CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 941/A
GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulle modalità attuative previste dalla legge regionale 11 febbraio 2021 n. 2, relative al provvedimento unico autorizzativo regionale in materia ambientale (PAUR).
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I sottoscritti,
premesso che:
– è risaputo che i procedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti pubblici, per rispondere alle giuste esigenze di imprese e cittadini, hanno necessità di procedure più snelle e chiare, tanto più lo sono quelli relativi ai provvedimenti autorizzazioni ambientali (VIA e VincA);
– ormai da diversi anni è in atto un’attività per la semplificazione normativa con l’obbiettivo di ridurre i tempi burocratici per l’erogazione dei provvedimenti autorizzativi, in tutti i settori della P.A.;
– con la legge regionale dell’11 febbraio 2021, n. 2 è stato disciplinato il provvedimento unico autorizzativo regionale in materia ambientale denominato PAUR, in parziale recepimento dell’articolo 27 bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
considerato che:
– all’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2021 sono specificati i titoli autorizzativi ricompresi nel PAUR;
– l’articolo 1, comma 10, della legge, affida alla Giunta regionale il provvedimento finale per il rilascio del PAUR;
– l’articolo 2, comma 1, indica chiaramente che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, adotterà gli indirizzi operativi;
– vi è una richiesta dell’ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, testualmente riportata nella parte conclusiva, che propone l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale delle indicate disposizioni della legge regionale (legge regionale 11 febbraio 2021, n. 2) in oggetto per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s);
visto:
– che sono trascorsi i 30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2021 e ancora non si è provveduto ad approvare la delibera contenente gli indirizzi operativi, indispensabili per la presentazione delle richieste autorizzative;
– il parziale recepimento dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (esclusione dal testo regionale delle lettere e), h), che di fatto comporta una limitazione per il rilascio dei titoli autorizzativi, e al contempo di fatto non riduce i tempi burocratici di evasione delle pratiche,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) le ragioni per le quali gli indirizzi operativi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2021 non siano stati ancora emanati, nonostante i 30 giorni indicati in legge siano abbondantemente trascorsi;
2) quali siano le ragioni che hanno indotto il parziale recepimento dell’articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, delimitandone l’ambito autorizzativo esclusivamente a quanto indicato all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2021, n. 2;
3) quali siano i percorsi autorizzativi certi che importanti realtà produttive sarde debbano percorrere perché sia compiuta la doverosa valutazione di impatto ambientale e si realizzino importanti progetti strategici per la nostra Regione;
4) quale sia l’attività messa in essere relativa alla proposta d’impugnativa formulata dall’ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica in merito alla presunta violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s);
5) quali siano le ragioni per le quali il provvedimento autorizzativo contenuto nella legge regionale non concluda col termine della Conferenza dei servizi.
Cagliari, 23 marzo 2021