato in maniera non uniforme sul territorio e con modalità non sempre adeguate alle esigenze degli utenti, tant’è che è giunta perfino a ipotizzare l’avvio di un complessivo Progetto regionale per la mobilità sociale con l’organizzazione strutturata di un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità, con veicoli attrezzati e con personale per l’assistenza e l’accompagnamento, che, tuttavia, è stato abbandonato negli ultimi anni;

sottolineato che già il 30 luglio dello scorso anno, ha presentato una mozione, la n. 311, sottoscritta anche dai colleghi On.li Ciusa, Li Gioi, Solinas, Cocco e Lai con la quale si impegnava il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale “a garantire l’immediata riattivazione del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna in favore delle persone con disabilità, valutando, laddove l’AIAS non sia più in grado di assicurare la regolare ed efficiente esecuzione del servizio, una complessiva riorganizzazione dello stesso”;

constatato che a tutt’oggi l’AIAS non ha provveduto alla riattivazione del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza di quanto esposto;
2) quali urgenti iniziative intendano adottare per garantire l’immediata riattivazione del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione AIAS della Sardegna in favore delle persone con disabilità.

Cagliari, 25 giugno 2021

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