Regolamento interno

Articolo singolo

Capo V

Capo V

DEI GRUPPI CONSILIARI
E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

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Art. 20
Adesione ai Gruppi e loro composizione

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario Generale del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno quattro Consiglieri.¹

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre Consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

5. I Consiglieri che non abbiano fatto le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma 4, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero dei Consiglieri.

6. I Consiglieri appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso, purché rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel territorio della Regione sarda che abbia presentato, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali provinciali, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio.

7. ABROGATO²

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
2 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 21
Costituzione dei Gruppi

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei Consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi composti da un numero di Consiglieri inferiore a quattro nominano solo il Presidente ed indicano il Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.¹

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle successive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti.

8. Per ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 22
Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

5. ABROGATO¹

6. ABROGATO²

7. ABROGATO³

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1 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
2 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
3 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 23
Programmi dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione.¹

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi.²

3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e agli altri Gruppi.

5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

6. ABROGATO³

7. Il programma bimestrale è approvato col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, inserendo le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quarto degli argomenti da trattare.4

8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale.5

8 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti.6

8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato.7

9. ABROGATO8

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
3 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
4 Comma modificato il 22 settembre 2005.
5 Comma modificato il 22 settembre 2005.
6 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
7 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
8 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 23 bis¹
Calendario dei lavori

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori della Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.²

11. ABROGATO³

12. I termini per gli interventi svolti dai Consiglieri a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

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1 Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 luglio 2013.
3 Comma abrogato il 22 luglio 2013.
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Art. 24
Priorità indicate dalla Giunta regionale

1. Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa segnalati alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

2. In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

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Regolamento interno

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