CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Mozione n. 123
(Discussa il 20/12/2019 – Approvata in Aula il 20/12/2019)
GIAGONI – MULA – SECHI – COCCIU – SALARIS – MURA – CAREDDA sulla promozione, congiuntamente agli altri Consigli regionali promotori dell’iniziativa referendaria avente ad oggetto “Abrogazione delle disposizioni sull’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, di conflitto di attribuzione ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) nei confronti del Parlamento della Repubblica.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che, in data 30 settembre 2019, è stata depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria concernente parti del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, parti del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni, parti della legge 27 maggio 2019, n. 51, nonché parti della legge 3 novembre 2017, n. 165;
PRESO atto che, in data 20 novembre 2019, l’Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di Cassazione con ordinanza s.n. ha dichiarato “conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la seguente denominazione “abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”;
PRESO altresì atto che la Cancelleria della Corte costituzionale in data 26 novembre 2019 ha comunicato ai delegati che il Sig. Presidente ha fissato, per la discussione sull’ammissibilità del referendum abrogativo, la Camera di Consiglio per il 15 gennaio 2020 alle ore 9.30;
CONSIDERATO che ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 “Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso”;
RILEVATO che, in materia di referendum aventi ad oggetto leggi costituzionalmente necessarie e, in particolare, leggi elettorali relative a organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, tra i requisiti richiesti al fine di superare il vaglio di ammissibilità compiuto dalla Corte costituzionale, vi è quello relativo alla necessità che la normativa risultante dal referendum eventualmente approvato si presenti come autosufficiente, di talché sia scongiurato il rischio che “gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale [possano] essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento” (ex plurimis Corte costituzionale 29/1987; 47/1991; 32/1993; 33/1993; 5/1995; 10/1995; 26/1997; 13/1999; 33 e 34/2000; 15 e 16/2008; 13/2012);
CONSIDERATO che, nella fattispecie, il referendum di cui in premessa mira all’abrogazione parziale di norme costituzionalmente necessarie, relative alle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e che, pertanto, il predetto criterio di “autosufficienza” della normativa di risulta dovrà comunque essere applicato nell’esame di ammissibilità della richiesta, sussistendo, pertanto, l’astratta possibilità che la Corte costituzionale valuti, in concreto, nel caso di specie, sussistenti ragioni di inammissibilità;
RILEVATO che:
– l’eventuale dichiarazione di inammissibilità avrebbe come effetto l’impossibilità di celebrare il referendum, inibendo in radice l’esercizio del diritto-potere al referendum, che affonda la propria ragion d’essere nel valore costituzionalmente primario della sovranità popolare, in ragione della asserita necessità di salvaguardare ex adverso il valore costituzionale della “costante operatività” degli organi costituzionali;
– essendo pertanto in gioco valori di altissima rilevanza, la soluzione in concreto si risolverebbe nell’estremizzazione della tutela di uno dei due e nella corrispondente totale negazione dell’altro, in evidente contrasto con la giurisprudenza costituzionale che, in presenza di così rilevanti principi e valori costituzionali, richiede – salvo situazioni estreme – un bilanciamento tra gli stessi, tale da consentire l’applicazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità, che si risolve nel principio “del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”, pena una “palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione dei parametri costituzionali” (sent. 162/2014 e già 299/2005);
CONSIDERATO che l’esito di inammissibilità dei referendum non autoapplicativi secondo la richiamata giurisprudenza costituisce l’evidente riflesso della disciplina sugli effetti del referendum approvato, secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 3, secondo periodo, a termine del quale “Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso [con cui si dichiara l’avvenuta abrogazione], su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione”, in quanto l’eventuale sospensione meramente temporanea degli effetti non sarebbe in grado di evitare il rischio, anche solo teorico, di vuoto normativo e di paralisi di funzionamento dell’organo (cfr. C. cost. 5/95);
RITENUTO:
– pertanto che la ragione del cattivo bilanciamento tra valore della costante operatività degli organi e valore della sovranità popolare espressa attraverso il referendum sia da ascrivere al cattivo uso della discrezionalità del legislatore nel disciplinare il procedimento seguente l’abrogazione referendaria e, segnatamente, nel non aver previsto una sospensione de jure degli effetti del medesimo condizionata all’adozione delle misure applicative sufficienti ad assicurare la piena operatività del sistema elettorale;
– che, attesa la tassatività del termine del 20 gennaio per la pronunzia della Corte costituzionale sull’ammissibilità, una eventuale questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 3, della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede, per il caso di referendum non applicativi su leggi costituzionalmente necessarie, che l’efficacia dell’abrogazione sia sospensivamente condizionata all’adozione delle misure necessarie a completare la disciplina normativa onde evitare il vuoto normativo e la paralisi di funzionamento dell’organo costituzionale o di rilevanza costituzionale, non sarebbe in grado, se sollevata in sede di giudizio di ammissibilità, di assicurare lo svolgimento del referendum secondo la sequenza procedimentale prevista dalla legge n. 352 del 1970, attesi i termini processuali per un’autorimessione della Corte della predetta questione di legittimità costituzionale, all’evidenza incompatibili con la tassatività del predetto termine del 20 gennaio che condiziona, altresì, l’ulteriore procedura referendaria;
– pertanto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione aventi ad oggetto atti normativi, non sussistono condizioni ostative alla scelta di tale strumento processuale per l’accesso alla Corte a tutela degli interessi delle regioni promotrici dei referendum in oggetto (cfr. ex plurimis, Corte costituzionale 161/1995,480/1995,229/2018);
VISTI:
– l’articolo 134 della Costituzione e l’articolo 37 della legge n. 87 del 1953;
– l’ordinanza della Corte costituzionale n. 82/2016 ivi compresa la previsione secondo la quale “i delegati sono privi di legittimazione a proporre il conflitto, in quanto la iniziativa spetta esclusivamente ai Presidenti dei Consigli regionali, previa delibera dei Consigli stessi”;
– lo Statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale n. 3 del 1948, e il Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna,
delibera
1) di sollevare, congiuntamente agli altri consigli regionali promotori dei referendum di cui in premessa (mozioni n. 67/4 del 25 settembre 2019 e n. 98/8 del 29 ottobre 2019), conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché:
a) venga dichiarata la non spettanza ai predetti organi di omettere l’adozione di una legislazione che imponga, nell’ipotesi di referendum su leggi costituzionalmente necessarie e in particolare su leggi elettorali di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale la sospensione degli effetti del referendum approvato allorché, attesa la natura non autoapplicativa della relativa normativa di risulta, risulti necessario adottare una disciplina attuativa dello stesso, idonea ad assicurare la costante operatività degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, e finché tale disciplina non sia approvata;
b) e per l’effetto venga annullato l’art. 37, comma 3, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all’adozione delle misure applicative sufficienti ad assicurare la piena operatività della legge costituzionalmente necessaria e, segnatamente, della legge elettorale per organi costituzionali o di rilevanza costituzionale;
2) di impegnare il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione, congiuntamente e/o disgiuntamente, ognuno per quanto di loro competenza, ad attuare quanto deliberato.
Cagliari, 12 dicembre 2019