Ordine del giorno n. 12/XVII


CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

ORDINE DEL GIORNO URPI – PORCU – PERU – CAU – ARONI – COZZOLINO – TUNIS – FLORIS – SORGIA – DI NOLFO – LI GIOI sulla necessità di garantire la presenza dei servizi e l’esercizio delle attività balneari anche nel periodo invernale.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione della mozione n. 16 sulla necessità di garantire la presenza dei servizi e l’esercizio delle attività balneari nelle spiagge extraurbane anche durante il periodo dal 1° novembre al 31 marzo,

PREMESSO che da anni si fa un gran parlare di politiche di destagionalizzazione turistica che consentano una più equa redistribuzione dei flussi anche su periodi diversi o più lunghi al di fuori della stagione principale che, purtroppo, in Sardegna diventa sempre più breve. Si è parlato a lungo della necessità di operare attraverso un ripensamento dell’offerta turistica offrendo forme di turismo che possono spaziare dalla cultura, al benessere enogastronomico e anche al “mare d’inverno”, in periodi che per molti cittadini europei, e non solo, vengono equiparati alla stagione calda. Una strategia condivisa per lo sviluppo economico della Sardegna prevede l’implementazione di azioni volte alla destagionalizzazione del turismo, in modo tale da incrementare i flussi turistici distribuendoli in maniera più equilibrata durante tutto l’arco dell’anno;

RILEVATO che:
– la destagionalizzazione può e deve interessare anche il turismo balneare che, vista la mitezza del clima sardo, nella sua versione “invernale” presenta un potenziale di sviluppo che è doveroso valorizzare. Il turismo balneare in Sardegna coinvolge 1.200 imprese con l’impiego di circa 10.000 lavoratori;
– la destagionalizzazione deve essere quindi il nuovo obiettivo da perseguire anche per il turismo balneare; allungare la stagione turistica permetterebbe di promuovere maggiormente la Sardegna e le sue bellezze, facendo sì che le coste ed il nostro mare aprano a flussi turistici anche verso le zone interne (attuando così politiche di contrasto allo spopolamento), nonché di generare una forte ricaduta occupazionale;

CONSIDERATO che:
– nel territorio regionale ci sono tanti operatori turistici disposti ad offrire un servizio anche nei periodi invernali, a proprie spese e pagando le concessioni già in essere;
– risultano incessanti le richieste di tanti degli operatori del settore turistico balneare di poter mantenere le strutture utilizzate durante la stagione balneare estiva;
– in questo senso è necessario favorire l’offerta di servizi turistici di tipo balneare anche nel periodo invernale, ma tale offerta non può prescindere dalla presenza di strutture turistiche destinate a tale scopo. Tuttavia, il quadro normativo vigente, farraginoso, rende difficoltosa la permanenza nel periodo invernale di quelle “strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne” che sono invece ammesse nel periodo estivo;
– fermo restando che qualsiasi tipo di struttura turistica, a prescindere dal periodo in cui viene utilizzata, deve avere un basso impatto, non significativo e non permanente sull’ambiente e sul paesaggio, al fine di preservarne il valore nel lungo periodo, anche a tutela delle future generazioni, è oggi necessario e urgente aggiornare il quadro delle regole per permettere l’offerta di servizi turistici di tipo balneare durante tutto l’anno. E ciò non può prescindere dal consentire la permanenza in loco delle sopracitate “strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione”, almeno quelle più prossime alle aree urbanizzate, a condizione ovviamente che la loro permanenza sia finalizzata a fornire servizi effettivi e continuativi, sia per i turisti sia per i residenti;

RILEVATO che nella consapevolezza che un riordino efficace e sostanziale del quadro normativo in materia è possibile solo attraverso un procedimento legislativo regionale che preveda un percorso di pianificazione concertata e condivisa con lo Stato (vedasi il precedente tentativo delle legge regionale n. 11 del 3 luglio 2017, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 26/07/2018), occorre impegnarsi affinché si favorisca un incremento dell’offerta di servizi turistici durante tutto l’anno, anche rendendo possibile la permanenza in loco di quelle “strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione” che, operando in contesti urbanizzati, si impegnino a rimanere aperte oltre il periodo della stagione balneare estiva (1° aprile – 31 ottobre);

RITENUTO che:
– offrire servizi anche nei mesi autunnali e invernali consentirebbe l’allungamento della stagione turistica;
– per gli operatori e per l’indotto del settore ciò costituirebbe una opportunità di lavoro e un notevole sgravio di costi;
– gli imprenditori del settore balneare e le associazioni di categoria hanno espressamente dichiarato la volontà di prolungare l’offerta del servizio a proprie spese;
– i cambiamenti climatici sono oramai evidenti e le stagioni hanno subito forti modificazioni rispetto al passato e l’applicazione di norme non permeate sulla realtà è lesiva di un’intera categoria di settore;
– il prolungamento dei mesi di apertura favorirebbe la socializzazione in luoghi che altrimenti rimarrebbero deserti nella stagione autunno/inverno e tutto ciò andrebbe a generare un’azione politica contro lo spopolamento;
– a tal fine, occorre intervenire sui due capisaldi che regolano la possibilità di realizzazione e mantenimento delle “strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione” nel territorio costiero ed extraurbano:
– i Litorali urbani, per i quali si chiede di rivedere l’elenco di cui al decreto del Presidente della Regione n. 61 del 13 giugno 2018, integrandolo di ulteriori casi specifici localizzati in prossimità di aree urbanizzate, da individuarsi su proposta dei comuni interessati;
– i Piani di utilizzo dei litorali (PUL), che ad oggi risultano approvati solo da 17 su 73 comuni costieri (dati di Sardegna Mappe). É necessario indagare le cause di tale ritardo, al fine di individuare eventuali criticità nelle procedure e nella disponibilità di risorse, in modo tale da mettere i comuni costieri nelle condizioni di dotarsi di un PUL in tempi certi, anche tramite eventuali interventi legislativi e amministrativi per semplificare e snellire le procedure,

impegna la Giunta regionale

ad adottare ogni atto affinché:
1) riveda l’elenco di litorali urbani di cui al decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2018, n. 61 e dell’area metropolitana, eventualmente integrandolo con ulteriori casi specifici, localizzati in prossimità di aree urbanizzate, da individuarsi su proposta dei comuni interessati;
2) modifichi le “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL)” di cui alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 3, al fine di consentire, per i nuovi eventuali litorali urbani individuati, la permanenza continuativa dei chioschi/stabilimenti balneari situati nelle zone retrodunali, qualora ne facciano richiesta e garantiscano un periodo di esercizio dell’attività almeno dieci mesi all’anno e la continuità contrattuale di almeno un dipendente;
3) riveda la normativa regionale sul tema al fine di favorire e facilitare l’attività ricettiva balneare anche nei mesi autunnali e invernali;
4) verifichi le cause per cui solo 17 comuni costieri su 73 hanno il PUL approvato e, sulla base di tali analisi, proponga un adeguamento delle procedure di approvazione, se necessario snellendole e semplificandole, e delle risorse, in modo tale da mettere i comuni costieri in condizione di dotarsi di PUL in tempi certi;
5) favorisca l’incremento e la diversificazione dell’offerta turistico-ricreativa in tutti i mesi dell’anno;
6) consenta così un’offerta turistica ispirata alla destagionalizzazione, offrendo servizi anche nei mesi in cui la Sardegna è visitata da un flusso turistico proveniente anche dai paesi freddi;
7) riconsideri i principi espressi nella determinazione del Direttore generale dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica n. 1532 del 7 maggio 2021, denominata “Mare d’inverno” che recita come segue “Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi”;
8) relazioni al Consiglio regionale su quanto sopra.

Cagliari, 23 ottobre 2024


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2024

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