Regolamento interno
Articolo singolo
Capo XXVI
Capo XXVI
DELL'USO DELLA LINGUA SARDA
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Art. 133¹
Uso della lingua sarda in Consiglio.
1. Nel Consiglio regionale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
2. Sino all'approvazione della legge regionale in materia di parità giuridica della lingua sarda con quella italiana e all'applicazione dei principi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulle minoranze linguistiche, il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
3. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni qualora il Consigliere che si è espresso in lingua sarda consegni il testo scritto del suo intervento.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, adotta, inoltre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma della legge regionale 15 ottobre 1997, N. 26, o, in mancanza, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettivo esercizio di tali diritti.
5. La I norma transitoria sull'uso della lingua sarda in Consiglio cessa di avere applicazione.
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1 Articolo modificato il 22 settembre 2005.
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